Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26468 del 17/10/2019

Cassazione civile sez. lav., 17/10/2019, (ud. 11/07/2019, dep. 17/10/2019), n.26468

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NOBILE Vittorio – Presidente –

Dott. RAIMONDI Guido – Consigliere –

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –

Dott. BLASUTTO Daniela – Consigliere –

Dott. PICCONE Valeria – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 25582-2015 proposto da:

C.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CARLO POMA 2,

presso lo studio dell’avvocato MASSIMILIANO PUCCI, rappresentato e

difeso dagli avvocati ANDREA STRAMACCIA e LORENZO CALVANI;

– ricorrente –

contro

CI.CO.ST., in proprio e in qualità di fondatore,

liquidatore e successore della FONDAZIONE G. E

Gi.Co., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE BRUNO BUOZZI 59,

presso lo studio dell’avvocato STEFANO GIORGIO, che lo rappresenta e

difende unitamente all’avvocato ANDREA ONESTI;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 142/2015 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE,

depositata il 07/05/2015, R. G. N. 244/2014;

Il P.M. ha depositato conclusioni scritte.

Fatto

RILEVATO

che:

– con sentenza in data 7 maggio 2015, la Corte d’Appello di Firenze, in riforma della decisione di primo grado, ha respinto la domanda avanzata da C.A. nei confronti della Fondazione G. e Gi.Co., volta ad ottenere la somma richiesta a titolo di spettanze per l’attività di Direttore Responsabile del periodico “(OMISSIS)”;

– in particolare, il giudice di secondo grado ha ritenuto di escludere, sulla base delle risultanze probatorie acquisite, il carattere oneroso della prestazione d’opera svolta ritenendone, invece, la gratuità;

– per la cassazione della sentenza propone ricorso C.A., affidandolo a due motivi;

– resiste, con controricorso, CI.CO.ST. anche quale fondatore, liquidatore e successore della Fondazione;

– il PM ha presentato conclusioni scritte instando per l’accoglimento del primo motivo e per il rigetto del secondo e del terzo.

Diritto

CONSIDERATO

che:

– con il primo motivo di ricorso si deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 2233,2697 e 2729 c.c., nonchè del D.P.R. n. 115 del 1965, art. 20 Ter, lett. A, relativamente alla ritenuta non onerosità del rapporto inerente la direzione del Gazzettino in capo al ricorrente con il secondo motivo si deduce l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, con riguardo alla determinazione del quantum debeatur, mentre con il terzo motivo si deduce la violazione delle medesime disposizioni di legge in relazione alla quantificazione delle spettanze asseritamente dovute;

– tutti e tre i motivi, da esaminarsi congiuntamente per l’intima connessione, sono infondati;

– va premesso che, secondo la più recente giurisprudenza di legittimità (cfr., sul punto, Cass. n. 23893 del 23/11/2016), nel contratto di prestazione d’opera intellettuale, come nelle altre ipotesi di lavoro autonomo, l’onerosità è elemento normale, anche se non essenziale, sicchè, per esigere il pagamento, il professionista deve provare il conferimento dell’incarico e l’adempimento dello stesso, e non anche la pattuizione di un corrispettivo, mentre è onere del committente dimostrare l’eventuale accordo sulla gratuità della prestazione;

– nel caso di specie, nondimeno, il giudice di secondo grado, con valutazione di fatto incensurabile in sede di legittimità, ha escluso il carattere oneroso della prestazione svolta dal ricorrente sulla base dell’attività istruttoria esperita, atteso che soltanto due dichiarazioni testimoniali deponevano per l’onerosità della prestazione ma la attendibilità delle stesse risultava grandemente ridotta per effetto dell’essere i testimoni entrambi attori in controversie aventi analogo contenuto promosse contro la Fondazione appellante;

– il rigetto del primo motivo comporta, ex se, il rigetto anche del secondo e dei terzo, in particolare, con riferimento all’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti, consistente nell’esame delle risultanze istruttorie acquisite nei giudizio di secondo grado, e precipuamente volto alla determinazione del quantum, una volta ritenuta la insussistenza della prova relativa all’an, va escluso che possa addivenirsi ad una decisione favorevole nella determinazione del quantum;

– alla luce delle suesposte argomentazioni, quindi, il ricorso va respinto;

– le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo;

– sussistono i presupposti per il versamento, da parte della parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dell’art. 1 -bis del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater.

P.Q.M.

La Corte respinge il ricorso. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 3000,00 per compensi ed Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali al 15% e accessori di legge. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, da atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del medesimo art. 13, art. 1 -bis.

Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale, il 11 luglio 2019.

Depositato in Cancelleria il 17 ottobre 2019

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