Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26468 del 09/12/2011

Cassazione civile sez. VI, 09/12/2011, (ud. 15/11/2011, dep. 09/12/2011), n.26468

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PREDEN Roberto – Presidente –

Dott. AMENDOLA Adelaide – Consigliere –

Dott. GIACALONE Giovanni – Consigliere –

Dott. DE STEFANO Franco – rel. Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 28158-2010 proposto da:

B.L.M. (OMISSIS), elettivamente domiciliata

in ROMA, VIALE GIULIO CESARE 14, presso lo studio dell’avvocato

PAFUNDI GABRIELE, che la rappresenta e difende unitamente

all’avvocato COTICONI PIETRO, giusta procura speciale in calce al

ricorso;

– ricorrente –

contro

R.G. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA ANDREA VESALIO 22, presso lo studio dell’avvocato ALBANESE

GINAMMI LORENZO, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato

PALLADINO MIRCO, giusta mandato ad litem a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 438/2010 della CORTE D’APPELLO di TORINO del

25.3.2010, depositata il 28/06/2010;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

15/11/2011 dal Consigliere Relatore Dott FRANCO DE STEFANO;

udito per la ricorrente l’Avvocato Stefano Santarelli (per delega

avv. Gabriele Pafundi) che si riporta ai motivi del ricorso; udito

per la controricorrente l’Avvocato Lorenzo Albanese Ginammi che si

riporta agli scritti e chiede l’inammissibilità del ricorso.

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. ROSARIO

GIOVANNI RUSSO che nulla osserva rispetto alla relazione scritta.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. E stata depositata in cancelleria la seguente relazione ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ., regolarmente comunicata al pubblico ministero e notificata ai difensori delle parti:

“1. – B.L.M. ricorre, con atto notificato il 19.11.10, per la cassazione della sentenza in epigrafe indicata, con la quale – per quel che qui interessa – è stato respinto il suo appello avverso la reiezione, pronunciata dal tribunale di Torino, della sua domanda di ripetizione di oneri locatizi accessori: in particolare, i giudici di merito hanno ritenuto la locataria onerata della prova della sussistenza dell’indebito, allorquando – come nella fattispecie – agisca ai sensi dell’art. 2033 cod. civ., così rigettando la domanda per mancato assolvimento dell’onere di cui all’art. 2697 cod. civ..

2. – Il ricorso può essere trattato in camera di consiglio – ai sensi degli artt. 375, 376 e 380-bis cod. proc. civ., essendo oltretutto soggetto alla disciplina dell’art 360-bis cod. proc. civ. (inserito dalla L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 47, comma 1, lette.

a)) – per essere ivi rigettato per manifesta infondatezza, per quanto appresso indicato.

3. – La ricorrente sviluppa un indifferenziato motivo di ricorso (ascritto, nel suo sviluppo, all’art. 360 cod. proc. civ., n. 3), con il quale si duole dell’applicazione dei principi generali in tema di ripetizione di indebito, reputando prevalente una disciplina speciale – desumibile dalla L. 27 luglio 1978, n. 392, art. 9 – ed applicabili i principi affermati da Cass. 6403/04.

4. – La controricorrente contesta l’ammissibilità del ricorso anche ai sensi dell’art. 360-bis cod. proc. civ., n. 1 ma contesta poi nel merito le ragioni di controparte.

5. – La corte territoriale correttamente applica alla fattispecie il principio generale per il quale, nelle azioni di ripetizione di indebito, spetta all’attore la prova dei fatti costitutivi del suo diritto, cioè tanto dell’avvenuto pagamento, quanto – se non soprattutto – della mancanza di una causa giustificativa od il suo venir meno (tra le ultime, v.: Cass. 17 marzo 2006, n. 5896; Cass. 9 febbraio 2007, n. 2903; Cass. 10 novembre 2010, n. 22872); ed è ben vero che costituisce applicazione di principi generali che incomba al locatore la prova dell’esistenza di tutti i presupposti per percepire gli oneri accessori (invio della richiesta, esistenza, ammontare e criteri di ripartizione del rimborso: essendo l’orientamento richiamato sul punto dalla ricorrente, di cui a Cass. 6403 del 2004, confermato da Cass. 28 settembre 2010, n. 20348): ma tanto si verifica appunto e solamente quando egli assuma la veste formale e sostanziale di attore (e quindi non anche nel caso, invocato sempre dalla ricorrente, in cui egli sia opponente a decreto ingiuntivo, nel quale, per scolastica nozione, la sua posizione sostanziale è quella di convenuto).

6. – In particolare, poi:

6.1. il principio della spettanza al conduttore attore dell’onere della prova nelle azioni da lui intentate per ripetizioni di indebito è pacificamente applicato anche in tema di ripetizione di pretese indebite maggiorazioni di canone (tra le più remote, si veda Cass. 21 aprile 1975, n. 1536; in motivazione, tra le più recenti, si veda Cass. 31 ottobre 2005, n. 21113, per la quale, in tema di locazione di immobili urbani, qualora il conduttore abbia corrisposto a titolo di canone una somma maggiore rispetto a quella consentita dalla legge, trova applicazione in riferimento alla domanda di restituzione delle somme corrisposte in eccedenza la regola generale di cui all’art. 2033 cod. civ.): e può quindi estendersi agevolmente a tutte le ipotesi in cui il conduttore assuma la veste formale e sostanziale di attore in ripetizione per somme a qualunque titolo connesse al rapporto di locazione;

6.2. in tale paradigma si sussume la fattispecie in esame, nella quale (come si evince dalla stessa sentenza qui gravata, al terz’ultimo capoverso di pag. 3) la B. ha, liberamente determinandosi, dispiegato la domanda con giudizio separato rispetto a quello per morosità (nel quale rivestiva pacificamente la qualità di convenuta) e poi ad esso riunito;

6.3. la norma della L. n. 392 del 1978, art. 9 non inverte affatto l’onere della prova, ma regolamenta i poteri del conduttore prima del pagamento, imponendo alla controparte il rispetto delle condizioni previste nella norma stessa (e di quelle, ad esse connesse, di cui all’art. 10 della stessa Legge): tanto che le facoltà del conduttore di richiedere i giustificativi degli oneri cessano decorsi due mesi dalla loro richiesta, in difetto di alcun onere, ove tale richiesta manchi, di indicazione specifica delle spese e dei criteri (Cass. 12 febbraio 1991, n. 1451; Cass. 24 gennaio 1996, n. 540; Cass. 11 febbraio 2004, n. 2664).

6. – In conclusione, si propone il rigetto del ricorso”.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

2. Non sono state presentate conclusioni scritte, nè memorie ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ., comma 3 sebbene i difensori di entrambe le parti siano comparsi in camera di consiglio per essere ascoltati, riportandosi ai rispettivi scritti.

3. A seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella camera di consiglio, ritiene il Collegio di dovere fare proprio il contenuto della sopra trascritta relazione, cui del resto le parti nulla specificamente controbattono.

4. Pertanto, ai sensi degli artt. 380-bis e 385 cod. proc. civ., il ricorso va rigettato, con condanna della soccombente ricorrente alle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna B.L.M. al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore di R.G., liquidate in Euro 900,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre CPA ed IVA nella misura di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della sesta sezione civile, il 15 novembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 9 dicembre 2011

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