Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2647 del 30/01/2019

Cassazione civile sez. trib., 30/01/2019, (ud. 20/12/2018, dep. 30/01/2019), n.2647

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAMPANILE Pietro – Presidente –

Dott. GIUDICEPIETRO Andreina – Consigliere –

Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –

Dott. GUIDA Riccardo – rel. Consigliere –

Dott. FRACANZANI Marcello – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 13807/2012 R.G. proposto da:

D.G., rappresentato e difeso dall’avv. Maurizio

Villani, elettivamente domiciliato in Lecce, in via Cavour n. 56,

presso il suo studio.

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del direttore pro tempore,

rappresentata dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio

legale in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l’Avvocatura

Generale dello Stato.

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della

Puglia, sezione n. 22, n. 3/22/12, pronunciata il 17/11/2011,

depositata il 16/01/2012.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 20 dicembre

2018 dal Consigliere Riccardo Guida.

Fatto

RILEVATO

che:

1. con ricorso alla CTP di Lecce, D.G., titolare dell’omonima impresa individuale, impugnava l’avviso di accertamento con il quale l’Agenzia delle entrate rettificava, ai fini IRPEF, IRAP, IVA, per l’anno d’imposta 2004, in Euro 521.413,00 il reddito d’impresa dichiarato, pari ad Euro 62.589,00, dopo la verifica delle movimentazioni su due conti correnti bancari intestati al contribuente;

2. la CTP di Lecce, con sentenza n. 149/2010, rigettava il ricorso; tale decisione è stata parzialmente riformata dalla CTR della Puglia che, con la sentenza in epigrafe, in parziale accoglimento dell’appello del contribuente, ne ha ridimensionato il reddito d’impresa, correggendo un errore di calcolo compiuto dai verificatori e ritenendo giustificati alcuni prelievi per spese personali e per l’acquisto di buoni postali fruttiferi;

3. il contribuente ricorre per la cassazione, con un unico motivo; l’Agenzia resiste con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

1. con l’unico motivo di ricorso, rubricato: “a) insufficiente motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5”, si denuncia il vizio dell’apparato argomentativo della sentenza d’appello che, nel disattendere la doglianza del ricorrente circa il difetto di motivazione della sentenza di primo grado, avrebbe trascurato di specificare gli elementi da cui la CTP aveva tratto il proprio convincimento e, testualmente, le “circostanze logiche utilizzate per pervenire al rigetto del ricorso” (cfr. pag. 19 del ricorso);

1.1. il motivo è inammissibile;

e, invero, l’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, nella formulazione risultante dalle modifiche introdotte dal D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, prevede l'”omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione”, come riferita ad “un fatto controverso e decisivo per il giudizio” ossia ad un preciso accadimento o una precisa circostanza in senso storico naturalistico, non assimilabile in alcun modo a “questioni” o “argomentazioni” (Cass. 8/10/2014, n. 21152; in senso conforme, ex multis: Cass. 3/10/2018, n. 24035);

nel caso di specie, la censura investe, in termini generici, il processo decisionale sviluppato dalla CTR, senza che siano individuate – il che, invece, sarebbe necessario, nel rispetto del detto paradigma normativo una o più specifiche circostanze di fatto, capaci d’interferire, sul piano causale, con la soluzione giuridica della lite, nel senso che, se quelle stesse circostanze fossero state esaminate e non tralasciate, avrebbero probabilmente portato ad un diverso esito della controversia;

2. le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza.

PQM

la Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna il ricorrente a pagare all’Agenzia delle entrate le spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 10.000,00, a titolo di compenso, oltre alle spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, il 20 dicembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 30 gennaio 2019

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