Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26466 del 29/09/2021

Cassazione civile sez. II, 29/09/2021, (ud. 05/11/2020, dep. 29/09/2021), n.26466

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria – Presidente –

Dott. ORICCHIO Antonio – Consigliere –

Dott. BELLINI Ubaldo – Consigliere –

Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –

Dott. CASADONTE Annamaria – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 24977-2019 proposto da:

B.M.S., rappresentato e difeso dall’avvocato Massimo

Rizzato, con studio in (OMISSIS);

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, (OMISSIS), ope legis domiciliato in Roma, Via

Dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che lo

rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2570/2019 della Corte d’appello di Venezia,

depositata il 19/06/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

05/11/2020 dal Consigliere Dott. Annamaria Casadonte.

 

Fatto

RILEVATO

che:

– B.M.S., cittadino del (OMISSIS), ricorre per cassazione avverso la sentenza della corte d’appello che ha respinto il di lui gravame contro il diniego della protezione internazionale e di quella c.d. umanitaria;

– a sostegno delle domande di protezione internazionale ha allegato di essere dovuto scappare dal (OMISSIS) lasciando la famiglia (madre, sorelle, fratelli e moglie con due figli) poiché il suo villaggio, dove lavorava come coltivatore, era continuamente attaccato dai ribelli (OMISSIS), facenti parte del movimento separatista per l’indipendenza e l’autonomia della (OMISSIS);

– la corte territoriale, premesso il mancato assolvimento dell’onere di allegazione, ha confermato il diniego dello status di rifugiato in ragione della valutazione dell’insussistenza di atti persecutori valorizzabili a tal fine;

– allo stesso modo la corte territoriale ha escluso la configurabilità del rischio effettivo di subire un danno grave nelle forme della protezione sussidiaria di cui al D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 14, lett. a) e b); inoltre la corte territoriale ha escluso l’esistenza di una situazione di violenza generalizzata in danno della popolazione civile non ritenendo provata l’attualità del pericolo ed anzi citando fonti che attestano il miglioramento della situazione nella regione della (OMISSIS);

– infine, la corte territoriale ha negato la protezione umanitaria in considerazione della mancata allegazione di una condizione specifica di vulnerabilità e ciò nemmeno come elemento da valutare nell’ambito del giudizio comparativo fra la situazione di integrazione raggiunta nel Paese di accoglienza e la compromissione del nucleo fondamentale dei diritti nel caso di rimpatrio nel Paese di origine;

– la cassazione della sentenza d’appello è chiesta sulla base di due motivi cui resiste con controricorso il Ministero dell’Interno.

Diritto

CONSIDERATO

che:

– con il primo motivo si denuncia l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio ed oggetto di discussione tra le parti ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 e la violazione del D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 3, comma 3, lett. c);

– assume il ricorrente che il giudice di merito avrebbe violato le norme che disciplinano l’istruttoria da un lato rimarcando la mancata allegazione e dall’altro trascurando di attivare i poteri ufficiosi ai fini dell’accertamento della sussistenza dei requisiti per il riconoscimento della richiesta protezione;

– la censura è inammissibile perché formula una contestazione generica senza indicare quali allegazioni aveva svolto e di cui la sentenza impugnata non avrebbe asseritamente tenuto conto;

– inoltre il ricorrente censura acriticamente la violazione del dovere di cooperazione ufficiosa poiché non dà conto delle plurime fonti utilizzate sia dal giudice di primo che da quello di secondo grado per verificare la situazione generale nel (OMISSIS) e, in particolare, nella regione della (OMISSIS), ed a fronte delle quali il ricorrente non fa altro che riproporre la diversa conclusione sulla base delle stessa risultanza del sito (OMISSIS) che già il giudice di prime cure aveva ritenuto inidoneo per gli scopi perseguiti e per il pubblico a cui è rivolto (cfr. in tal senso anche Cass. 20334/2020);

– con il secondo motivo si denuncia la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 33, dell’art. 33 della Convenzione di Ginevra, dell’art. 10 Cost., comma 3, del D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 27, del D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, artt. 2, 7 e 14 e 19, D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 8, comma 3, D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 5, comma 6;

– la censura è inammissibile perché, pur deducendo la violazione di numerose norme, non spiega come nel caso di specie esse sarebbero state violate dalla sentenza impugnata;

– il ricorrente si limita, infatti, a contestare le conclusioni di merito formulate dal giudice d’appello senza, tuttavia, indicare quali specifici elementi aveva allegato e che avrebbero potuto giustificare l’accoglimento delle domande;

– l’inammissibilità di entrambi i motivi comporta l’inammissibilità del ricorso;

– in applicazione del principio della soccombenza, il ricorrente è condannato alla rifusione delle spese di lite a favore del controricorrente nella misura liquidata in dispositivo;

– ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna il ricorrente alla rifusione delle spese di lite a favore del controricorrente e liquidate in Euro 2100,00 oltre spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione Seconda civile, il 5 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 29 settembre 2021

 

 

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