Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26468 del 29/09/2021

Cassazione civile sez. II, 29/09/2021, (ud. 05/11/2020, dep. 29/09/2021), n.26468

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria – Presidente –

Dott. ORICCHIO Antonio – Consigliere –

Dott. BELLINI Ubaldo – Consigliere –

Dott. GRASSO Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. CASADONTE Annamaria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 24976-2019 proposto da:

A.O., rappresentato e difeso dall’avvocato Massimo

Rizzato, con studio in Vicenza via Napoli 4;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, (OMISSIS), ope legis domiciliato in Roma, Via

Dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che lo

rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1491/2019 della Corte d’appello di Venezia,

depositata il 08/04/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

05/11/2020 dal Consigliere Dott. Annamaria Casadonte.

 

Fatto

RILEVATO

che:

– A.O., cittadino della (OMISSIS) nato a (OMISSIS), (OMISSIS), ricorre per cassazione avverso la sentenza della corte d’appello che ha respinto il di lui gravame contro il diniego della protezione internazionale e di quella c.d. umanitaria;

– a sostegno delle domande il ricorrente ha allegato di essere fuggito dalla (OMISSIS) in quanto alla morte del padre, capo spirituale della setta degli (OMISSIS), i membri della setta gli avevano imposto di subentrare al padre ed al rifiuto di prendere parte lo avevano minacciato di morte;

– la corte territoriale aveva escluso la ravvisabilità dei presupposti per il riconoscimento dello status di rifugiato non ravvisando una persecuzione per motivi religiosi, né i requisiti per la protezione sussidiaria ai sensi del D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, lett. a) e b); la corte aveva altresì escluso la sussistenza di una situazione di violenza indiscriminata così come desunto dalle fonti informative dettaglitamente indicate nella sentenza; la corte aveva infine escluso le condizioni per il rilascio del permesso umanitario non risultando allegata alcuna specifica condizione di vulnerabilità;

– la cassazione della sentenza d’appello è chiesta sulla base di due motivi cui resiste con controricorso il Ministero dell’Interno.

Diritto

CONSIDERATO

che:

– con il primo motivo si denuncia la violazione del D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 14, lett. b) per erroneità della motivazione della sentenza impugnata in relazione alla mancata concessione della protezione sussidiaria sotto il profilo soggettivo del ricorrente;

– con il secondo motivo si denuncia la violazione del D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 14, lett. c) per mancata concessione della protezione sussidiaria sotto il profilo oggettivo;

– i due motivi attengono entrambi alla protezione sussidiaria e possono pertanto essere esaminati congiuntamente;

– si tratta di doglianze inammissibili perché non attingono la motivazione adottata dalla corte territoriale;

– per quanto attiene al profilo soggettivo, la censura non attinge la motivazione della corte territoriale, la quale ha condiviso le osservazioni già formulate dalla commissione territoriale in ordine alla genericità ed inverosimiglianza del racconto là dove il richiedente asilo ha riferito di avere appreso dell’appartenenza del, padre alla setta degli (OMISSIS) solo dopo la sua morte e come non appaiano credibili le asserite minacce ricevute dagli adepti affinché aderisse alla setta, dal momento che le fonti informative raccolte in proposito precisano come non vi sia obbligo di subentro al padre nell’appartenenza agli (OMISSIS) e che solo gli individui che abbiano in passato preso parte alle attività della setta possono essere oggetto di intimidazioni (cfr. pag. 7 della sentenza;

– con riguardo al profilo oggettivo la protezione sussidiaria è stata negata sull’assunto che dalle COI disponibili non si evince che la (OMISSIS) ed, in particolare, l’area geografica di provenienza del ricorrente sia coinvolta in una grave ed attuale crisi militare o da violenza diffusa (cfr. fonti richiamate a pag. 8 della sentenza);

-in definitiva la censura indica in modo generico fonti informative (cfr. pag.4 del ricorso) che, ad avviso del ricorrente, integrerebbero la fattispecie, ma una simile doglianza non consente di inficiare quelle dettagliate utilizzate dalla corte territoriale;

– l’inammissibilità dei motivi comporta l’inammissibilità del ricorso;

– nulla va disposto sulle spese perché il controricorso non ha i requisiti minimi di cui all’art. 366 c.p.c., n. 4 richiamati nell’art. 370 c.p.c. ed è quindi inammissibile (cfr. Cass. 5400/2006; 12171/2009; 9983/2019);

– ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione Seconda civile, il 5 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 29 settembre 2021

 

 

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