Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26467 del 09/12/2011

Cassazione civile sez. VI, 09/12/2011, (ud. 15/11/2011, dep. 09/12/2011), n.26467

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PREDEN Roberto – Presidente –

Dott. AMENDOLA Adelaide – Consigliere –

Dott. GIACALONE Giovanni – Consigliere –

Dott. DE STEFANO Franco – rel. Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 28043-2010 proposto da:

B.G. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CASSAZIONE, rappresentato e difeso

dall’avvocato GASPAROTTO MILENA giusta mandato a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

L.A.M., B.S.;

– intimate –

avverso la sentenza n. 1415/2010 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA del

26/05/10, depositata il 05/07/2010;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

15/11/2011 dal Consigliere Relatore Dott. FRANCO DE STEFANO;

è presente il P.G. in persona del Dott. ROSARIO GIOVANNI RUSSO.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. E’ stata depositata in cancelleria la seguente relazione ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ., regolarmente comunicata al pubblico ministero e notificata ai difensori delle parti:

“1. – B.G. ricorre, con atto notificato il 23.11.10, per la cassazione della sentenza in epigrafe indicata, con la quale sono stati rigettati gli appelli principale ed incidentale avverso la sentenza n. 682/02 del Tribunale di Vicenza, con la quale egli è stato condannato – in uno a B.B. – a risarcire ad L.A.M. ed a B.S. il danno da queste patite nelle rispettive qualità di moglie e figlia per la morte di Bo.Se., dovuta ad un infortunio sul lavoro per colpa dei tre soci della Boffo snc. 2. – Il ricorso può essere trattato in camera di consiglio – ai sensi degli artt. 375, 376 e 380-bis cod. proc. civ., essendo oltretutto soggetto alla disciplina dell’art. 360-bis cod. proc. civ. (inserito dalla L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 47, comma 1, lett. a)) – per essere ivi rigettato per manifesta infondatezza, per quanto appresso indicato.

3. – Il ricorrente sviluppa tre motivi: col primo, ai sensi dell’art. 360 cod. proc. civ., nn. 3 e 5 egli lamenta che i giudici del merito abbiano ritenuto in re ipsa il danno, in base a formule standardizzate prive di motivazione e personalizzazione e senza tener conto dell’allegazione e della prova della brevità del lutto e di altre circostanze del caso di specie; col secondo, ai sensi del n. 1 (sic) e n. 5 dell’art. 360 cod. proc. civ., egli sostiene la scorrettezza del metodo di liquidazione in concreto applicato, oltre che della mancata esplicitazione degli indici o coefficienti applicati; col terzo, egli contesta la condanna alle spese (benchè limitata a due terzi, se non altro in appello), adducendo la reciprocità della soccombenza.

4. – Nessuna delle intimate produce controricorso.

5. – Il primo motivo di ricorso è inammissibile: in primo luogo, il ricorso stesso, in violazione del principio di autosufficienza, non contiene l’integrale trascrizione (nè l’indicazione specifica della sede processuale) dei mezzi istruttori che si indicano come prodotti a sostegno delle dedotte peculiarità del caso; il medesimo ricorso non si fa carico di confutare l’espresso argomento della Corte territoriale sul carattere normale delle dannose conseguenze dell’evento morte di congiunto anche in relazione all’età adolescenziale della figlia (righe da 159 a 169 della sentenza, a pag. V); ancora, non da conto di quale sarebbe la conseguenza della mancata personalizzazione, non indicando la misura spettante secondo le tabelle in concreto applicate e quella a suo dire derivante dalla malamente omessa personalizzazione.

6. – Il secondo motivo è inammissibile: in violazione del principio di autosufficienza, il ricorrente non riporta l’integrale trascrizione (nè l’indicazione specifica della sede processuale) dei passaggi della sentenza di primo grado, confermata sul punto da quella qui gravata, da cui ricavare lo sviluppo delle operazioni di devalutazione – rivalutazione – applicazione di accessori agli importi liquidati ed agli acconti percepiti; in tal modo rendendo impossibile a questa Corte, che non ha diretto accesso agli atti del giudizio di merito, la verifica della correttezza o meno delle operazioni imposte dai giudici del merito.

7. – Il terzo motivo è infondato: la soccombenza reciproca non si ha certamente allorchè la domanda sia accolta parzialmente e neppure quando sia accolta in misura minima, mentre la condanna alle spese si opera comunque in base ad una valutazione complessiva delle ragioni;

ed appare ictu oculi soccombente chi, opponendosi alle pretese avverse, sia stato comunque condannato al pagamento di ingenti somme per il titolo addotto dalle controparti.

8. – In conclusione, si propone il rigetto del ricorso”.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

2. Non sono state presentate conclusioni scritte, nè le parti hanno chiesto di essere sentita in camera di consiglio, ma il ricorrente ha presentato memoria ex art. 380-bis cod. proc. civ., comma 3.

3. A seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella camera di consiglio, ritiene il Collegio di dovere fare proprio il contenuto della sopra trascritta relazione, nonostante le contrarie argomentazioni del ricorrente nella richiamata memoria.

In particolare, va ribadita la qualificazione di valutazione di mero fatto, fondata su apprezzabili nozioni di esperienza comune, sulla sussistenza del danno morale e sulla adeguatezza del risarcimento, non rilevando, ai fini dello scostamento dalla liquidazione equitativa, la dedotta brevità del lutto della figlia o della vedova; mentre alle pagine 6 e 7 del ricorso si riportano in via riassuntiva e descrittiva le censure svolte avverso di essa, ma non anche – stando al tenore letterale adoperato – il tenore testuale dei passaggi della sentenza di primo grado, meramente confermati in appello, con impossibilità di apprezzare l’oggetto stesso della censura; ed infine la soccombenza non è mai parziale per il solo fatto che l’accoglimento sia stato limitato nel quantum o, nella materia del risarcimento del danno e per il carattere unitario di quest’ultimo (in conformità alla giurisprudenza delle Sezioni Unite di questa Corte: per tutte, Cass. Sez. Un., 11 novembre 2008, n. 26972), ad alcune sole delle voci che lo compongono.

4. Pertanto, ai sensi degli artt. 380-bis e 385 cod. proc. civ., il ricorso va rigettato, ma non vi è luogo a provvedere sulle spese del giudizio di legittimità per non avere qui svolto le intimate alcuna attività difensiva.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; nulla per le spese.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della sesta sezione civile, il 15 novembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 9 dicembre 2011

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