Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2647 del 04/02/2010

Cassazione civile sez. I, 04/02/2010, (ud. 10/11/2009, dep. 04/02/2010), n.2647

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SALME’ Giuseppe – Presidente –

Dott. ZANICHELLI Vittorio – Consigliere –

Dott. SCHIRO’ Stefano – rel. Consigliere –

Dott. FITTIPALDI Onofrio – Consigliere –

Dott. DIDONE Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

J.R., elettivamente domiciliato in Roma, Via Piemonte 39/A,

presso l’avv. Edmondo Tomaselli, rappresentato e difeso dall’avv. DE

SIO Sergio, del Foro di Rimini, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

PREFETTURA di PISA, in persona del Prefetto pro tempore, domiciliata

in Roma, Via dei Portoghesi 12, presso l’avvocatura Generale dello

Stato, che la rappresenta e difende per legge;

– controricorrente –

avverso il decreto del Giudice di Pace di Pisa, in data 27 maggio

2008, nel procedimento iscritto al n. 1683/2008 R.G.;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

10 novembre 2009 dal relatore, Cons. Dott. Stefano Schirò;

alla presenza del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto

Procuratore Generale, Dott.ssa CARESTIA Antonietta, che nulla ha

osservato.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte:

A) rilevato che è stata depositata in cancelleria, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., la seguente relazione, comunicata al Pubblico Ministero e notificata al difensore del ricorrente:

“il consigliere relatore, letti gli atti depositati;

RITENUTO CHE:

1. J.R., cittadino (OMISSIS), ha proposto ricorso per cassazione, sulla base di due motivi, avverso il decreto in data 27 maggio 2008, con il quale il Giudice di pace di Pisa ha respinto l’opposizione dello straniero al decreto di espulsione emesso il 15 febbraio 2008 dal Prefetto di Pisa, in quanto lo straniero stesso era sprovvisto di permesso di soggiorno;

1.1. la Prefettura di Pisa ha resistito con controricorso;

OSSERVA:

2. con il primo motivo il ricorrente lamenta che il decreto impugnato non abbia adeguatamente motivato in ordine alla ritenuta conoscenza della lingua italiana da parte del destinatario del provvedimento di espulsione;

2.1. con il secondo motivo il ricorrente deduce che il decreto di espulsione non contiene motivazione in merito alla mancata traduzione del provvedimento nella lingua del paese di origine del destinatario;

3. il primo motivo appare manifestamente infondato, in quanto il giudice di pace ha ritenuto presumersi che lo straniero avesse idonea conoscenza della lingua italiana, in quanto è entrato in Italia dal maggio 2006, si è rivolto ad un difensore per l’impugnazione del decreto di espulsione ed ha sottoscritto la procura difensiva senza l’assistenza di un interprete; si osserva a riguardo che per decidere sulla conoscenza da parte dello straniero della lingua italiana il giudice può far uso di presunzioni, basate tra l’altro sulla lunga permanenza dell’interessato in (OMISSIS) o sull’avvenuta impugnazione del provvedimento di espulsione (Cass. 2003/12812; 2006/274);

4. il secondo motivo appare assorbito dal rigetto del primo motivo, in quanto, avendo lo straniero idonea conoscenza della lingua italiana, non era necessaria la traduzione del provvedimento di espulsione nella lingua del paese di origine del destinatario (Cass. 2006/274);

5. alla stregua delle considerazioni che precedono e qualora il collegio condivida i rilevi formulati ai punti 3 e 4., si ritiene che il ricorso possa essere trattato in camera di consiglio ai sensi degli artt. 375 e 380 bis c.p.c.”;

B) osservato che non sono state depositate conclusioni scritte o memorie ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. e che, a seguito della discussione sul ricorso tenuta nella Camera di consiglio, il collegio ha condiviso le considerazioni esposte nella relazione;

rilevato che le osservazioni che precedono conducono al rigetto del ricorso e che le spese del giudizio di cassazione, da liquidarsi come in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che si liquidano in Euro 1.000,00, oltre alle spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, il 10 novembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 4 febbraio 2010

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