Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2647 del 01/02/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 01/02/2017, (ud. 11/01/2017, dep.01/02/2017),  n. 2647

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CURZIO Pietro – Presidente –

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –

Dott. FERNANDES Giulio – Consigliere –

Dott. GHINOY Paola – Consigliere –

Dott. MAROTTA Caterina – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 11940/2015 proposto da:

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE ((OMISSIS)),

in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso la sede

dell’AVVOCATURA dell’Istituto medesimo, rappresentato e difeso

unitamente e disgiuntamente dagli avvocati LELIO MARITATO, ANTONINO

SGROI, CARLA D’ALOISIO, GIUSEPPE MATANO ed EMANUELE DE ROSE, giusta

procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

S.M., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR

presso la CORTE, DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato

EDMONDO GIVONE, giusta procura speciale in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 184/2015 della CORTE D’APPELLO di TORINO,

emessa il 19/2/2015 e depositata il 27/2/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata dell’11/1/2017 dal Consigliere Relatore Dott. CATERINA

MAROTTA.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che:

– il Tribunale di Torino dichiarava l’insussistenza dell’obbligo di iscrizione di S.M. alla Gestione Commercianti, annullando l’avviso di addebito impugnato con il quale l’I.N.P.S. aveva chiesto il pagamento di Euro 1.743,60 a titolo di contributi fissi e relative sanzioni (quarta rata anno 2011 e prima rata anno 2012). La Corte di appello di Torino confermava tale decisione ritenendo che l’attività di mera locazione di beni immobili svolta dall’opponente (socio accomandatario della Immobiliare V.R. e c. s.a.s. e della Azienda Agricola La Fagiana s.a.s. le cui entrate derivavano solo dagli incassi dei canoni di locazione degli immobili nella disponibilità di dette società) non fosse riconducibile al settore commerciale;

– per la cassazione di tale decisione ricorre l’I.N.P.S., in proprio e quale mandatario della S.C.C.I. S.p.A., affidando l’impugnazione ad unico motivo;

– S.M. resiste con controricorso;

– la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio non partecipata;

– non sono state depositate memorie;

– il Collegio ha deliberato di adottare una motivazione semplificata.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che:

– l’istituto denunzia violazione e falsa applicazione della L. n. 662 del 1996, art. 1, commi 202, 203 e 208, in relazione alla ritenuta esclusione dei presupposti per l’iscrizione alla Gestione Commercianti e rileva che i requisiti richiesti dalla legge per tale iscrizione sussistono necessariamente per il socio accomandatario, in quanto illimitatamente responsabile e unico soggetto abilitato a compiere atti in nome della società. Evidenzia che l’attività di riscossione dei canoni di locazione rientra in quella più ampia di gestione del patrimonio immobiliare che va considerata a tutti gli effetti esercizio di impresa;

– il ricorso è manifestamente infondato (si vedano le recenti Cass. 26 febbraio 2016, n. 3835, Cass. 26 agosto 2016, n. 17370 e Cass. 6 settembre 2016, n. 17643);

– presupposto imprescindibile per l’iscrizione alla Gestione Commercianti è che sia provato, in conformità a quanto previsto dalla L. 23 dicembre 1996, n. 662, art. 1, comma 203, che ha sostituito la L. 3 giugno 1975, n. 160, art. 29, comma 1, lo svolgimento di un’attività commerciale, a prescindere da ogni considerazione sulla attività prevalente;

– quanto alle società personali, perchè sorga l’obbligo della iscrizione per i singoli soci non è sufficiente la responsabilità illimitata per gli oneri ed i rischi della gestione, essendo comunque richiesta la partecipazione personale al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza (L. 27 novembre 1960, n. 1397, art. 1, comma 1, lett. b e c, richiamato dalla L. 28 febbraio 1986, n. 45, art. 3), la cui ricorrenza deve essere provata dall’istituto assicuratore;

– la suddetta disposizione non differenzia in alcun modo l’accomandatario dal socio della s.n.c. e detta equiparazione risulta senz’altro coerente con la disciplina codicistica, atteso che, a norma dell’art. 2318 c.c., “i soci accomandatari hanno i diritti e gli obblighi dei soci della società in nome collettivo”;

– come nelle società in nome collettivo non è sufficiente a far sorgere l’obbligo di iscrizione il regime della responsabilità illimitata del socio, parimenti nella società in accomandita semplice l’accomandatario sarà tenuto all’iscrizione solo qualora partecipi direttamente al lavoro aziendale e detta partecipazione sia abituale e prevalente (dovendo essere tenuti distinti i due piani del funzionamento della società, con i connessi poteri di amministrazione, e della gestione della attività commerciale, che ben può essere affidata a terzi estranei alla compagine sociale o ad altri soci che non siano anche amministratori della società);

– la difesa dell’istituto previdenziale pretende di desumere l’obbligo di iscrizione alla Gestione Commercianti da elementi meramente presuntivi che non rilevano sul piano previdenziale e non scalfiscono la validità della ratio decidendi che è correttamente incentrata sulla rilevata insussistenza dello svolgimento di un’attività commerciale da parte del S., essendo stato ben evidenziato che quest’ultimo si limitava a riscuotere i canoni degli immobili locati e cioè a svolgere un’attività che, non essendo finalizzata alla intermediazione immobiliare ovvero alla prestazione di servizi in favore di terzi, non esorbitava dalla semplice gestione degli immobili concessi in locazione;

– la proposta va, pertanto, condivisa e il ricorso va rigettato;

– la regolamentazione delle spese segue la soccombenza;

– va dato atto dell’applicabilità del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 113, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17.

PQM

La Corte rigetta il ricorso; condanna l’I.N.P.S. al pagamento delle spese processuali in favore del controricorrente che liquida in Euro 100,00 per esborsi ed Euro 1.000,00 per compensi professionali, oltre accessori come per legge e rimborso forfetario in misura del 15%.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 11 gennaio 2017.

Depositato in Cancelleria il 1 febbraio 2017

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