Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26469 del 21/12/2016


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Cassazione civile, sez. lav., 21/12/2016, (ud. 04/10/2016, dep.21/12/2016),  n. 26469

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Presidente –

Dott. TORRICE Amelia – rel. Consigliere –

Dott. BLASUTTO Daniela – Consigliere –

Dott. DI POALANTONIO Annalisa – Consigliere –

Dott. TRICOMI Irene – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 28183-2013 proposto da:

A.S., C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA,

PIAZZA MAZZINI 27, presso lo studio TRIFIRO’ & PARTNERS,

rappresentato e difeso dagli avvocati PAOLO ZUCCHINALI, GIACINTO

FAVALLI, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

NAUTOR HOLDING S.R.L., c.f. (OMISSIS), HAORBOUR S.R.L. c.f.

(OMISSIS), CARLO E GIOIA MARCHI SOCIETA’ FINANZIARIA DI

PARTECIPAZIONI S.R.L. già GIOFIN S.R.L. c.f. (OMISSIS), ESSEGI

S.R.L. c.f. (OMISSIS), tutte elettivamente domiciliate in ROMA, VIA

CARONCINI 27, presso lo studio dell’avvocato MARINA WONGHER, che le

rappresenta e difende unitamente agli avvocati PAOLA CARAMELLA, LUCA

IANNUCCI, giusta delega in atti;

– MARINA MANAGEMENT SRL, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

ANTONIO BERTOLONI 44, presso lo studio dell’avvocato MATTIA

PERSIANI, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato MARCO

PAPALEONI;

– controricorrenti –

avverso l’ordinanza della CORTE D’APPELLO di FIRENZE, depositata il

10/10/2013 R.G.N. 1062/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

04/10/2016 dal Consigliere Dott. TORRICE AMELIA;

udito l’Avvocato ZUCCHINALI PAOLO;

udito l’Avvocato CARAMELLA PAOLA;

udito l’Avvocato BERETTA GIOVANNI per delega orale Avvocato PERSIANI

MATTIA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MASTROBERARDINO PAOLA che ha concluso per inammissibilità, in

subordine rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Il Tribunale di Firenze aveva respinto il ricorso proposto da A.S. nei confronti di Marina Managment srl e delle altre società indicate nell’epigrafe di questa sentenza, volto, previo accertamento dell’unitarietà della prestazione lavorativa resa in favore delle predette società, alla condanna delle medesime in via solidale al pagamento degli importi corrispondenti a differenze retributive, TFR, tredicesima mensilità, indennità sostitutiva del preavviso e all’accertamento della illegittimità del licenziamento irrogatogli:

2. Il Tribunale, ammessa la astratta compatibilità tra il ruolo di Amministratore di società di capitali e quello di lavoratore subordinato alle dipendenze della medesima società, ha precisato che la subordinazione deve essere accertata avuto riguardo al concreto svolgersi della prestazione di lavoro, e, in particolare, alla sussistenza dell’effettivo assoggettamento del lavoratore alle direttive ed al controllo dell’organo sociale.

3. Ha ritenuto che, a fronte della dedotta, da parte della società Marina Managment srl, natura simulata del contratto di assunzione in qualità di dirigente, l’ A. nulla aveva replicato ma si era limitato a ribadire che la natura subordinata del rapporto dedotto in giudizio era desumibile dal tenore letterale del contratto di assunzione, dall’accordo quadro relativo ai rapporti con le diverse società convenute in giudizio e dalla comunicazione del licenziamento, così inottemperando all’onere di allegazione e di prova sul medesimo incombente, in ordine sia al momento genetico sia a quello successivo di svolgimento del rapporto.

4. Ha, inoltre, ritenuto irrilevante la circostanza che nel novembre 2009 fossero venute meno le cariche di Presidente e di Amministratore Delegato perchè, essendo tanto accaduto in temporale coincidenza con la assenza dal lavoro per la malattia dell’ A., protrattasi sino alla data della comunicazione del licenziamento (aprile 2010), ai fini della individuazione della effettiva natura del rapporto, non era individuabile un significativo arco temporale durante il quale potesse ritenersi accertato che l’ A. di fatto avesse svolto mansioni di lavoro subordinato.

5. La Corte di Appello di Firenze, con ordinanza ai sensi dell’art. 348 bis c.p.c., ha dichiarato l’inammissibilità dell’appello proposto dall’ A. nei confronti di detta sentenza.

6. Avverso la sentenza di primo grado l’ A. propone ricorso per cassazione, ai sensi dell’art. 348 ter, comma 3, sulla scorta di cinque motivi.

7. Resistono con controricorso Marina Managment srl, Nautor Holding, Harbour srl, Carlo e Gioia Marchi Società Finanziaria di Partecipazioni srl (già Giofin srl) ed Essegi srl..

8. Le parti depositano anche memorie ex art. 378 c.p.c..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Sintesi dei motivi di ricorso.

9. Con il primo motivo il ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, violazione degli artt. 1414, 1417 e 2697 c.c., per avere il Tribunale ritenuto simulato il rapporto di lavoro subordinato intercorso con Marina Managment srl ricorrendo alla prova presuntiva e non alla prova documentale e per avere gravato esso ricorrente dell’onere di provare l’esistenza della effettiva subordinazione. Assume che gravava sulla società, che aveva dedotto la simulazione del contratto di lavoro, provare la simulazione con la produzione di dichiarazioni scritte.

10. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione dell’art. 115 c.p.c., per avere il Tribunale gravato esso ricorrente dell’onere di contestazione dei fatti dedotti dalle società, pur avendo esso ricorrente fornito nel ricorso introduttivo una ricostruzione dei fatti opposta a quella poi offerta dalle società, e per avere il Tribunale ritenuto che l’onere di contestazione verta non su fatti ma su valutazioni giuridiche; sostiene che tali dovevano qualificarsi quelle formulate dalle società nei rispettivi atti difensivi.

11. Con il terzo motivo il ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, omesso esame di un fatto controverso del giudizio oggetto di discussione tra le parti, per avere il Tribunale omesso di considerare lo svolgimento del rapporto dopo la cessazione dell’incarico “gestorio”, al quale il ricorrente attribuisce valore di decisività.

12. Con il quarto motivo il ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione dell’art. 2094 c.c., per non avere il Tribunale fatto corretta applicazione dei principi giurisprudenziali in tema di compatibilità tra rapporto gestorio e rapporto di lavoro subordinato, nella parte in cui ha fondato l’esclusione della subordinazione sulla sola circostanza della coincidenza temporale dei due diversi rapporti. Lamenta che il Tribunale avrebbe omesso ogni indagine sull’assoggettamento di esso ricorrente al potere direttivo dell’organo di amministrazione nel suo complesso. Assume che l’assoggettamento era evincibile dalle lettere di contestazione disciplinare.

13. Con il quinto motivo il ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, omesso esame di un fatto controverso del giudizio oggetto di discussione tra le parti, per avere il Tribunale ritenuto che l’esclusione della natura subordinata del rapporto intercorso con la società Marina Managment lavoro determinava il venir meno del presupposto della domanda di accertamento della unitarietà del rapporto di lavoro di lavoro dirigenziale nei confronti delle altre società convenute e delle domande economiche e contributive correlate. Assume che l’accertamento della unitarietà del rapporto dirigenziale “con inclusione dei ruoli autonomi di amministrazione nei confronti delle altre società e relative rivendicazioni” costituiva, invece, accertamento pregiudiziale rispetto alla decisione in merito all’accertamento della natura subordinata dell’attività prestata nei confronti di tutte le altre società, le quali avevano dedotto la simulazione del contratto di lavoro.

14. Il ricorrente sostiene che la Corte di Appello avrebbe errato nel ritenere applicabile l’art. 348 bis c.p.c. perchè la L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 18, ne limita l’applicabilità ai procedimenti iniziati dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge e deduce che il giudizio di primo grado è iniziato nel 2010 e quello di appello in data 24.10.2012.

15. Con riguardo alle censure formulate ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, assume che l’ordinanza pronunciata dalla Corte di Appello non potrebbe ritenersi fondata sulle stesse ragioni di fatto della sentenza di primo grado e prospetta l’illegittimità costituzionale dell’art. 348 ter, comma 4 contrasto con l’art. 3 Cost..

MOTIVI DELLA DECISIONE:

16. Preliminarmente va esaminata la questione della applicabilità dell’art. 348 bis c.p.c. al giudizio in esame, questione dedotta con richiamo delle disposizioni contenute nella L. n. 228 del 2012, art. 1, commi 17 e 18.

17. L’invocazione delle disposizioni sopra richiamate è priva di pregio.

18. Il comma 17 prevede, infatti, l’obbligo della parte che abbia proposto una impugnazione che venga respinta ovvero venga dichiarata inammissibile o improcedibile di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1 – bis.

19. Il comma 18 individua i giudizi “ratione temporis” cui si applica la disposizione prevista dal comma 17.

20. Tanto precisato, va osservato che l’art. 348 bis è stato inserito dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, comma 1, lett. a), convertito con modificazioni nella L. 7 agosto 2012, n. 134, la quale, per quanto rileva nella fattispecie in esame, all’art. 54, comma 2 ha disposto che la disposizione di cui al comma 1, lett. a) si applica ai giudizi di appello introdotti con ricorso depositato o con citazione di cui sia stata richiesta la notificazione dal trentesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto (12.8.2012).

21. Poichè il ricorso in appello avverso la sentenza oggi ricorsa è stato depositato, secondo quanto riferito dallo stesso ricorrente, in data 24.10.2012, del tutto correttamente la Corte territoriale ha ritenuto che trovasse applicazione dell’art. 348 bis c.p.c., comma 1,

Esame dei motivi.

22. Il primo ed il secondo motivo, da trattarsi congiuntamente in quanto deducono entrambi, sia pure sotto differenti profili, violazione dei principi in tema di onere probatorio, sono infondati.

23. Il Tribunale non ha posto a carico dell’ A. l’onere di provare la simulazione del contratto di lavoro dirigenziale, ma ha fatto corretta applicazione del principio secondo cui l’onere di provare la natura subordinata di un rapporto di lavoro grava sulla parte che la allega (ex multis Cass. 22129/2006).

24. Il Tribunale, precisato (pg. 6 u. cpv. della sentenza) che il ricorrente si era limitato a dedurre la natura subordinata del rapporto di lavoro con mero rinvio al tenore letterale delle lettere di assunzione, dell’accordo quadro e della lettera di licenziamento, ha affermato che, a fronte delle specifiche contestazioni formulate dalle convenute, il ricorrente non aveva formulato specifiche deduzioni sull’esistenza della effettiva subordinazione, con riguardo non solo al momento genetico del rapporto ma anche a quello del suo concreto atteggiarsi nella fase della esecuzione.

25. Consegue a quanto considerato che la addebitata violazione dell’art. 115 c.p.c., comma 1, denunziabile ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4 e non del n. 3 del codice di rito, non sussiste, atteso che il “decisum” non poggia sulla mancata contestazione ma, come appena evidenziato, sulla mancanza di allegazioni idonee a provare le modalità di svolgimento del rapporto, a prescindere dal contenuto del contratto di assunzione e dell’accordo quadro e della lettera di risoluzione del rapporto. Va anche osservato che il giudice del merito è libero di scegliere le risultanze istruttorie ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti in discussione, e di dare liberamente prevalenza all’uno o all’altro dei mezzi di prova acquisiti, salvo i casi tassativamente previsti dalla (ex plurimis Cass. SS.UU. 5802/1998 e 2418/2013, Cass. 1892/2002, 15355/2004, 1014/2006, 18119/2008, del 1998 nonchè Cass. n. 1892 del 2002, n. 15355 del 2004, n. 1014 del 2006; n. 18119 del 2008, Cass. SS.UU. n. 24148 del 2013).

26. Il quarto motivo presenta profili di infondatezza e di inammissibilità.

27. Le considerazioni svolte con riguardo al primo ed al secondo motivo evidenziano l’infondatezza del quarto motivo atteso che, nella corretta premessa della astratta compatibilità della qualità di Amministratore di una società di capitali con la qualifica di lavoratore subordinato tutte le volte in cui sia accertato che vi sia stato assoggettamento ad un effettivo e concreto potere di supremazia gerarchica, il Tribunale ha esaminato la produzione documentale relativa alla nomina del ricorrente quale Amministratore delegato ed ai poteri conferitigli, al contratto di assunzione in qualità di dirigente apicale, alla nomina del ricorrente quale Presidente del consiglio di amministrazione ed ha rilevato che il ricorso difettava di allegazioni idonee a provare la subordinazione, allegazioni che avrebbero dovuto essere tanto più puntuali a fronte delle specifiche contestazioni in merito alla natura effettiva del rapporto formulate dalla società Marina Managment srl.

Tanto è conforme ai principi affermati da questa Corte (ex plurimis Cass. 24972/2013).

28. Il motivo è inammissibile nella parte in cui, sotto l’apparente denunzia di violazione dell’art. 2094 c.c., il ricorrente mira, in realtà, a provocare una nuova valutazione del materiale istruttorio, a far riesaminare il merito della vicenda processuale, esame che per consolidato orientamento, questa Corte non ha il potere di effettuare (ex plurimis, Cass. SSU 24148/2013, Cass. n. 1541/2016, 15208/2014).

29. Il terzo ed quinto motivo che denunciano violazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, sono inammissibili.

30. L’art. 348 ter, comma 4, inserito dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, comma 1, lett. a), convertito con modificazioni nella L. 7 agosto 2012, n. 134, ha escluso la denunzia del vizio motivazionale previsto dall’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, per quanto oggi rileva, nella ipotesi in cui il giudice di appello abbia dichiarato inammissibile l’impugnazione perchè sprovvista di una ragionevole probabilità di essere accolta, nel qual caso, quando l’inammissibilità è fondata sulle stesse ragioni, inerenti alle questioni di fatto, poste a base della decisione impugnata, il ricorso per cassazione – proponibile per “saltum” avverso la sentenza di primo grado – può essere proposto esclusivamente per i motivi di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 1, 2, 3 e 4.

31. Va precisato che l’inammissibilità del motivo di ricorso fondato sull’art. 360 c.p.c., n. 5 postula che l’adesione del giudice di appello al giudizio di fatto formulato da quello di primo grado costituisca il fondamento della sentenza di rigetto (ovvero di inammissibilità) dell’appello. Pur non essendo il dato normativo specifico sul punto, dal complessivo impianto normativo deve desumersi che la previsione normativa può ricorrere solo quando la conferma concerne sia il dispositivo sia la ricostruzione del fatto; se invece il giudice di secondo grado ricostruisce il fatto in modo differente da quello formulato in primo grado, pur non mutando il dispositivo, la limitazione non può operare (Cass. 11629/2016, 7718/2016, 5528/2014; Ord. 24909/2015).

32. Nella fattispecie in esame la “questio facti” posta a fondamento della decisione di primo grado e della sentenza che ha dichiarato l’inammissibilità del gravame ai sensi dell’art. 348 bis, comma 1 non è affatto diversa.

33. La Corte di appello, infatti, dopo avere rilevato che l’ A. non aveva offerto gli elementi di prova idonei a provare la subordinazione, ha rilevato che il gravame non aveva una ragionevole probabilità di accoglimento atteso che la prova articolata dal ricorrente, e non espletata nel giudizio di primo grado, era inidonea a provare la subordinazione, vertendo essa su valutazioni e non su fatti.

34. Nessuna ricostruzione differente del fatto, dunque, è contenuta nella sentenza di appello, rispetto a quella che fonda il “decisum” del giudice di primo grado, irrilevante essendo il fatto che nella prima la carica sociale ricoperta dall’ A. è individuata in quella di Amministratore delegato; nè, tampoco, rileva il fatto che sia stata utilizzata l’espressione “in proprio” per descrivere l’avvenuta sottoscrizione del contratto di lavoro dirigenziale.

35. Ne consegue che i profili di censura che imputano alla Corte territoriale il vizio di omessa valutazione di fatti decisivi e oggetto di discussione sono inammissibili.

36. Il ricorrente sostiene che l’art. 348 ter c.p.c., comma 4, sarebbe incostituzionale perchè, in violazione dell’art. 3 Cost., accomunerebbe sul piano della esclusione della deducibilità del vizio di cui all’art. 360, n. 5 le ipotesi, diverse, di doppia conforme “a cognizione sommaria” (ordinanza di inammissibilità dell’appello “a prognosi infausta”) e quella di doppia conforme a ” cognizione piena” (sentenza di rigetto dell’appello di verificata infondatezza).

37. La questione di illegittimità costituzionale è manifestamente infondata, in quanto entrambe le fattispecie sono accomunate dalla “ratio” dell’intervento riformatore, che mira a regolare lo sviluppo del processo – all’interno di ogni suo grado e nei suoi diversi e successivi gradi – attraverso un sistema di regole chiare e rigorose, tali da rendere di fatto non impossibile l’esercizio del diritto di azione, uguali per tutti e via via più stringenti, man mano che il processo approda ai gradi successivi e involge il controllo delle attività processuali già espletate ed assistite da rigorose garanzie procedimentali, per consentire a tutti i possibili fruitori del processo la funzionalità del sistema giudiziario ed alla sua massima effettività.

38. Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza.

39. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

PQM

40. La Corte rigetta il ricorso.

41. Condanna il ricorrente a rifondere a Marina Managment S.r.l.le spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 6.000,00 per compensi professionali ed Euro 100,00 per esborsi, oltre 15% per rimborso spese generali forfettarie, oltre IVA e CPA ed alle altre società controricorrenti, complessivamente liquidate in Euro 6.500,00 per compensi professionali, oltre Euro 100,00 per esborsi, oltre 15% per rimborso pese generali forfettarie, oltre IVA e CPA.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 4 ottobre 2016.

Depositato in Cancelleria il 21 dicembre 2016

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