Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26467 del 26/11/2013


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Civile Sent. Sez. 6 Num. 26467 Anno 2013
Presidente: GOLDONI UMBERTO
Relatore: SAN GIORGIO MARIA ROSARIA

SENTENZA
sul ricorso 18734-2012 proposto da:
DI ARIENZO ANELLA(DRNNLL75A46L628F), in proprio e nella qualità di erede di
Di Arienzo Antonio, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA MUZIO CLEMENTI
51, presso lo studio dell’avvocato ITRI GIUSEPPE, rappresentata e difesa dall’avvocato
CROCAMO STEFANO giusta mandato a margine del ricorso;

– ricorrente contro
MINISTERO DELLA GIUSTIZI 8018440587) in persona del Ministro pro tempore,
elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso
l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende, ope
legis;

– controricorrente 1

Data pubblicazione: 26/11/2013

avverso il decreto n. R.G. 2237/09 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI del
16/03/2011, depositato il 13/07/2011;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 12/03/2013 dal
Consigliere Relatore Dott. MARIA ROSARIA SAN GIORGIO;
è presente il P.G. in persona del Dott. LUCIO CAPASSO che ha concluso per

RITENUTO IN FATTO
La Corte d’appello di Napoli, con decreto depositato il 13 luglio 2011, in accoglimento,
per quanto di ragione, del ricorso proposto da Di Arienzo Anella, ha condannato il
Ministero della Giustizia al pagamento, a titolo di equa riparazione del danno non
patrimoniale da irragionevole durata del processo, della somma complessiva di euro
1125,00 in favore della stessa, compensando tra le parti le spese del giudizio.
La Corte di merito, premesso che il giudizio presupposto era iniziato innanzi al
Tribunale di Vallo della Lucania con atto di citazione del 24 giugno 1992, e si era
concluso con sentenza depositata il 20 gennaio 2009, ha rilevato che la Di Arienzo aveva
agito iure proprio, non avendo indicato la sua qualità di erede di Di Arienzo Antonio, né
essendosi costituita in tale qualità, con la conseguenza che la stessa aveva diritto al
riconoscimento dell’indennizzo solo per il superamento del termine ragionevole con
decorrenza dal momento in cui, costituendosi in giudizio, aveva assunto la qualità di
parte. Quindi, calcolato in anni quattro e mesi sei il tempo complessivo di durata
intercorrente tra la data di costituzione (10 luglio 2003) e il deposito della sentenza, ha

l’accoglimento del ricorso.

detratto tre anni, termine ritenuto ragionevole per il primo grado, determinando il
periodo in relazione al quale liquidare l’indennizzo ex legge n. 89 del 2001 in un anno e
sei mesi, e pervenendo alla determinazione della somma dovuta in ragione del parametro
fornito dalla giurisprudenza di questa Corte di euro 750,00 ad anno per i primi tre anni di
ritardo.
Per la cassazione di tale decreto ricorre la Di Arienzo, in proprio e nella qualità di erede
di Di Arienzo Antonio, sulla base di due motivi, illustrati anche da successiva memoria.
Resiste con controricorso il Ministero della Giustizia.
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(_

CONSIDERATO IN DIRITTO
Il Collegio ha deliberato l’adozione della motivazione semplificata nella redazione della
sentenza.
Con il primo motivo si deduce omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione in
ordine ad un punto decisivo della controversia nonché violazione e/o falsa applicazione

dunque, pro quota, che iure proprio, e, quindi, per l’intero, essendo subentrata, a seguito di
riassunzione, al de cuius. La Corte di merito, invece, avrebbe erroneamente ritenuto che la
stessa avesse agito solo iure proprio, non avendo esaminato compiutamente il, ricorso
introduttivo.
Con il secondo motivo si lamenta omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione in
ordine ad un punto decisivo della controversia nonché violazione e/o falsa applicazione
dell’art. 2, commi 2 e 3, della legge n. 89 del 2001 e dell’art. 6, par. 1, della CEDU. La
Corte d’appello avrebbe errato nell’accogliere solo parzialmente le istanze della
ricorrente, riconoscendole l’indennizzo per il solo periodo tra la sua costituzione in
giudizio e la data di deposito della sentenza, trascurando che la stessa, in quanto erede
del defunto, era subentrata nei diritti maturatisi in capo a questo e, quindi, anche nel
diritto al risarcimento del danno per l’eccessiva durata del processo.
I motivi, che, avuto riguardo alla evidente connessione, possono essere trattati
congiuntamente, meritano accoglimento.
In realtà, la circostanza decisiva per stabilire se la ricorrente avesse esercitato il diritto
all’equa riparazione iure proprio ovvero iure hereditatis è costituita dalla prospettazione
contenuta nel ricorso per equa riparazione. Ebbene, come risulta in modo incontestato
dal ricorso in esame, nella parte riprodotta nel ricorso all’odierno esame, la ricorrente ha
esercitato il diritto all’equa riparazione per l’irragionevole durata del processo sia iure
hereditatis sia iure proprio.
Pertanto, il ricorso deve essere accolto, e il decreto deve essere cassato limitatamente alla
parte in cui ha rigettato la domanda della Di Arienzo iure hereditatis, ferma restando la
parte residua della statuizione. Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto,
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dell’art. 112 cod.proc.civ. Si sottolinea che la ricorrente aveva agito sia iure successionis, e,

questa Corte può decidere nel merito, condannando il Ministero della Giustizia al
pagamento in favore della ricorrente, in qualità di erede di Di Arienzo Antonio, della
equa riparazione ex legge n. 89 del 2001, e, quindi, con riferimento al periodo
intercorrente tra la costituzione in giudizio del padre (30 settembre 1992) e la data del
decesso dello stesso, avvenuto il 24 maggio 2000, detratto il periodo di ragionevole
durata del processo di tre anni, e, dunque, per quattro anni e otto mesi.

giurisprudenza di legittimità, i criteri di liquidazione applicati dalla Corte Europea dei
Diritti dell’Uomo non possono essere ignorati dal giudice nazionale, il quale può tuttavia
apportare le deroghe giustificate dalle circostanze concrete della singola vicenda, purché
motivate e non irragionevoli. Peraltro, ove non emergano elementi concreti in grado di
far apprezzare la peculiare rilevanza del danno non patrimoniale, l’esigenza di garantire
che la liquidazione sia satisfattiva di un danno e non indebitamente lucrativa comporta
che la quantificazione del danno non patrimoniale dev’essere, di regola, non inferiore a
curo 750,00 per ogni anno di ritardo, in relazione ai primi tre anni eccedenti la durata
ragionevole, e non inferiore a euro 1000,00 per quelli successivi, in quanto l’irragionevole
durata eccedente tale periodo da ultimo indicato comporta un evidente aggravamento del
danno (v., exp/utimis, Cass., sent. n. 8471 del 2012, ord. n. 17922 del 2010).
Pertanto, nella specie, l’importo da liquidare in favore della ricorrente ammonta ad curo
3916,40, oltre agli interessi legali dalla domanda al saldo.
Le spese del giudizio, che si liquidano come da dispositivo, seguono la soccombenza e
vanno, pertanto, poste a carico del Ministero della Giustizia.

P. Q.M.
La Corte accoglie il ricorso. Cassa il decreto impugnato nella parte relativa al rigetto della
domanda della ricorrente iure hereditatis, ferma restando la parte residua della statuizione,
e, decidendo nel merito, condanna il Ministero della Giustizia al pagamento in favore
della ricorrente della ulteriore somma di euro 3916,40, oltre agli interessi legali dalla
domanda al saldo. Condanna il Ministero della Giustizia al pagamento delle spese del

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Quanto alla misura dell’indennizzo, secondo il consolidato orientamento della

presente giudizio, che liquida in complessivi euro 505,75, di cui euro 100.00 per
rimborsi, oltre agli accessori come per legge.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta Sezione civile, Sottosezione

Seconda, il 12 marzo 2013.

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