Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26466 del 21/12/2016


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Cassazione civile, sez. lav., 21/12/2016, (ud. 20/09/2016, dep.21/12/2016),  n. 26466

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI CERBO Vincenzo – Presidente –

Dott. BRONZINI Giuseppe – Consigliere –

Dott. BALESTRIERI Federico – rel. Consigliere –

Dott. LEO Giuseppina – Consigliere –

Dott. SPENA Francesca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 30337-2011 proposto da:

D.V.V. C.F. (OMISSIS), anche nella qualità di ex socio

accomandatario della Coking s.a.s. di D.V.V.,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CALABRIA 56, presso lo studio

degli avvocati GIOVANNI D’AMATO e CARLO GRISPO, che lo rappresentano

e difendono giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

D.F.C. C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA MARCELLO PRESTINARI, 13, presso lo studio dell’avvocato MASSIMO

PALLINI, che lo rappresenta e difende giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 3829/2011 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 15/06/2011 R.G.N. 6239/2006;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

20/09/2016 dal Consigliere Dott. BALESTRIERI FEDERICO;

udito l’Avvocato VACIRCA SERGIO per delega verbale Avvocato PALLINI

MASSIMO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SERVELLO GIANFRANCO, che ha concluso per l’inammissibilità e in

subordine rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza depositata il 7.4.06, il Tribunale di Napoli, in accoglimento parziale della domanda proposta da D.F.C., condannò D.V.V., quale ex socio della Cooking s.a.s., al pagamento in favore del primo della somma di Euro 58.799, oltre accessori di legge, previo accertamento della natura subordinata del rapporto intercorso tra il ricorrente e la Cooking s.a.s. dal 1.9.99 al 5.8.03.

Avverso tale pronuncia proponeva appello con riserva dei motivi il D.V., con ricorso depositato il 30.6.06, lamentando che il ricorso di primo grado non gli era mai stato notificato, ed evidenziando l’estraneità al rapporto della Cooking s.a.s., cancellata dal registro delle società dal 23.1.03.

Resisteva il D.F..

Con sentenza depositata il 15 giugno 2011, la Corte d’appello di Napoli dichiarava inammissibile il gravame per mancato tempestivo deposito dei motivi di appello (avvenuto solo in data 7.5.2011).

Per la cassazione di tale sentenza propone ricorso il D.V., affidato ad unico motivo.

Resiste il D.F. con controricorso, poi illustrato con memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Il ricorrente denuncia la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 115, 116, 291, 354, 415 e 132 c.p.c., oltre ad omessa motivazione su un fatto decisivo ai fini della controversia.

Lamenta che la sentenza impugnata non esaminò affatto la questione della regolare instaurazione del contraddittorio in primo grado, ove la società Cooking s.a.s. e lo stesso socio D.V. non erano costituiti, non valutando in particolare che la notifica alla società Cooking s.a.s. doveva certamente ritenersi nulla per essere questa stata cancellata dal registro delle imprese il 23.1.03, prima ancora del deposito del ricorso di primo grado (16.2.04), sicchè la Corte partenopea avrebbe dovuto rimettere la causa al primo giudice.

1.1. La censura è infondata.

A prescindere dal mancato deposito degli atti da cui risulti la cancellazione della società dal registro delle imprese e la notificazione del ricorso introduttivo del giudizio, deve considerarsi che ai sensi dell’art. 161 c.p.c., comma 1, “la nullità delle sentenze soggette ad appello o a ricorso per cassazione può essere fatta valere soltanto nei limiti e secondo le regole proprie di questi mezzi di impugnazione”. In sostanza le eventuali nullità verificatesi nel giudizio di primo grado si risolvono in motivi di impugnazione e debbono dunque seguire le regole previste, nella specie, per il gravame (art. 434 c.p.c.).

Ne consegue che laddove l’appello risulti e sia dichiarato inammissibile, il giudice del gravame non ha alcuna possibilità (a prescindere, ripetesi, dalla esistenza di prove circa il denunciato vizio del contraddittorio), di rimettere la causa al primo giudice ex art. 354 c.p.c. (cfr. Cass. n. 7998 del 21/05/2012; Cass. n. 17505 del 30/08/2005).

1.2. L’inammissibilità dell’appello ex art. 433 c.p.c., per tardivo deposito dei motivi, non viene censurato dal D.V..

Al riguardo occorre comunque evidenziare che nel rito del lavoro non è ammissibile l’appello contenente l’articolazione dei motivi proposto prima del deposito della sentenza di primo grado, essendo consentito prima di tale momento, ex art. 433 c.p.c., comma 2, solo il gravame con riserva dei motivi e sempre che sia stata iniziata l’esecuzione sulla base del dispositivo; l’atto di appello proposto intempestivamente senza riserva dei motivi può convertirsi in un appello validamente proposto qualora il successivo atto depositato dall’appellante principale contenga tutti i requisiti indicati dagli artt. 434 e 414 c.p.c., e non si limiti a richiamare i motivi contenuti nell’atto precedente. Il deposito dei motivi dovrà evidentemente intervenire nel rispetto dei termini per impugnare la sentenza, e dunque, una volta depositata la sentenza e la sua motivazione, con censure idonee ad impugnare la motivazione della pronuncia (cfr. Cass. n. 4615/04; Cass. n. 13617/04, Cass. n. 18489/12). L’appello con riserva dei motivi, di cui all’art. 433 cpv. c.p.c., in sostanza, ove non sia seguito dalla presentazione degli stessi nel termine di trenta giorni dalla notifica della sentenza, ovvero nel termine di un anno dalla pubblicazione della stessa, determina l’intempestività del gravame e l’inammissibilità dello stesso.

Nella specie è pacifico che la sentenza di primo grado sia stata depositata il 7.4.06 e che il D.V. abbia proposto appello con riserva dei motivi il 30.6.06 sulla base del solo dispositivo, depositando tuttavia i motivi, ex art. 434 c.p.c., solo il 7.5.2011, con conseguente inammissibilità del gravame, come stabilito dalla sentenza qui impugnata.

Il ricorso deve essere pertanto rigettato.

Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

PQM

La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in Euro 100,00 per esborsi, Euro 3.500,00 per compensi professionali, oltre spese generali nella misura del 15%, i.v.a. e c.p.a..

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 20 settembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 21 dicembre 2016

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