Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26468 del 20/11/2020

Cassazione civile sez. trib., 20/11/2020, (ud. 23/07/2020, dep. 20/11/2020), n.26468

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SORRENTINO Federico – Presidente –

Dott. D’ANGIOLELLA Rosita – Consigliere –

Dott. CONDELLO Pasqualina A.P. – Consigliere –

Dott. FEDERICI Francesco – rel. Consigliere –

Dott. CENICCOLA Aldo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 10522 – 2013 proposto da:

EAST WEST SRL IN LIQUIDAZIONE, elettivamente domiciliato in ROMA,

PIAZZA DEI MARTIRI DI BELFIORE 2, presso lo studio dell’avvocato

ANGELO STEFANORI, che la, rappresenta e difende unitamente

all’avvocato GUGLIELMO CASTALDO;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 49/2012 della COMM. TRIB. REG. di PERUGIA,

depositata il 20/03/2012;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

23/07/2020 dal Consigliere Dott. FRANCESCO FEDERICI.

 

Fatto

RILEVATO

che:

La East West s.r.l. in liquidazione ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza n. 49/04/12, depositata dalla Commissione Tributaria Regionale dell’Umbria il 5.03.2012, con la quale, a conferma della decisione del giudice di primo grado, era stata rigettata l’impugnazione della società avverso gli atti di accertamento, con cui l’Amministrazione finanziaria aveva rideterminato gli imponibili dichiarati dalla contribuente, ai fini Irpeg ed Irap relativamente agli anni 2003 e 2004, chiedendo il pagamento di Euro 569.160,00 per il 2003 e di Euro 149.000,00 per il 2004, oltre sanzioni ed interessi. In particolare con gli avvisi di accertamento era stata contestata l’indebita deduzione di costi, relativi a due fatture per il primo anno, e ad una fattura per il secondo, contabilizzate dalla contribuente ed emesse dalla società Distante D.O.O., sedente in (OMISSIS), relative ad operazioni considerate prive di effettività ed inerenza all’attività d’impresa. A tali conclusioni l’Agenzia era pervenuta sulla base delle informazioni acquisite dalle competenti autorità serbe, secondo cui, pur esistenti rapporti di cooperazione tra le due società, quella serba in quegli anni non aveva dichiarato nè contabilizzato ricavi riferibili a quelle fatture.

Nel contenzioso seguito alla notifica degli atti impositivi la Commissione tributaria provinciale di Perugia, previa riunione dei procedimenti, aveva respinto le ragioni della contribuente con sentenza n. 149/04/2010. L’appello era stato rigettato dalla Commissione tributaria regionale umbra con la decisione ora al vaglio della Corte.

La Commissione dopo aver respinto le eccezioni sollevate dalla società in ordine alla legittimità dell’accertamento parziale, all’omessa allegazione della documentazione su cui erano fondati gli atti impositivi, alla violazione della convenzione sottoscritta il 24.02.1982 tra Italia e (l’allora) Repubblica di Jugoslavia in materia di doppia imposizione, ha rigettato nel merito i motivi d’appello, con cui la contribuente aveva sostenuto la sussistenza della prova dei rapporti commerciali con la società serba, la esistenza delle operazioni fatturate da quest’ultima, la conseguente corretta deduzione dei costi.

La società censura la pronuncia con tre motivi:

con il primo per violazione e falsa applicazione della L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 7, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 42, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 56, comma 5, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per aver considerato validi gli avvisi di accertamento, pur privi o carenti di motivazione;

con il secondo per violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 56, del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 42, dell’art. 2697 c.c., nonchè della L. 18 dicembre 1984, n. 974, di ratifica della convenzione tra Italia e Repubblica della Jugoslavia sulle doppie imposizioni, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per aver erroneamente giustificato l’omessa allegazione della documentazione proveniente dalla Serbia, con conseguente difetto di prova delle ragioni su cui l’Amministrazione finanziaria aveva contestato la deducibilità dei costi;

con il terzo per omessa o insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, per l’illogicità ed incoerenza della motivazione.

Ha dunque chiesto la cassazione della sentenza, con ogni conseguente provvedimento.

Si è costituita l’Agenzia delle entrate, contestando i motivi avversi, di cui ne ha chiesto il rigetto.

Diritto

CONSIDERATO

che:

con il primo motivo la ricorrente contesta la pronuncia del giudice regionale, sotto il profilo dell’error iuris, laddove si afferma la validità della motivazione degli atti impositivi, a suo dire invece privi o carenti di motivazione. La società lamenta in particolare che il giudice regionale avrebbe ritenuto sufficiente la riproduzione del contenuto essenziale dell’atto presupposto, ossia dell’informativa serba, richiesta Convenzione tra Italia e Repubblica della Jugoslavia ratificata nel 1984, ex art. 26, e riportata nella segnalazione trasmessa dalla Direzione Centrale Accertamento. Sostiene che invece le ragioni addotte negli avvisi di accertamento riportavano indicazioni lacunose, fondate su un documento allegato solo per estratto, che non consentivano una valutazione completa dei fatti, non superata neppure dall’allegazione in sede d’appello del documento, peraltro ancora incompleto.

Questa Corte ha chiarito che l’obbligo di motivazione dell’avviso di accertamento è soddisfatto quando il contribuente sia posto nella condizione di conoscere esattamente la pretesa impositiva, individuata nel petitum e nella causa petendi, mediante una fedele e chiara ricostruzione degli elementi costitutivi dell’obbligazione tributaria, e tanto anche con riferimento agli elementi di fatto ed istruttori posti a fondamento dell’atto impositivo (Cass., 21/117/2018, n. 30039). L’obbligo è osservato anche quando la motivazione sia confezionata per relationem, quand’anche non sia corredata da una autonoma valutazione, ciò significando semplicemente che l’Ufficio, condividendo le conclusioni dell’atto cui rinvia, ha inteso realizzare una economia di scrittura, che tuttavia non arreca alcun pregiudizio al corretto svolgimento del contraddittorio (cfr. Cass., 20/12/2018, n. 32957; 20/12/2017, n. 30560). D’altronde è necessario non sovrapporre, o confondere, il requisito dell’obbligo di motivazione dell’atto impositivo, quale requisito di validità dell’atto a garanzia della conoscibilità delle ragioni, giuridiche e fattuali, che hanno indotto l’Amministrazione a formulare una pretesa impositiva nei confronti del contribuente, dalla prova che di quella pretesa, in caso di contestazione e instaurazione del contenzioso da parte del contribuente medesimo, l’Amministrazione finanziaria sia tenuta a dare nel processo (cfr. Cass., 09/03/2020, n. 6524).

Nel caso di specie la motivazione riportata nei due avvisi di accertamento, riprodotti nello stesso ricorso della società (pagg. 16 e 17), evidenziava il quadro essenziale emergente dall’informativa proveniente dalle autorità serbe. Evidenziava cioè che delle fatture, poste a fondamento dei costi dedotti dalla East West nei due anni accertati, mancava ogni riscontro nella contabilità della società serba Distante D.O.O.. Negli atti impositivi era stato altresì riportato che dall’informativa acquisita ai sensi della menzionata Convenzione, art. 26, la Distante risultava priva di un’organizzazione minima e di strumenti idonei allo svolgimento delle attività commissionatele dall’odierna ricorrente, non possedendo alcun macchinario ed avendo due soli dipendenti.

Emerge allora che la motivazione degli atti era già chiara e circoscritta, idonea a porre il contribuente nelle condizioni di conoscere le ragioni della pretesa impositiva, sicchè tutte le ulteriori considerazioni sulle quali si dilunga la difesa della ricorrente a proposito dei contenuti della segnalazione, pervenuta dalla Direzione Centrale Accertamento, e dell’informativa dell’autorità serba sono ultronei rispetto al giudizio di validità e legittimità degli avvisi di accertamento. La pronuncia della Commissione regionale umbra non è in conclusione censurabile sotto i profili ora esaminati.

Il motivo va dunque rigettato.

Neppure fondato è il secondo motivo, con il quale la East West censura la pronuncia, ancora sotto il profilo dell’errore di diritto, per difetto di prova delle ragioni su cui l’Amministrazione finanziaria aveva contestato la deducibilità dei costi. La ricorrente lamenta che la sentenza impugnata non avrebbe colto il deficit probatorio della pretesa impositiva, così violando le regole di riparto dell’onere della prova. Sarebbe stata in particolare giustificata la mancata allegazione, sin dall’introduzione del contenzioso, dell’integrale informativa trasmessa dalle autorità serbe, valorizzando “la segretezza delle informazioni” prevista dalla Convenzione, art. 26. In tal modo, prosegue la ricorrente, il giudice d’appello non avrebbe tenuto conto che così era stata compromessa la compiuta conoscenza dei fondamenti probatori degli accertamenti fiscali.

Il motivo non coglie nel segno, così equivocando il contenuto della pronuncia impugnata. In essa infatti il giudice della commissione regionale non giustifica la tardiva allegazione dell’informativa al fine del rispetto della segretezza delle notizie acquisite, ma, a fronte delle difese della ricorrente, che aveva eccepito l’inutilizzabilità di quell’informativa per ragioni diverse dalla regolamentazione della doppia imposizione fiscale, afferma, al contrario, che era la stessa Convenzione, art. 26, a prevedere lo scambio delle informazioni anche “per evitare le evasioni fiscali”, sostenendo in aggiunta che “la segretezza delle informazioni non può tradursi in una loro completa inutilizzabilità, il che vanificherebbe la ratio stessa della Convenzione.” (pag. 7, secondo cpv). In realtà, come anche si esaminerà nella valutazione del terzo motivo, le ragioni con le quali la decisione riconosce fondamento alla pretesa fiscale sono sviluppate dal paragrafo 5 (pag. 7 e segg.), in cui il giudice d’appello valorizza gli indizi addotti dall’Amministrazione (ricavati dall’informativa dell’autorità serba), condividendo evidentemente il procedimento logico seguito ai fini dell’accertamento induttivo, ed esclude che gli elementi allegati dalla contribuente siano idonei a produrre una adeguata controprova. Nè il predetto percorso logico inciampa nell’eccepita tardiva allegazione della documentazione straniera, sia perchè essa risultava comunque riportata negli atti impositivi nei sui contenuti essenziali, sia perchè non risulta neppure che la sua allegazione in sede d’appello, comunque possibile ai sensi del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 58, comma 2, sia stata tempestivamente contestata per una qualunque ragione, contestazione il cui eventuale avveramento doveva essere provata e riprodotta dalla ricorrente per il principio di autosufficienza del ricorso.

Infondato infine risulta anche il terzo motivo, con il quale la società ha denunciato vizi motivazionali. Trattandosi di decisione pubblicata in epoca anteriore alla novella dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, introdotta dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, comma 1, lett. b), convertito con modificazioni in L. 7 agosto 2012, n. 134, ad esso trova applicazione la precedente formulazione della norma. A tal fine deve rammentarsi che in materia di vizio di motivazione questa Corte ha affermato che la sua deduzione non attribuisce al giudice di legittimità il potere di riesaminare il merito dell’intera vicenda processuale sottoposta al suo vaglio, ma la sola facoltà di controllo, sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico – formale, delle argomentazioni svolte dal giudice del merito, al quale spetta, in via esclusiva, il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di assumere e valutare le prove, di controllarne l’attendibilità e la concludenza, di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi, dando così liberamente prevalenza all’uno o all’altro dei mezzi di prova acquisiti, salvo i casi tassativamente previsti dalla legge. Ne consegue che il preteso vizio di motivazione, sotto il profilo della omissione, insufficienza, contraddittorietà della medesima, può legittimamente dirsi sussistente solo quando, nel ragionamento del giudice di merito, sia rinvenibile traccia evidente del mancato o insufficiente esame di punti decisivi della controversia, prospettati dalle parti o rilevabili di ufficio, ovvero quando esista insanabile contrasto tra le argomentazioni complessivamente adottate, tale da non consentire l’identificazione del procedimento logico – giuridico posto a base della decisione (Cfr. Cass., 24/05/2018, n. 12967; 04/08/2017, n. 19547; 09/08/2007, n. 17477).

Ebbene, la ricorrente assume che la decisione del giudice d’appello sia fondata su un ragionamento illogico, disatteso anche dalle emergenze della segnalazione trasmessa dalla Direzione Centrale Accertamento dell’Agenzia delle entrate. Denuncia in particolare che la commissione regionale avrebbe affermato l’inesistenza di un contratto tra la società italiana e la Distante serba, che neppure quella segnalazione disconosce, ed avrebbe espresso giudizi apodittici sulla documentazione allegata dalla società a conforto delle proprie deduzioni.

Anche questo motivo non coglie nel segno.

La Commissione regionale umbra non ha negato che tra le società, italiana e serba, non vi fossero rapporti commerciali, ma ha affermato che le fatture afferivano ad operazioni la cui fonte contrattuale non obbligava direttamente la East West ma un’altra società, la Wizard, e, soprattutto, che il contratto tra la Wizard e la Distante non specificava alcun compenso, circostanza ritenuta significativa dal giudice d’appello in considerazione “del rilevante importo delle fatture”. In ordine poi alla documentazione allegata dalla ricorrente, ne ha riconosciuto la “mole”, ma ne ha sottolineato l’irrilevanza “quanto ad efficacia probatoria, in quanto trattasi di documenti privi di data certa e di qualunque altro elemento che consenta una loro collocazione temporale in tempi non sospetti, documenti inoltre privi di elementi che consentano la loro effettiva riferibilità alla società Distante”. Quanto alla pretesa prova del pagamento delle fatture mediante produzione del libro giornale, la sentenza ha evidenziato che i pagamenti risultano avvenuti in contanti o tramite compensazioni finanziarie, senza chiarire quali prestazioni la East West avrebbe offerto alla Distante.

Ha infine ritenuto non significativa e rilevante, sotto il profilo indiziario, la mera dichiarazione rilasciata dal direttore generale della società serba priva di riscontri, di contro ritenendo circoscritte e autorevoli, sotto il profilo induttivo, il dato riportato nella informativa della autorità serba, relativa alla assenza di registrazione delle fatture nella documentazione fiscale della Distante D.O.O..

Si tratta con evidenza di un giudizio analitico su tutte le prove acquisite al processo, giudizio logico e consequenziale, come tale immune da vizi motivazionali. Nè in questa sede è possibile rivalutare i medesimi elementi, perchè una pretesa in tal senso sarebbe inammissibile in sede di legittimità. Anche il terzo motivo va pertanto rigettato.

All’esito del giudizio segue la soccombenza della ricorrente nelle spese processuali, che si liquidano nella misura specificata in dispositivo.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente alla rifusione in favore della Agenzia delle entrate delle spese di causa, che si liquidano nell’importo di Euro 6.000 per compensi, oltre spese prenotate a debito. Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, nella misura pari a quello previsto per il ricorso, a norma del medesimo art. 13, comma 1 – bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, il 23 luglio 2020.

Depositato in Cancelleria il 20 novembre 2020

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