Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2647 del 02/02/2018


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 2647 Anno 2018
Presidente: AMENDOLA ADELAIDE
Relatore: ROSSETTI MARCO

ORDINANZA
sul ricorso 28562-2016 proposto da:

04/

MARTINELLI ARNALDO, NIARTINELLI ROBERTO, TRIFONE
MARIA ROSA, elettivamente domiciliati in ROMA VIALE BRUN()
BUOZZI 53, presso lo studio dell’avvocato EMILIA NATALE,
rappresentati e difesi dall’avvocato LUCIANA ORRITh
– ricorrenti contro
BONACCORSO DEMETRIO;
– intimato avverso la sentenza n. 1908/2016 della CORTE D’APPELLO di
MILANO, depositata il 17/05/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 22/11/2017 dal Consigliere Dott. MARCO
ROSSETTI.

Data pubblicazione: 02/02/2018

FATTI DI CAUSA
1. Nel 2005 Demetrio Bonaccorso convenne dinanzi al Tribunale di
Milano la società Jolly Roll di Martinelli Roberto & C. s.n.c.,
chiedendone la condanna al risarcimento dei danni patiti in
conseguenza di un incendio, che l’attore ascriveva la responsabilità

Il processo si svolse in contumacia della jollv Roll.

2. Con sentenza 23 maggio 2012 n. 6061 il Tribunale di Milano rigettò
la domanda.
La sentenza fu appellata dal soccombente, il quale notificò l’atto di
gravame ad Arnaldo Martinelli, Roberto Martinelli e Maria Rosa
Tritone, ovvero gli ex soci della società Jolly Roll, nel frattempo
estinta.

3. Con sentenza 17 maggio 2016 n. 1908 la Corte d’appello di Milano
:1c:colse la domanda e condannò gli appellati in solido al pagamento di
circa 281.000 curo, a titolo di risarcimento dei danni patrimoniali e non
patrimoniali, oltre accessori e spese di lite.
Per quanto in questa sede ancora rileva, la Corte d’appello ritenne che:
(-) la notificazione dell’atto introduttivo del primo grado di giudizio
fosse nulla, perché effettuata nelle mani dell’amministratore della _jollv
Roll (in tale qualità) due mesi dopo che la società si era disciolta ed era
stata cancellata dal registro delle imprese;
(-) il giudizio, di conseguenza, era stato incardinato nei confronti di un
soggetto non più esistente;
(-) tale circostanza, tuttavia, pur comportando una nullità processuale,
v non imponeva la rimessione della causa al Tribunale, in quanto non
rientrante tra i vizi tassativamente elencati dagli articoli 353 e 354
Ric. 2016 n. 28562 sez. M3 – ud. 22-11-2017
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della convenuta.

c.p.c., i quali soltanto possono giustificare la regressione del processo
d’appello al primo grado;
(-) nel merito, la Corte d’appello ritenne sussistente la responsabilità ex
custodia della Jolly Roll, e liquidò i danni come sopra indicati.

ricorso unitario, fondato su un solo motivo, da Arnaldo Martinelli,
Roberto Martinelli e Maria Rosa Trifone.
Con istanza depositata il 20 gennaio 2017 ;1rnaldo Martinelli e Maria
Rosa Trifone hanno dichiarato di voler rinunciare al ricorso.
La suddetta dichiarazione risulta notificata a mezzo PEC al difensore
di Demetrio Bonaccorso.
Con decreto 27 febbraio 2017 n. 4981 il Presidente della sesta sezione
civile di questa Corte ha dichiarato estinto il giudizio con
compensazione delle spese, ai sensi degli articoli 390 e 391 c.p.c..

5. Con successiva istanza in data 28 febbraio 2017 il solo Roberto
Martinelli, premesso che egli non aveva affatto rinunciato al ricorso,
chiese la discussione della causa, ai sensi dell’art. 391, comma terzo,
e.p.e..
Infine, con provvedimento del 7 giugno 2017, il consigliere relatore ha

proposto ai sensi dell’articolo 380

bis, comma primo, c.p.c., la

decisione del ricorso in camera di consiglio. •

6. Demetrio Bonaccorso non si è difeso in questa sede.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Questioni preliminari.
1.1. Prima di esaminare nel merito i motivi di ricorso, questo Collegio
deve affrontare due questioni di rito:
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4. La sentenza d’appello è stata impugnata per cassazione con un

(a) quale sia l’effetto e l’estensione del decreto presidenziale di
estinzione del giudizio n. 4981 del 27.2.2017;
(b) se l’istanza di “discussione della causa”, proposta ai sensi dell’art.
391, comma terzo, c.p.c., consenta la trattazione del ricorso in camera

1.2. La prima questione è di agevole soluzione: il provvedimento
presidenziale che dichiara l’estinzione del processo, pronunciato ai
sensi dell’art. 391, comma primo, ultimo periodo, c.p.c., si correla alla
relativa dichiarazione di rinuncia. Pertanto nel caso di domande
cumulate o concesse,

simultanei processus, giudizi litisconsortili, la

dichiarazione di estinzione non può che riguardare unicamente la
posizione di quelle, tra le parti, che hanno manifestato la volontà di
rinuncia, e comporta di per sé un implicito giudizio di separazione
delle domande cumulate.
Nel caso di specie, pertanto, il decreto presidenziale n. 4981 del
27.2.2017 non ha prodotto effetti di sorta sul ricorso proposto da
Roberto NIartinelli.

1.3. Quanto alla seconda questione preliminare (se sia possibile trattare
il ricorso in camera di consiglio, quando vi sia stata una istanza di
discussione, ex art. 391, comma terzo, c.p.c.), ad essa deve daysi
risposta affermativa, per due ragioni.

1.3.1. La prima ragione è che l’istanza prevista dall’art. 391, comma
terzo, c.p.c., dal punto di vista soggettivo è accordata alle parti
rinuncianti, od a quelle controinteressate; dal punto di vista oggettivo
ha lo scopo di consentire il contraddittorio sulla, e il riesame della,
liquidazione delle spese compiuta nel decreto di estinzione.
Ric. 2016 n. 28562 sez. M3 – ud. 22-11-2017
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di consiglio, con le foline previste dall’art. 380 bis c.p.c..

Ma nel nostro caso per un verso Roberto Nlartinelli non ha rinunciato
al ricorso, né è controinteressato alla rinuncia; per altro verso non v’è
questione sulle spese, essendo l’intimato indelensus: Mahcano, dunque,
sia i presupposti oggettivi, sia quelli soggettivi, per qualificare l’istanza
depositata da Roberto Martinelli in data 28.2.2017 come “richiesta di

1.3.2. La seconda ragione per la quale deve ritenersi consentita la
trattazione del ricorso in camera di consiglio, ai sensi dell’art. 380 bis

c.p.c., è che l’attuale testo dell’art. 391, comma terzo, c.p.c., è stato
introdotto dall’art. dall’art. 15 del d. lgs. 2 febbraio 2006, n. 40.
Con l’art. 10 -del medesimo provvedimento normativo venne, altresì,
inserito nel codice di rito l’art. 380 bis, il quale nella sua originaria
versione prevedeva, quale forma semplificata di definizione dei ricorsi
per cassazione, in alternativa all’udienza, la decisione in camera di
consiglio, nella quale però i difensori della parti avevano facoltà di
“chiedere di essere sentiti, se compaiono”.
E’ dunque evidente che, quando venne introdotta la previsione
dell’istanza (art. 391, comma terzo, c.p.c.), il codice non prevedeva in
nessun caso che il ricorso per cassazione potesse essere deciso in
camera di consiglio senza la partecipazione fisica dei difensori, e
dunque non vi era necessità di distinguere tra udienza e camera di
consiglio: nell’uno, come nell’altro caso, la discussione orale era
sempre garantita.
Quando, poi, venne soppressa la possibilità della discussione orale nel

1-bis,

caso di ricorsi trattati col rito camerale [per effetto dell’art.

comma 1, lettera (e), del d.l. 31 agosto 2016,’n. 168, convertito dalla
legge 25 ottobre 2016, n. 197], l’art. 391, comma terzo, c.p.c., non
venne modificato: ma è ovvio che tale notiiia va ora coordinata col
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fissazione dell’udienza”, ex art. 391, comma terzo, c.p.c..

mutato quadro normativo, ed il coordinamento non può che essere il
seguente: che anche quando vi – sia stata istanza ex art. 391, comma
terzo, c.p.c., resta ferma la facoltà del presidente della Corte di fissare
per la discussione del ricorso l’adunanza camerale, invece che l’udienza
pubblica.

definizione del ricorso per cassazione che non sia di competenza delle
Sezioni Unite:
(a) con decisione in camera di consiglio da parte della sezione “filtro”,
ex artt. 375 e 380 bis c.p.c., quando il ricorso sia:
(a’) inammissibile;
..(a”) manifestamente infondato;
(a”) manifestamente fondato;
(b) con decisione in camera di consiglia da parte della sezione
semplice, ex artt. 375, comma secondo, e 380 bils –1 c.p.c., come ipotesi
“ordinaria”;
(c) con decisione in pubblica udienza da parte della sezione semplice,
ex artt. 375, comma secondo, secondo periodo, e 379 c.p.c., quando:
(c’) il ricorso ponga una questione di diritto di particolare
rilevanza;
(c”) il ricorso le sia stato rimesso dalla sezione “filtro” in esito
alla camera di consiglio.
La riforma, in definitiva, ha modulato il rito applicabile in base
all’apparente contenuto del ricorso: per i ricorsi di pronta soluzione è
previsto il rito camerale dinanzi alla sezione, filtro; per i ricorsi ,non di
pronta soluzione, ma che nemmeno ptmgano questioni di rilievo
nomofilattico, è previsto il rito camerale dinanzi alla sezione semplice;
per i ricorsi che pongono questioni di rilievo nomofilattico è prevista la
pubblica udienza dinanzi alla sezione semplice.
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Il d.l. 168/16, cit., ha infatti elevato da due a tre le possibili forme di

La legge ha poi previsto una possibilità di conversione del rito, ma solo
unidirezionale: mentre, infatti, i ricorsi assegnati alla sezione semplice
non possono da questa essere trasferiti alla sezione filtro (ad esempio,
perché privi di rilievo nomofilattico o manifestamente infondati), non
è vero il contrario: la sezione filtro può infatti spogliarsi del ricorso

manifestamente fondato od infondato.
La riforma appena riassunta è stata dichiaratamente voluta dal
legislatore allo scopo di snellire e razionalizzare il lavoro della Corte di
cassazione.
E poiché le norme di legge vanno interpretate in modo coerente col
loro scopo, non è possibile interpretare l’art. 391, comma terzo, c.p.c.,
nel senso che ogni a qualsiasi istanza proposta ai sensi di tale norma
debba essere trattata in pubblica udienza.
Se così fosse, infatti, la trattazione in pubblica udienza non solo non si
giustificherebbe razionalmente, ma sarebbe incoerente con la ratio

che è quella di riservare alla pubblica udienza le sole questioni di diritto
che abbiano interesse generale dal punto di vista nomofilattico.
In conclusione, la circostanza che il ricorrente abbia presentato una
istanza di discussione in pubblica udienza, formalmente richiamando
l’art. 391, comma terzo, c.p.c., non impedisce la trattazione del ricorso
in camera di consiglio, ai sensi dell’art..380-bis c.p.c..

2. Il motivo di ricorso.
2.1. Con l’unico motivo di ricorso, Roberto Martinelli larrkenta che la
sentenza impugnata- sarebbigììffetta da una nullità processuale, ai sensi
dell’art. _360, n. 4, c.p.c.; è denunciata, in particolare, la violazione
dell’art. 354 c.p.c..

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assegnatole, evidentemente quando lo ritenga non inammissibile, né

Deduce il ricorrente che la Corte d’appello di Milano, una volta rilevata
la nullità della notifica dell’atto di citazione introduttivo del primo
grado di giudizio, non avrebbe dovuto procedere a rinnovare dinanzi a
sé l’istruttoria, ma avrebbe dovuto annullare la sentenza del Tribunale
e rimettere a questo la causa, ai sensi dell’art. 354 c.p.c..

proprio atto di citazione due volte: la prima volta in un luogo diverso
dalla sede sociale; la seconda volta nella sede sociale, ma due mesi
dopo l’estinzionè della ‘società. \mbedue le notifiche, pertanto
dovevano ritenersi nulle; e l’atto introduttivo si sarebbe dovuto
notificare ai soci personalmente.
Soggiunge, infine, che la Corte d’appello, omettendo di rimettere
la causa al primo giudice, aveva violato il principio del doppio grado di
giurisdizione, vulnerando il loro diritto di difesa.

2.2. Il motivo è infondato.
V’ lo stesso ricorrente ad allegare che la notifica dell’atto di
citazione in primo grado, dopo un primo tentativo) viziato, venne
rinnovata per ordine del Tribunale, ma eseguita dopo l’estinzione della
società che ne era destinataria.
Ci troviamo dunque dinanzi al caso d’un atto di citazione notificato ad
un soggetto inesistente.
Se un atto di citazione è notificato a un soggetto inesistente ad essere
nulla non è la notificazione, ma l’atto di citazione, perché totalmente
inidoneo ad instaurare un valido rapporto processuale, come già
ritenuto da questa Corte (cfr. Sez. 2, Sentenza n. 532 del 14/03/1962,

z

secondo– cui “l’atto di cita ione proposto nei confronti di una persona già

deceduta non può dar luogo alla instaura;zione del contraddittorio nei confronti di
tale soggetto, né alla Costitmzione di un regolare rapporto processuale. In tale caso,
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Ricorda, in punto di fatto, che Demetrio Bonaccorso notificò il

si ha la nullità della citazione, e diversamente dalla ipotesi in cui la nullità investa
la friotifica e non la sostanky dell’atto introduttivo del giudi.zio, l’art 334 c:p.e., non
consente al giudice di appello di rimettere la causa a/ giudice di primo ,grado’).
L’art. 354 c.p.c. impone la regressione del processo al primo
grado di giudizio non al cospetto di ogni e qualsiasi nullità processuale,

rientra l’ipotesi della nullità dell’atto di citazione. E giustamente, dal
momento che la nullità della citazione dovrebbe essere sanata dal
giudice di primo grado con i rimedi previsti dall’art. 164 c.p.c..
,Ne consegue che la Corte d’appello, avendo rilevato sì una
nullità processuale, ma non rientrante nell’elenco di cui all’art. 354
c.p.c., correttamente ha proceduto alla rinnovazione degli atti nulli
(l’istruttoria), senza rimettere la causa al Tribunale.
Resta solo da aggiungere come nessuna violazione del diritto di
difesa possa essere legittimamente invocata nel caso di specie da parte
del ricorrente: egli, infatti, in grado di appello ha avuto ogni agio di
sollevare le proprie eccezioni e chiedere le prove. La circostanza che, a
causa del rilievo in appello della nullità della citazione, egli abbia
potuto difendersi nel merito solo in un grado di giudizio invece che in
due, è una eventualità che l’ordinamento ammette in molti casi (ad
esempio, allorché il giudice d’appello ritenga sussistente la competenza
negata dal primo giudice), e non vulnera alcun precetto costituzionale,
dal momento che il principio del doppio grado di giurisdizione di
merito non ha copertura costituzionale (come ripetutamente affermato
dalla Consulta: ex multiS, in tal senso, Corte cost., 28-10-2014, ti. 243;
Corte cost., 30-07-1997, n. 288; Corte cost., 03-10-1990, n. 433; Corte
cost. [ord.l, 31-03-1988, n. 395; Corte cost., 31-12-1986, n. 301).

3. Le spese.
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ma solo in presenza delle ipotesi di nullità ivi previste: e tra queste non

3.1. Non è luogo a provvedere sulle spese, attesa la

incide. nsio

dell’intimato.

3.2. Il rigetto del ricorso costituisce il presupposto, del quale si dà atto
con la presente sentenza, per il pagamento a carico della parte

quello dovuto per l’impugnazione, ai sensi dell’art. 13, comma 1 q/tater,
d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (nel testo introdotto dall’art. 1, comma
17, legge 24 dicembre 2012, n. 228).

Per questi motivi
la Corte di cassazione:
(-) rigetta il ricorso;
(-) dà atto che sussistono i presupposti previsti dall’art. 13, comma 1
quater, d.p.r. 30.5.2002 n. 115, per il versamento da parte di Roberto
NIartinelli di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a
quello dovuto per l’impugnazione.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta Sezione
civile della Corte di cassazione, addì 22 novembre 2017.

ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a

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