Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26467 del 17/10/2019

Cassazione civile sez. lav., 17/10/2019, (ud. 11/07/2019, dep. 17/10/2019), n.26467

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NOBILE Vittorio – Presidente –

Dott. RAIMONDI Guido – Consigliere –

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –

Dott. BLASUTTO Daniela – Consigliere –

Dott. BOGHETICH Elena – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 14995-2016 proposto da:

P.M., domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la

CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e

difeso dall’avvocato ADRIANO CHIULLI;

– ricorrente –

contro

SEVEL – SOCIETA’ EUROPEA VEICOLI LEGGERI S.P.A., in persona del

legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in

ROMA, PIAZZA CAVOUR, 19, presso lo studio dell’avvocato RAFFAELE DE

LUCA TAMAJO, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati

GIACINTO FAVALLI, MARIO OTTONE CAMMARATA;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1334/2015 della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA,

depositata il 10/12/2015 r.g.n. 388/2015.

Fatto

RILEVATO

CHE:

1. Con sentenza n. 1334 depositata il 10.12.2015 la Corte d’appello di L’Aquila, confermando la pronuncia del Tribunale di Lanciano, ha rigettato il gravame di P.M., dipendente della Sevel s.p.a. – Società Europea Veicoli Leggeri con inquadramento nella terza categoria di cui al CCNL Metalmeccanici, che aveva chiesto il riconoscimento del proprio diritto ad essere inquadrato nella superiore quarta categoria (in subordine, nella quinta) in virtù delle mansioni di fatto da lui espletate sin dal 1998 di controllo e guida di un gruppo di lavoratori e di assistenza ad una linea di macchinari, ritenendo che le mansioni di Team leader non integrino una posizione di apicalità organizzativa.

2. Per la cassazione della sentenza ricorre il P. affidandosi a due motivi. La società resiste con controricorso, illustrato da memoria.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1. Con il primo motivo di ricorso il lavoratore denuncia violazione e falsa applicazione del CCNL lavoratori metalmeccanici applicato sino al 31.12.2011 e del CCSL dall’1.1.2012 (in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3) avendo, la Corte territoriale, considerato esclusivamente la declaratoria generale delle categorie pretese, così come descritte dai contratti collettivi (senza addentrarsi nell’esame della specifica qualifica professionale), nonchè avendo erroneamente interpretato il CCNL nella parte ove si richiede, ai fini dell’attribuzione della quarta categoria, la guida ed il controllo di un gruppo di altri lavoratori anche senza autonomia nella scelta della condotta del rapporto e senza risultato del processo del lavoro; in particolare, il ricorrente sostiene che nella categoria inferiore di appartenenza non sono compresi i lavoratori subordinati che guidano e coordinano un gruppo di altri lavoratori, compiti risultati essere stati svolti come confermato dai testi escussi, che avevano riferito che i compiti di direzione e coordinamento ed il controllo di macchinari con redazione di specifici reports erano svolti nell’ambito delle mere direttive di ordine generale impartite dal Capo UTE ed anche senza la presenza di quest’ultimo sul posto di lavoro;

2. con il secondo motivo di ricorso si denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 2103 c.c. e art. 115 c.p.c. (in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3) avendo erroneamente interpretato le risultanze istruttorie, in specie di fonte testimoniale, che confermavano lo svolgimento, da parte del P., di mansioni di guida e controllo di un gruppo di lavoratori, compiti riconducibili pianamente alla quarta categoria del CCNL;

3. il primo motivo è, in parte, inammissibile e, per la parte residua, fondato.

3.1. inammissibile ove censura il procedimento c.d. trifasico svolto dalla Corte distrettuale per l’accertamento del corretto inquadramento del lavoratore per omessa valutazione delle specifiche qualifiche professionali contemplate dall’art. 4 del CCNL Industria Metalmeccanica in relazione alla quarta categoria (di cui, il ricorso riporta lo stralcio, indicando altresì la collocazione specifica ove reperire il contratto collettivo), avendo, invero, la sentenza impugnata precisato che “nella quarta categoria (la cui descrizione viene precedentemente trascritta) rientrano i lavoratori cui vanno riconosciute particolari competenze tecniche o amministrative – nella specie non rinvenibili alla luce dell’istruttoria svolta – e tanto si evince dalle indicazioni delle varie tipologie di mansioni ivi elencate e alla luce delle quali va letta la declaratoria…” (pag. 5 della sentenza impugnata);

3.2. in ordine al profilo evidenziato difetta, dunque, la necessaria riferibilità delle censure alla motivazione della sentenza impugnata, in quanto la Corte distrettuale ha precisato che le varie tipologie professionali andavano lette contestualmente alla declaratoria generale della categoria superiore pretesa;

3.3. la Corte distrettuale ha, peraltro, erroneamente interpretato la disposizione contrattuale relativa alla (quarta) categoria pretesa.

la declaratoria contrattuale dispone, invero, nei seguenti termini:

IV categoria: Appartengono a questa categoria – i lavoratori qualificati che svolgono attività per l’esecuzione delle quali si richiedono: cognizioni tecnico-pratiche inerenti alla tecnologia del lavoro ed alla interpretazione del disegno, conseguite in istituti professionali o mediante istruzione equivalente, ovvero particolari capacità e abilità conseguite mediante il necessario tirocinio. Tali lavoratori devono compiere con perizia i lavori loro affidati inerenti alla propria specialità e richiedenti le caratteristiche professionali sopra indicate;

– i lavoratori che, senza possedere il requisito di cui all’alinea seguente, guidano e controllano con apporto di competenza tecnico-pratica un gruppo di altri lavoratori, ma senza iniziativa per la condotta ed il risultato delle lavorazioni;

– i lavoratori che, con specifica collaborazione, svolgono attività di semplice coordinamento e controllo di carattere tecnico o amministrativo o attività esecutive di particolare rilievo rispetto a quelle previste per la categoria precedente.

Lavoratori che conducono una o più macchine operatrici attrezzate automatiche o semiautomatiche, o a trasferimento, o a teste multiple e che eseguono tutti gli interventi necessari per l’impegnativa messa in fase delle attrezzature in funzione di ristrette tolleranze e che eseguono l’impegnativa sostituzione utensili e relativa registrazione, l’adattamento dei parametri di lavorazione, effettuando ove previsto il controllo delle operazioni eseguite;

3.4. in primo luogo, la previsione contrattualcollettiva di cui alla prima alinea deve essere ritenuta alternativa rispetto a quella della seconda e della terza, quanto al possesso delle caratteristiche professionali ivi previste (cognizioni tecnico pratiche interenti alla tecnologia del lavoro ed alla interpretazione del disegno, conseguite…., ovvero particolari capacità ed abilità conseguite…), sicchè già su tale piano si rivela erroneo il riferimento alla necessità del possesso comunque delle evidenziate capacità professionali; in secondo luogo, il riferimento alla guida e controllo di un gruppo di lavoratori di cui alla successiva alinea non prevede alcuna connotazione nel senso dell’autonomia decisionale nell’espletamento di tali compiti, come deve intendersi in virtù della specificazione che non è richiesta alcuna iniziativa per la condotta ed il risultato delle lavorazioni;

3.5. tale opzione interpretativa deve ritenersi corroborata dalla previsione della terza alinea, riferita a compiti di semplice coordinamento e controllo di carattere tecnico o amministrativo e trova conforto anche nella declaratoria della quinta categoria, ove tali requisiti, pretesamente ritenuti necessari per l’appartenenza alla quarta categoria, risultano espressamente richiesti per il livello successivo;

3.6. a questo appartengono, invero, i lavoratori che “senza possedere i requisiti di cui all’alinea seguente, guidano e controllano con apporto di adeguata competenza tecnico-pratica un gruppo di altri lavoratori, esercitando un certo potere di iniziativa per la condotta ed i risultati delle lavorazioni, ed – i lavoratori che, con specifica collaborazione, svolgono attività amministrative o tecniche caratterizzate da adeguata autonomia operativa nei limiti dei principi, norme e procedure valevoli per il campo di attività in cui operano, e che richiedono un diploma di scuole medie superiori o corrispondente conoscenza ed esperienza”;

4. in definitiva, deve ritenersi esulante dalla previsione della declaratoria di quarta categoria l’autonomia decisionale, che è stata, invece, valorizzata nella sentenza impugnata e ritenuta carente per essere previsto e concretamente rilevato in fatto, in relazione alla fattispecie esaminata, che di ogni problematica che insorgeva nell’attività di coordinamento del gruppo di lavoratori, il Team Leader dovesse riferire al Capo UTE;

5. la interpretazione della norma contrattuale nei sensi patrocinati si riflette anche sulla coerente valutazione della portata qualificatoria attribuibile alle declaratorie del successivo CCSL (quarto gruppo, seconda fascia rivendicata) e sulla valutazione da compiersi con riguardo alla congruenza della ancora inferiore qualifica attribuita al P. alla data di proposizione del ricorso originario;

6. il motivo merita accoglimento in parte qua, in forza delle considerazioni svolte, e la decisione va cassata in relazione alla censura ritenuta fondata;

7. la Corte d’appello designata in dispositivo dovrà pertanto provvedere a nuovo esame, alla luce dei criteri interpretativi della norma contrattuale indicati, la cui corretta applicazione determina la necessità di reiterare il giudizio trifasico e la rivalutazione degli elementi evidenziati nel secondo motivo, che, evidentemente, risulta assorbito per effetto dell’accoglimento del primo;

8. il giudice del rinvio provvederà anche alla liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso nei termini di cui in motivazione, assorbito il secondo motivo; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’appello di L’Aquila, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nell’Adunanza camerale, il 11 luglio 2019.

Depositato in Cancelleria il 17 ottobre 2019

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