Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26467 del 20/11/2020

Cassazione civile sez. trib., 20/11/2020, (ud. 15/07/2020, dep. 20/11/2020), n.26467

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPOLITANO Lucio – Presidente –

Dott. D’ANGIOLELLA Rosina – rel. Consigliere –

Dott. FRACANZANI Marcello – Consigliere –

Dott. NICASTRO Giuseppe – Consigliere –

Dott. SAIEVA Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 14107/2014 R.G., proposto da:

Agenzia delle Entrate, in persona del direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in Roma via dei Portoghesi 12, presso

l’Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende ope

legis;

– ricorrente –

contro

R.L.;

– intimata –

avverso la sentenza della Commissione regionale del Lazio n.

235/14/13, depositata il 10/04/2013, non notificata;

Udita la relazione svolta dal Consigliere Rosita d’Angiolella nella

camera di consiglio del 15 luglio 2020.

 

Fatto

RITENUTO

Che:

Con sentenza n. 235/14/13, depositata il 10/04/2013, non notificata, la Commissione tributaria regionale del Lazio accoglieva l’appello proposto dalla contribuente, R.L., avverso la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Roma che aveva rigettato il ricorso della contribuente, avverso l’avviso di accertamento, per l’anno 2002, con il quale l’Ufficio aveva determinato, con metodo sintetico, ai fini IRPEF e relative addizionali, un maggior reddito imponibile rispetto a quello dichiarato. Tale reddito veniva quantificato in base ai decreti ministeriali del 10/09/1992, 19/11/1992, 29/04/1999 e, in particolare, tenendo conto del possesso di una autovettura immatricolata nel 2002 ((OMISSIS)) e delle spese sostenute per incrementi patrimoniali relativi allo stesso periodo, relativi all’acquisto di un fabbricato per il prezzo di Euro 83.348.40 e di un terreno per Euro 100,00, di un fabbricato per Euro 149.200,00 e di un altro fabbricato per il prezzo di Euro 204.500,00.

Avverso la sentenza della Commissione regionale, l’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo.

R.L. rimane intimata.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

Con il primo ed unico motivo d’impugnazione, l’Agenzia delle entrate deduce la violazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per aver la Commissione regionale ritenuto che la prova offerta dalla contribuente circa la provenienza dei prezzi pagati per l’acquisto dei vari immobili, fosse idonea a superare la presunzione di cui al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38, comma 5, e, quindi, per non aver la Commissione regionale accolto parzialmente l’appello, con rideterminazione della pretesa dell’Amministrazione, ma avendo annullato interamente l’avviso di accertamento nonostante l’incremento patrimoniale giustificato dalla R. riguardasse solo una parte del reddito presunto di cui all’avviso di accertamento.

La censura è fondata e va accolta.

La Commissione Regionale ha accolto l’appello della contribuente ritenendo che la stessa aveva dimostrato che, per acquistare gli immobili di cui all’avviso di accertamento, si era avvalsa di denaro proveniente dal patrimonio dal sig. D.B., divenuto successivamente (03/06/2003) suo marito. Secondo la Commissione regionale, la prova contraria ammessa dal cit. D.P.R., art. 38, comma 5 può riguardare non solo il nucleo familiare propriamente detto ma anche la famiglia naturale costituita da conviventi e figli, come nel caso del Distaso, convivente della R., il che, insieme alla documentazione bancaria prodotta dalla contribuente, valeva a sconfessare l’accertamento dell’Ufficio.

La decisione della Commissione regionale appare viziata laddove ha annullato l’intero l’atto impositivo, per motivi di carattere sostanziale e non meramente formale, senza esaminare nel merito l’intera pretesa tributaria così come individuata nell’avviso di accertamento e nelle conseguenti contestazioni svolte in appello dall’Amministrazione finanziaria e senza accertare la legittimità della pretesa fiscale eventualmente ridotta agli importi derivanti dall’applicazione del cd. redditometro.

Ed invero, poichè il maggior reddito per l’anno 2002 è stato accertato dall’applicazione degli indici di capacità contributiva di cui ai decreti ministeriali del 10/09/1992, 19/11/1992 e 29/04/1999 (cd. redditometro), in riferimento ai beni mobili e immobili di cui la R. risultava titolare, i giudici di merito non avrebbero dovuto fermarsi alla sola prova contraria riferita agli incrementi patrimoniali derivanti dall’acquisto degli immobili, ma salvare il recupero del maggior reddito imponibile per l’importo derivante da tali indici.

Questa Corte ha precisato che dalla natura del processo tributario il quale non è annoverabile tra quelli di “impugnazione-annullamento”, ma tra i processi di “impugnazione-merito”, in quanto non è diretto alla sola eliminazione giuridica dell’atto impugnato, ma alla pronuncia di una decisione di merito sostitutiva sia della dichiarazione resa dal contribuente che dell’accertamento dell’ufficio – discende che ove il giudice tributario ritenga invalido l’avviso di accertamento per motivi non formali, ma di carattere sostanziale, non può limitarsi ad annullare l’atto impositivo, ma deve esaminare nel merito la pretesa tributaria e, operando una motivata valutazione sostitutiva, eventualmente ricondurla alla corretta misura, entro i limiti posti dalle domande di parte (cfr. Sez. 5, Sentenza n. 15825 del 12/07/2006, Rv. 591748-01; adde, Sez. 5. Sentenza n. 24611 del 2014, Rv. 633638-01; Sez. 5, Sentenza n. 27574 del 30/10/2018, Rv. 650960-01).

E’ stato soggiunto che il processo tributario, pur introdotto mediante l’impugnazione di un atto ha ad oggetto il rapporto sostanziale posto a fondamento dello stesso, sicchè il giudice, ove ritenga invalido l’atto impositivo per motivi non formali, non può limitarsi al suo annullamento, ma deve esaminare nel merito la pretesa e ricondurla alla corretta misura, entro i limiti posti dalle domande di parte, avvalendosi degli ordinari poteri di indagine e di valutazione dei fatti e delle prove consentiti dagli artt. 115 e 116 c.p.c., senza che, da un lato, ciò costituisca attività amministrativa di nuovo accertamento e, da un altro, determini una violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato (così, Sez. 6-5, Ordinanza n. 25629 del 15/10/2018, Rv. 651106-01).

Infatti, la disponibilità di beni e redditi costituisce una presunzione di capacità contributiva da qualificare “legale”, ai sensi dell’art. 2728 c.c., perchè è la stessa legge che impone di ritenere conseguente al “fatto” (certo) di tale disponibilità l’esistenza di capacità contributiva (cfr. Sez. 5, n. 2726 del 04/02/2011, in motivazione). Il giudice tributario una volta accertata l’effettività fattuale degli specifici elementi indicatori di capacità contributiva esposti dall’Ufficio, non ha il potere di togliere a tali elementi il valore che il legislatore ha connesso alla loro disponibilità (maggiore capacità contributiva rispetto quella dichiarata), ma può soltanto valutare la prova che il contribuente offra in ordine alla provenienza non reddituale delle somme necessarie per mantenere il possesso dei beni indicati dalla norma (D.P.R. cit., art. 38).

Nel caso di specie, è proprio tale valutazione che risulta parziale in quanto la motivazione della sentenza si sofferma esclusivamente sull’incremento patrimoniale relativo al fabbricato acquistato in data 8/03/2002 per il prezzo di Euro 83.348,00 e dell’altro fabbricato con terreno edificabile acquistato in data 03/05/2002 per il prezzo di Euro 353.000,00, ritenendo trattarsi di incrementi patrimoniali esenti in quanto acquistati con denaro di persona convivente (poi maritata).

La decisione impugnata, proprio in quanto ha accertato la pretesa erariale affidandosi ad una verifica di merito parziale e non esaustiva, ha violato il principio della corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato.

La differenza tra gli incrementi patrimoniali giustificati e glì ulteriori indici di capacità contributiva di cui alla presunzione del reddito accertato in via induttiva dall’Ufficio, avrebbe dovuto portare la Commissione a rideterminare la pretesa dell’Amministrazione.

Una volta accertato il reddito, in modo sintetico, da parte dell’Agenzia delle entrate, sebbene sussista soltanto una presunzione legale relativa avverso la quale il contribuente può fornire prova contraria, tale prova va valutata in relazione all’interezza della pretesa (erariale) oggetto del giudizio di merito che può essere ricondotta alla corretta misura, entro i limiti posti dalle domande di parte, senza per questo comportare l’illegittimità dell’intero accertamento.

All’accoglimento del ricorso segue la cassazione della sentenza impugnata con rinvio alla Commissione tributaria regionale del Lazio, in diversa composizione, affinchè proceda ad un nuovo esame della controversia alla luce dei principi esposti. Il giudice di rinvio è tenuto a provvedere anche in ordine alle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Commissione tributaria regionale del Lazio, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche in ordine alle spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 15 luglio 2020.

Depositato in Cancelleria il 20 novembre 2020

 

 

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