Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26468 del 21/12/2016


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Cassazione civile, sez. lav., 21/12/2016, (ud. 04/10/2016, dep.21/12/2016),  n. 26468

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMOROSO Giovanni – Presidente –

Dott. BRONZINI Giuseppe – Consigliere –

Dott. NEGRI DELLE TORRE Paolo – Consigliere –

Dott. DE GREGORIO Federico – Consigliere –

Dott. AMENDOLA Fabrizio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 19845-2015 proposto da:

B.G. C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA SAN NICOLA DA TOLENTINO 67, presso lo studio LEGANCE AVVOCATI

ASSOCIATI, rappresentato e difeso dagli avvocati DANIELE GERONZI,

STEFANO PARLATORE, ALBERTO MAGGI, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

ISTITUTI CLINICI DI PAVIA E VIGEVANO S.P.A. C.F. (OMISSIS), in

persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA CAPO PELORO, 3, presso lo studio

dell’avvocato GIOVANNI COSTANTINO, che la rappresenta e difende

giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 615/2015 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 17/06/2015 r.g.n. 335/20105;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

04/10/2016 dal Consigliere Dott. AMENDOLA FABRIZIO;

udito l’Avvocato PARLATORE STEFANO;

udito l’Avvocato COSTANTINO GIOVANNI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FINOCCHI GHERSI RENATO, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. – La Corte di Appello di Milano, con sentenza del 17 giugno 2015, ha confermato la pronuncia di primo grado che aveva respinto la domanda proposta da B.G. nei confronti della Istituti Clinici di Pavia e Vigevano Spa disconoscendo la natura subordinata del rapporto di lavoro intercorso tra le parti.

La Corte territoriale ha ritenuto che fosse stata svolta “una istruttoria completa e scrupolosa che ha permesso di escludere la sussistenza degli indici della subordinazione”; in base ad essa la Corte ha concordato con il primo giudice che il B., medico ginecologo, gestisse in sostanziale autonomia il rapporto di lavoro, non ricevesse ordini o indicazioni specifiche dal direttore sanitario, non dovesse giustificare le assenze.

2. – Per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso Giuseppe B. con quattro motivi. Ha resistito con controricorso Istituti Clinici di Pavia e Vigevano Spa. Entrambe le parti hanno depositato memorie ex art. 378 c.p.c..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

3. – Il Collegio ha autorizzato, come da decreto del Primo Presidente in data 14 settembre 2016, la redazione della motivazione in forma semplificata.

4. – Con il primo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 2094 e 2222 c.c., per avere la sentenza impugnata erroneamente applicato i principi in tema di qualificazione subordinata o autonoma del rapporto di lavoro.

Con il secondo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 14 del CCNL AIOP per avere la sentenza impugnata erroneamente ritenuto il rapporto di lavoro del ricorrente autonomo perchè egli percepiva la maggior parte dei propri guadagni dall’attività libero – professionale.

Entrambi i motivi sono inammissibili perchè, nonostante la veste formale della denuncia di violazione di norme di diritto e di contratto collettivo nazionale di lavoro, nella sostanza tendono ad una rivalutazione degli indici della subordinazione che parte ricorrente assume siano stati trascurati.

Orbene secondo questa Corte la valutazione delle risultanze processuali che inducono il giudice del merito ad includere un rapporto controverso nello schema contrattuale del rapporto di lavoro subordinato o autonomo costituisce accertamento di fatto, per cui è censurabile in Cassazione solo la determinazione dei criteri generali ed astratti da applicare al caso concreto (Cass. n. 14434 del 2015; Cass. n. 4346 del 2015; Cass. n. 9808 del 2011; Cass. n. 23455 del 2009; Cass. n. 26896 del 2009). Rispetto al convincimento coerentemente espresso dai giudici del merito non si può ricorrere per cassazione come l’istante al fine di opporre un diverso convincimento, criticando la sentenza impugnata per aver dato credito a talune circostanze, che si assumono ciascuna priva di valore significativo, piuttosto che ad altre, ritenute al contrario più rilevanti (v., da ultimo, proprio in tema di subordinazione, Cass. n. 11015 del 2016). In particolare, tanto più in giudizi nei quali la decisione è il frutto di selezione e valutazione di una pluralità di elementi, tutti concorrenti a supportare la prova del fatto principale, il ricorrente non può limitarsi a prospettare una spiegazione di tali fatti e delle risultanze istruttorie con una logica alternativa, pur in possibile o probabile corrispondenza alla realtà fattuale, poichè è necessario che tale spiegazione logica alternativa appaia come l’unica possibile (v. Cass. n. 25927 del 2015).

Inoltre il vizio attinente a tale giudizio di merito, riguardando la ricostruzione dei fatti e la loro valutazione, essendo tipicamente sussumibile, nonostante l’involucro formale, nel paradigma dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, per i giudizi di appello instaurati successivamente al trentesimo giorno successivo alla entrata in vigore della L. 7 agosto 2012, n. 134 (pubblicata sulla G.U. n. 187 dell’11.8.2012), di conversione del D.L. 22 giugno 2012, n. 83, non può essere denunciato, rispetto ad una impugnazione proposta dopo la data sopra indicata (il richiamato D.L. n. 83 del 2012, art. 54, comma 2), con ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello che conferma la decisione di primo grado, qualora il fatto sia stato ricostruito nei medesimi termini dai giudici di primo e di secondo grado (art. 348 ter c.p.c., u.c.; v. Cass. n. 23021 del 2014).

Passando agli altri motivi con il terzo si denuncia violazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per avere la Corte di Appello omesso di pronunciarsi sul motivo di appello con cui il B., ai fini della qualificazione del rapporto di lavoro, aveva lamentato che non era stata tenuta in alcuna considerazione l’identificazione della sua attività lavorativa con quella svolta dalla clinica nonchè la sua immedesimazione organica.

Con il quarto motivo si denuncia la violazione della medesima norma per avere la sentenza impugnata omesso di pronunciarsi in merito alla sanzione disciplinare del richiamo scritto irrogata al ricorrente, ritenuta dal primo giudice irrilevante ai fini della qualificazione del rapporto di lavoro.

I motivi così formulati sono inammissibili perchè denunciano la violazione dell’art. 112 c.p.c., che può riguardare l’omessa pronuncia su domande o eccezioni, ma non certo su fatti che siano stati o meno valutati ai fini della decisione. Invero, come più volte ribadito da questa Corte (v., per tutte, Cass. n. 25761 del 2014) ad integrare gli estremi del vizio di omessa pronuncia non basta la mancanza di un’espressa statuizione del giudice, ma è necessario che sia stato completamente omesso il provvedimento che si palesa indispensabile alla soluzione del caso concreto: ciò non si verifica quando la decisione adottata comporti la reiezione della pretesa fatta valere dalla parte, anche se manchi in proposito una specifica argomentazione, dovendo ravvisarsi una statuizione implicita di rigetto quando la pretesa avanzata col capo di domanda non espressamente esaminato risulti incompatibile con l’impostazione logico – giuridica della pronuncia (Cass. n. 20311 del 2011, Cass. n. 3756 del 2013)). In particolare, si è precisato (Cass. n. 5444 del 2006) che la differenza fra l’omessa pronuncia di cui all’art. 112 c.p.c. e l’omessa motivazione su un punto decisivo della controversia di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5, si coglie nel senso che, nella prima, l’omesso esame concerne direttamente una domanda od un’eccezione introdotta in causa (e, quindi, nel caso del motivo d’appello, uno dei fatti costituitivi della “domanda” di appello), là dove, nel caso dell’omessa motivazione, l’attività di esame del giudice che si assume omessa non concerne la domanda o l’eccezione direttamente, bensì una circostanza di fatto che, ove valutata, avrebbe comportato una diversa decisione su uno dei fatti costitutivi della domanda o su un’eccezione e, quindi su uno dei fatti principali della controversia. Pertanto nella specie erroneamente il B. si duole della violazione del canone della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato a mente dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, deducendo che la Corte territoriale non avrebbe valutato l’inserimento continuativo ed organico della sua prestazione nell’attività dell’impresa ovvero l’irrogazione di una sanzione disciplinare.

5. – Conclusivamente il ricorso va dichiarato inammissibile e le spese seguono la soccombenza liquidate come da dispositivo.

Poichè il ricorso per cassazione risulta nella specie proposto in data 7 agosto 2015 occorre dare atto della sussistenza dei presupposti di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, come modificato dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite liquidate in Euro 3.600,00, di cui Euro 100,00 per esborsi oltre accessori secondo legge e spese generali al 15%.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 4 ottobre 2016.

Depositato in Cancelleria il 21 dicembre 2016

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