Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2647 del 05/02/2014


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 2647 Anno 2014
Presidente: LA TERZA MAURA
Relatore: GARRI FABRIZIA

ORDINANZA
sul ricorso 17742-2011 proposto da:
INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA
SOCIALE 80078750587, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
DELLA FREZZA 17, presso l’AVVOCATURA CENTRALE
DELL’ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati VINCENZO
TRIOLO, ANTONIETTA CORETTI, EMANUELE DE ROSE,
VINCENZO STUMPO, giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente contro
LUSHA ELIDA;

– intimata avverso la sentenza n. 3519/2010 della CORTE D’APPELLO di
BARI del 7.6.2010, depositata il 25/07/2011;

Data pubblicazione: 05/02/2014

1

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
28/11/2013 dal Consigliere Relatore Dott. FABRIZIA GARRI;
udito per il ricorrente l’Avvocato Antonietta Coretti che si riporta agli
scritti.
E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott.

Fatto e diritto
1. Con ricorso al Tribunale di Bari Elida Lusha, operaio agricolo a
tempo determinato, conveniva in giudizio l’Inps chiedendo venisse
accertato il suo diritto alla differenza dell’indennità di disoccupazione
dell’amo 2005; la ricorrente – premesso che il trattamento di
disoccupazione era stato corrisposto dall’Istituto sulla base del salario
medio convenzionale congelato all’anno 1995 – sosteneva che il
medesimo trattamento doveva essere ‘ invece calcolato, ai sensi del
d.lgs. n. 146 del 1997, art. 4, sui minimi retributivi previsti dalla
contrattazione collettiva provinciale, con conseguente diritto alle
differenze tra quanto spettante e quanto percepito;
La domanda veniva rigettata con sentenza che era riformata dalla
Corte d’appello di Bari, che accoglieva la domanda con l’inclusione
nella retribuzione utile per il calcolo della indennità di disoccupazione
della quota di trattamento di fine rapporto;
Avverso detta sentenza l’Inps ricorre con un motivo;
L’intimata non si è costituita;
2. Con l’unico motivo l’Istituto ricorrente, lamentando violazione degli
artt. 46, 51 e 55 del CCNL operai agricoli e fiorovivaisti del 2002 in
relazione all’art. 6 comma 4 lettera a) del d.lgs. n. 314/97, all’art. 3 d.l.
n. 318/96, conv. in legge n. 402/96, nonché in relazione agli artt. 1362,
2120 cod. civ. ed all’art. 4 commi 10 e 11 legge 297/82, censura la
Ric. 2011 n. 17742 sez. ML – ud. 28-11-2013
-2-

GIANFRANCO SERVELLO che si riporta alla relazione scritta.

sentenza per avere incluso nella retribuzione da prendere a base per la
liquidazione dell’indennità di disoccupazione, anche la voce
denominata “quota di TFR” , la quale invece non dovrebbe esserlo,
per avere – contrariamente a quanto affermato la Corte territoriale effettiva natura di retribuzione differita;

ultimo dalla sentenza di questa Corte n. 202/2011 e da numerose altre
conformi, con cui si è enunciato il seguente principio:
“Confermandosi quanto già ritenuto dalla precedente sentenza di
questa Corte n. 10546/2007 per cui “ai fini della liquidazione delle
prestazioni temporanee in agricoltura, la nozione di retribuzione definita dalla contrattazione collettiva provinciale, da porre a confronto
con il salario medio convenzionale ex art. 4 del D.lgs. 16 aprile 1997 n.
146 – non è comprensiva del trattamento di fine rapporto”, va
ulteriormente affermato che, sulla base del suddetto principio, la voce
denominata “quota di TFR” dai contratti collettivi vigenti a partire da
quello del 27.11.1991, va esclusa dal computo della indennità di
disoccupazione, in considerazione della volontà espressa dalle parti
stipulanti, che è vietato disattendere in forza della disposizione di cui
all’art. 3 D.L. 14 giugno 1996 n. 318 convertito in legge 29 luglio 1996
n. 402, a norma del quale, agli effetti previdenziali, la retribuzione
dovuta in base agli accordi collettivi, non può essere individuata in
difformità rispetto a quanto definito negli accordi stessi. Dovendo
escludersi che detta voce abbia natura diversa rispetto a quella indicata
dalle parti stipulanti, non è ravvisabile alcuna illegittima alterazione
degli istituti legali da parte dell’autonomia collettiva”;
4. La interpretazione di cui alle citate pronunzie è stata da ultimo

avallata dal legislatore, il quale, con l’art. 18 comma 18 del DL n.
98/2011, convertito in legge 111/2011, ha stabilito che ” L’art. 4 del
Ric. 2011 n. 17742 sez. ML – ud. 28-11-2013
-3-

3. Il ricorso è manifestamente fondato, alla stregua di quanto deciso da

d.lgs. 16 aprile 1997 n. 146 e Part. 1 comma 5 del DL 10 gennaio 2006
n. 2, convertito con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006 n. 18, si
interpretano nel senso che la retribuzione, utile per il calcolo delle
prestazioni temporanee in favore degli operai agricoli a tempo
determinato, non è comprensiva della voce del trattamento di fine

5.

alla luce delle esposte considerazioni il ricorso va accolto la sentenza

cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, può
essere decisa nel merito;
conseguentemente la domanda di inclusione della quota di TFR nella
base di calcolo dell’indennità di disoccupazione agricola deve essere
rigettata.
Il solo recente consolidamento dell’orientamento giurisprudenziale
suggerisce l’integrale compensazione delle spese dell’intero processo.
PQM
La Corte
Accoglie il ricorso.
Cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito rigetta la domanda
di Lusha Elida limitatamente all’inclusione della quota di TFR nella
base di calcolo dell’indennità di disoccupazione agricola chiesta.
Compensa tra le parti le spese dell’intero processo.
Così deciso in Roma il 28.11.2013

rapporto comunque denominato dalla contrattazione collettiva”;

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