Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26470 del 09/12/2011

Cassazione civile sez. VI, 09/12/2011, (ud. 15/11/2011, dep. 09/12/2011), n.26470

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PREDEN Roberto – Presidente –

Dott. AMENDOLA Adelaide – Consigliere –

Dott. GIACALONE Giovanni – Consigliere –

Dott. DE STEFANO Franco – rel. Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 5298/2011 proposto da:

V.A. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA SARDEGNA 38, presso lo studio dell’avvocato DI GIOVANNI

FRANCESCO, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato PAOLO

DI GIOVANNI giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

FCE BANK PLC, (d’ora in avanti anche “FCE”), in persona del

procuratore generale pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA,

LUNGOTEVERE MICHELANGELO 9, presso lo studio dell’avvocato

MANFREDONIA MASSIMO, che la rappresenta e difende giusta procura a

margine della comparsa di costituzione e risposta;

– resistente –

e contro

FORD ITALIA SPA, (d’ora in avanti anche “Ford”), in persona del suo

procuratore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA,

LUNGOTEVERE MICHELANGELO 9, presso lo studio dell’avvocato

MANFREDONIA MASSIMO, che la rappresenta e difende giusta procura a

margine della comparsa di costituzione e risposta;

– resistente –

avverso l’ordinanza n. R.G. 1427/08 del TRIBUNALE di AVEZZANO,

depositata il 12/01/2011;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

15/11/2011 dal Consigliere Relatore Dott. FRANCO DE STEFANO;

E’ presente il P.G. in persona del Dott. ROSARIO GIOVANNI RUSSO.

Fatto

RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO

1. – V.A. ha proposto regolamento di competenza avverso l’ordinanza in data 12.1.11 (comunicata il 18.1.11), con la quale il Tribunale di Avezzano ha disposto la sospensione del procedimento civile (n. 1427/08 r.g.) avente ad oggetto la domanda di risarcimento dei danni da lui proposta (in qualità di socio e amministratore della fallita Auto Inn s.r.l. e quale fideiussore delle obbligazioni di questa), nei confronti della Ford Italia s.p.a. e della Ford Credit Europe Bank plc (ritenute responsabili della crisi della società per condotte inerenti e successive al rapporto di concessione di vendita di autovetture), per ritenuta pregiudizialità di altro procedimento civile, pendente avanti al Corte di appello di Roma (n. 2564/07 r.g.), avente per oggetto analoga domanda proposta dalla Auto Inn nei confronti delle medesime Ford Italia s.p.a. e della FCE Bank plc..

2. – Ai sensi dell’art. 380-ter cod. proc. civ., sono state richieste le conclusioni scritte del P.G., formulate nel seguente testuale tenore: “PREMESSO … che il ricorrente ha dedotto l’insussistenza del rapporto di pregiudizialità giuridica, tenuto conto del fatto che egli avrebbe inteso, con la domanda avanti al Tribunale di Avezzano, “far valere la responsabilità della Ford Italia e della FCE Bank per il danno risentito personalmente” quale socio e fideiussore della Auto Inn a causa dell’insolvenza del debitore principale “provocata dall’illecito del terzo”, mentre la pretesa risarcitoria della società Auto Inn s.r.l. sarebbe “basata sulla dedotta violazione dei doveri di comportamento nascenti da rapporti contrattuali”, rispetto ai quali il V. non sarebbe parte;

irrilevante sarebbe infine la circostanza che nel giudizio pendente in appello il V. sarebbe intervenuto “ai sensi dell’art. 111 c.p.c. quale cessionario del credito litigioso della società (cessione di cui egli si è avvalso solo dopo che il Curatore del fallimento aveva rinunciato a coltivare il giudizio promosso dalla società in bonis)”;

che le intimate FORD ITALIA s.p.a. e FCE Bank plc hanno presentato memorie con le quali si conclude per il rigetto dell’istanza;

OSSERVA:

Ai fini della sospensione necessaria del giudizio ai sensi dell’art. 295 cod. proc. civ. non è sufficiente che fra due liti sussista una mera pregiudizialità logica, ma è necessaria l’obiettiva esistenza di un rapporto di pregiudizialità giuridica, ricorrente solo quando la definizione di una controversia costituisca l’indispensabile antecedente logico-giuridico dell’altra, l’accertamento del quale deve avvenire con efficacia di cosa giudicata (da ultimo Cass. 2007/12233; Cass. 2003/12855; Cass. 2003/2048), così che, in particolare, il rapporto di pregiudizialità che, ai sensi dell’art. 295 cod. proc. civ. impone al giudice la sospensione del processo, non può configurarsi nell’ipotesi di cause pendenti tra soggetti diversi, perchè la pronuncia di ciascun giudizio, non potendo far stato nei confronti delle parti di altro giudizio, non può per ciò stesso costituire il necessario antecedente logico – giuridico della relativa decisione (Cass. 2007/8701; Cass. 2001/7272).

L’istanza merita accoglimento.

Invero, i due giudizi risultano promossi da parti diverse:

segnatamente nel giudizio sospeso, V.A., e nel giudizio ritenuto pregiudiziale, la società Auto Inn s.r.l. (sia pure nei confronti delle medesime società convenute).

In ogni caso, si rileva che il giudizio sospeso ha per oggetto una domanda di risarcimento dei danni che è stata proposta dal V. quale socio e quale fideiussore della fallita, in base, cioè, a rapporti, con le società convenute, diversi e comunque estranei a quelli di natura contrattuale intrattenuti dalla fallita con le medesime società (in relazione al contratto di concessione di vendita tra la Auto Inn e la Ford Italia e ai relativi finanziamenti o accesso al credito tra la Auto Inn e la FORD CREDIT EUROPE Bank).

Invero, in materia, la diversità dei rapporti obbligatori in discussione è già stata rilevata dalla Suprema Corte anche ai fini della sospensione ex art. 295 c.p.c. in caso di adempimento dell’obbligazione di garanzia, come segue: l’obbligazione di garanzia, pur essendo sussidiaria rispetto all’obbligazione garantita, in quanto diretta ad assicurare l’adempimento di una prestazione risultante da un rapporto a cui il fideiussore è rimasto estraneo, ha, tuttavia, una propria individualità giuridica, cioè un oggetto e un titolo del tutto distinti dalla obbligazione principale (…). Questa particolare autonomia delle due obbligazioni, pur collegate tra loro dalla comune finalità di un medesimo adempimento, nell’escludere ogni rapporto di pregiudizialità dell’una all’altra, non autorizza neppure il ricorso alla sospensione necessaria del processo, configurabile, per il preciso disposto di cui all’art. 295 cod. proc. civ., nei casi di pendenza di altro procedimento, avente ad oggetto una questione, che dev’essere preventivamente decisa con efficacia di giudicato (cfr.

Cass. 1963/2454). Si ritiene che la suddetta diversità, rilevata (anche ai fini di cui all’art. 295 c.p.c.) con riferimento alle due obbligazioni (obbligazione di garanzia e obbligazione principale) nei confronti dei medesimi creditori, sussista anche con riguardo al caso di specie di domande cioè di risarcimento del danno proposte dai due soggetti obbligati (il fideiussore e l’obbligato principale) nei confronti dei medesimi creditori per la indiscutibile differenza, nei rapporti con le società convenute, tra le rispettive posizioni giuridiche sottostanti. Ciò spiega perchè non sembra rilevare, sotto tale profilo, la mera coincidenza dei soggetti come verificatasi successivamente alla proposizione delle rispettive domande (in particolare nel giudizio pendente avanti alla Corte di appello di Roma) per effetto della costituzione in appello (ex art. 111 c.p.c.) del V., quale cessionario del credito della società Auto Inn. Invero la materia del contendere, in tale ultimo giudizio, continua a riguardare la posizione sostanziale fatta valere dalla attrice società Auto Inn (anche se per effetto dell’art. 111 c.p.c., comma 4 la sentenza che sarà pronunziata spiegherà i suoi effetti anche contro il successore a titolo particolare). Risulta quindi che nella specie non sussiste pregiudizialità giuridica tra i due giudizi.

Per questi motivi, il pubblico ministero chiede che la Corte di Cassazione, in camera di consiglio, accolga il ricorso per regolamento di competenza, con le conseguenze di legge”.

3. – Una volta rilevato che le resistenti hanno depositato memorie ai sensi degli art. 47, u.c. nonchè art. 380 ter cod. proc. civ., va premesso che, per consolidata giurisprudenza di questa Corte, la sospensione necessaria del processo può essere disposta, a norma dell’art. 295 cod. proc. civ., quando la decisione del medesimo dipenda dall’esito di altra causa, nel senso che questo abbia portata pregiudiziale in senso stretto, e cioè vincolante, con efficacia di giudicato, all’interno della causa pregiudicata (v.: Cass. civ., ord. 28 dicembre 2009, n. 27426); e, per la precisione, allorchè una situazione sostanziale rappresenti fatto costitutivo o comunque elemento fondante della fattispecie di altra situazione sostanziale, sicchè occorra garantire uniformità di giudicati, essendo la decisione del processo principale idonea a definire in tutto o in parte il thema decidendum del processo pregiudicato (Cass., ord. 8 febbraio 2011, n. 3059).

4. – Ritiene la Corte di dovere condividere le conclusioni e le argomentazioni formulate dal P.G. nelle conclusioni scritte, essendo stata la sospensione, nella fattispecie, disposta in assenza dei presupposti di legge.

Infatti, le causae petendi azionate nei due giudizi sono differenti, in quanto solamente in quello preteso pregiudicante si controverte di inadempimenti contrattuali, tra la società poi fallita e le preponenti – finanziatrici, mentre in quello preteso pregiudicato l’attore spende la sua qualità di socio e fideiussore: con la prima difetta qualsiasi responsabilità contrattuale, mentre con la seconda viene azionata una obbligazione che mantiene la sua autonomia rispetto a quella principale (per l’insegnamento risalente, ma mai fino ad ora contraddetto e cui ritiene il Collegio di dover dare continuità, di Cass. 9 settembre 1963, n. 2454).

Una tale ontologica differenza tra le causae petendi comporta ineliminabili differenze non solo in ordine al regime probatorio a carico delle parti, ma soprattutto quanto alla stessa struttura, eziologia ed entità dei danni astrattamente configurabili:

l’accertamento della condotta asseritamente pregiudizievole da parte delle odierne intimate, che avvenisse nel corso del giudizio pretesamente pregiudicante, non potrebbe allora mai fare stato – nè a favore, nè contro – nei confronti del socio e fideiussore.

Tali persistenti differenze elidono pure la rilevanza della sopravvenuta coincidenza dei soggetti dei due giudizi, in quanto determinata solo dall’acquisto successivo, per cessione e da parte del V., del credito risarcitorio vantato dalla Auto Inn srl poi fallita nei confronti dei medesimi soggetti.

Non sussiste quindi un rapporto di pregiudizialità necessaria, tale da imporre la sospensione ai sensi dell’art. 295 cod. proc. civ., tra il giudizio di risarcimento del danno promosso dal concessionario, imprenditore in forma societaria, verso il preponente ed il finanziatore per i danni derivanti dalla politica commerciale di questi e sfociati nel fallimento del primo ed il giudizio di risarcimento del danno promosso dal socio della società e dal fideiussore di questa.

5. – Il ricorso va pertanto accolto e, cassata l’ordinanza di sospensione oggetto del presente regolamento, deve disporsi che il giudizio prosegua, rimettendosi la liquidazione delle spese del presente procedimento al giudice di merito.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso; annulla l’ordinanza impugnata e dispone la prosecuzione del giudizio; spese rimesse.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della sesta sezione civile della Corte Suprema di Cassazione, il 15 novembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 9 dicembre 2011

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