Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2647 del 04/02/2021
Cassazione civile sez. VI, 04/02/2021, (ud. 26/11/2020, dep. 04/02/2021), n.2647
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 3
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –
Dott. VALLE Cristiano – Consigliere –
Dott. CRICENTI Giuseppe – Consigliere –
Dott. PORRECA Paolo – rel. Consigliere –
Dott. GUIZZI GIAIME Stefano – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 6003-2019 proposto da:
M.N., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI
GRACCHI, 137 presso lo studio MONTEFIORI – BARBATO, presso lo studio
dell’avvocato PINZARI ALESSANDRO, che lo rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
HERA SPA, non in proprio ma esclusivamente in nome e per conto della
Credit Agricole Corporate and Investiment Bank, elettivamente
domiciliato in ROMA, VA COSTANTINO MORIN N. 1, presso lo studio
dell’avvocato SCARIGELLA MASSIMILIANIO, rappresentato e difeso
dall’avvocato TOTTI ALESSANDRO;
– controricorrente –
contro
TPE TELE POWER ENERGY SRL IN LIQUIDAZIONE;
– intimata –
avverso l’ordinanza n. R.G. 8043/2018 del TRIBUNALE di BOLOGNA,
depositata il 05/07/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 26/11/2020 dal Consigliere Relatore Dott. PORRECA
PAOLO.
Fatto
CONSIDERATO
Che:
l’avvocato M.N. ricorre per cassazione avverso l’ordinanza con cui il Tribunale di Bologna ha disatteso, dichiarando nullo il ricorso e improcedibile il giudizio, la domanda per la declaratoria d’inefficacia di un decreto ingiuntivo ottenuto dalla Hera, s.p.a., in nome e per conto della Credit Agricole Corporate and Investment Bank, nei confronti della TPE, società in liquidazione, allora difesa dall’odierno ricorrente;
espone il deducente che il Tribunale ha erroneamente ritenuto nulla la procura rilasciata dall’ingiunta, condannandolo in proprio al pagamento delle spese;
il ricorrente articola un motivo;
resiste con controricorso la Hera, s.p.a.;
Diritto
RILEVATO
Che:
con l’unico motivo si prospetta l’errore in diritto e l’omessa o insufficiente motivazione poichè il Tribunale avrebbe errato mancando di considerare che l’ipotizzata invalidità della procura per sopravvenuta estinzione del soggetto rappresentato, a seguito della cancellazione dell’ente da registro delle imprese, sarebbe stata comunque successiva al suo valido rilascio, con conseguente illegittimità della condanna alle spese in proprio;
Vista la proposta formulata del relatore ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.;
Rilevato che ritiene il Collegio che – messa in disparte l’eccezione di tardività del ricorso (su cui v. Corte costituzionale, con sentenza 9 aprile 2019 n. 75) – il merito cassatorio induce a disporre il rinvio alla pubblica udienza;
infatti, assume rilievo nomofilattico la valutazione dell’ammissibilità della statuizione di condanna alle spese pronunciata in uno al provvedimento di rigetto dell’istanza tendente alla declaratoria d’inefficacia del decreto ingiuntivo, proposta ai sensi dell’art. 188 disp. att. c.p.c., priva del requisito della definitività (Cass., 06/03/2018, n. 5239, Cass., 15/03/2017, n. 6655, Cass., 05/06/2014, n. 12614, 23/05/2006, n. 12135, Cass., 19/11/1992, n. 12382, Cass., Sez. U., 18/03/1987, n. 2714), anche se, in questa ipotesi, a carico non della parte ma del difensore, per affermata elisione del mandato, anteriormente all’instaurazione del procedimento, a seguito dell’estinzione della società pretesamente rappresentata (su cui cfr., ad es., Cass., 20/11/2017, n. 27530, Cass., 19/06/2018, n. 16177), con pronuncia in tesi decisoria e, in questa prospettiva, appellabile ovvero, in altra e diversa chiave, ricorribile per cassazione in quanto non conclusiva di un giudizio di cognizione propriamente tale (cfr., ad es., Cass., 07/02/2019, n. 3668).
P.Q.M.
La Corte rinvia alla pubblica udienza.
Così deciso in Roma, il 26 novembre 2020.
Depositato in Cancelleria il 4 febbraio 2021