Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26469 del 09/12/2011

Cassazione civile sez. VI, 09/12/2011, (ud. 15/11/2011, dep. 09/12/2011), n.26469

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PREDEN Roberto – Presidente –

Dott. AMENDOLA Adelaide – Consigliere –

Dott. GIACALONE Giovanni – Consigliere –

Dott. DE STEFANO Franco – rel. Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 962-2011 proposto da:

ASSOCIAZIONE RADIO MARIA (OMISSIS), in persona del suo legale

rappresentante e Presidente, MEDIATELECOM SOC. COOP, in persona del

suo legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliate in

ROMA, VIALE CARSO 23, presso lo studio dell’avvocato SALERNI ARTURO,

che le rappresenta e difende unitamente all’avvocato LUCIANELLI

ANTONIO giuste procure a margine dei ricorsi;

– ricorrenti –

contro

ETERE PICCOLA SCARL, AMICA PICCOLA SCARL, RADIO ZETA FM SRL.

– intimate –

avverso il provvedimento R.G. 199/05 del TRIBUNALE di NAPOLI, SEZIONE

DISTACCATA di PORTICI, depositata il 29/11/2010;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

15/11/2011 dal Consigliere Relatore Dott. FRANCO DE STEFANO;

udito l’Avvocato Sasso Gemma (delega avvocato Arturo Salerni)

difensore delle ricorrenti che si riporta agli scritti;

è presente il P.G. in persona del Dott. ROSARIO GIOVANNI RUSSO che

nulla osserva.

Fatto

RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO

1. – La Associazione Radio Maria e la Mediatelecom soc. coop. hanno proposto separati ricorsi per regolamento di competenza avverso l’ordinanza del 20.11.10 del Tribunale di Napoli – sez. dist. di Portici, con cui è stato sospeso, per ritenuta pregiudizialità di giudizio amministrativo per l’annullamento di diffida alla disattivazione di impianto interferente, il giudizio possessorio promosso dalla Mediatelecom nei confronti della Etere Piccola soc. coop. a r.l., relativo al possesso di frequenza radiofonica, con successivo intervento della Associazione Radio Maria, della Amica Piccola soc. coop. a r.l. e della Radio Zeta FM s.r.l..

Le intimate non hanno presentato memorie ai sensi dell’art. 47 c.p.c., u.c..

2. – Ai sensi dell’art. 380-ter cod. proc. civ., sono state richieste le conclusioni scritte del P.G., formulate nel seguente testuale tenore:

“il procedimento innanzi al TAR riguarda posizioni soggettive che hanno consistenza di meri interessi legittimi perchè correlati alla diffida, inviata alle emittenti dell’Ispettorato territoriale del Ministero delle Comunicazioni, a non tenere attivo l’impianto fino alla verifica della legittimità dei vari passaggi di proprietà.

Posto ciò, va rilevato che la sentenza emananda dal giudice amministrativo non può pregiudicare i diritti soggettivi dei ricorrenti che invocano in questa sede la tutela del possesso, stato di fatto, questo, cui l’ordinamento connette immediatamente conseguenze giuridiche come l’invocata tutela possessoria (Cass. 22647/2007, 2738/2003, 1685/2000). Ne deriva l’inapplicabilità dell’art 295 c.p.c., in difetto della interdipendenza logica e giuridica dei due giudizi considerati.

P.Q.M.:

chiedesi che la Suprema Corte, in accoglimento del ricorso, annulli il provvedimento impugnato”.

3. – Una volta verificata la rituale notifica, da parte delle ricorrenti, dei rispettivi ricorsi alle controparti, va premesso che, per consolidata giurisprudenza di questa Corte, la sospensione necessaria del processo può essere disposta, a norma dell’art. 295 cod. proc. civ., quando la decisione del medesimo dipenda dall’esito di altra causa, nel senso che questo abbia portata pregiudiziale in senso stretto, e cioè vincolante, con efficacia di giudicato, all’interno della causa pregiudicata (v.: Cass. civ., ord. 28 dicembre 2009, n. 27426); e, per la precisione, allorchè una situazione sostanziale rappresenti fatto costitutivo o comunque elemento fondante della fattispecie di altra situazione sostanziale, sicchè occorra garantire uniformità di giudicati, essendo la decisione del processo principale idonea a definire in tutto o in parte il thema decidendum del processo pregiudicato (Cass., ord. 8 febbraio 2011, n. 3059).

4. – Ritiene la Corte di dovere condividere le conclusioni e le argomentazioni formulate dal pubblico ministero nelle conclusioni scritte, essendo evidente che la sospensione, nella fattispecie, è stata disposta in assenza dei presupposti di legge.

Infatti, si verte in tema di tutela possessoria avente ad oggetto una frequenza radiofonica ed il giudizio amministrativo non potrebbe giammai, di per sè considerato ed in quanto involgente interessi legittimi relativi all’annullamento della diffida, pregiudicare la sola causa petendi rilevante, vale a dire la situazione di signoria di mero fatto sui beni immateriali reclamati (le frequenze radiofoniche 103.350 e 103.550 MHz vantata dalle ricorrenti).

E evidente, al riguardo, la diversità di petitum, con conseguente esclusione della pregiudizialità (tra le molte: Cass., ord. 21 febbraio 2003, n. 2738; Cass. 15 febbraio 2000, n. 1685): tale signoria di fatto – e la relativa controversia con privati che si trovino in analoghe situazioni di fatto in conflitto con essa – risulta del tutto indipendente dall’autorizzazione amministrativa e perfino dalla sua mancanza (Cass. Sez. Un. 28 luglio 2009, n. 17645) e dal regime pubblicistico in concreto fruito, involgendo situazioni giuridiche tutelabili esclusivamente davanti al giudice ordinario anche in caso di turbative (Cass. Sez. Un., ord. 29.10.07 n. 22647;

Cass. Sez. Un. 28 luglio 2009, n. 17465) ed appunto in relazione a situazioni di mero fatto, a prescindere da qualunque questione di diritto.

5. – I ricorsi, tra loro riuniti, vanno pertanto accolti e, cassata l’ordinanza di sospensione oggetto del presente regolamento, deve disporsi che il giudizio prosegua, rimettendosi la liquidazione delle spese del presente procedimento al giudice di merito.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso; annulla l’ordinanza impugnata e dispone la prosecuzione del giudizio; spese rimesse.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della sesta sezione civile della Corte suprema di cassazione, il 15 novembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 9 dicembre 2011

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