Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26466 del 20/11/2020

Cassazione civile sez. trib., 20/11/2020, (ud. 15/07/2020, dep. 20/11/2020), n.26466

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPOLITANO Lucio – Presidente –

Dott. D’ANGIOLELLA Rosina – rel. Consigliere –

Dott. FRACANZANI Marcello – Consigliere –

Dott. NICASTRO Giuseppe – Consigliere –

Dott. SAIEVA Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 28162/2013 R.G., proposto da:

Agenzia delle Entrate, in persona del direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in Roma via dei Portoghesi 12, presso

l’Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende ope

legis;

– ricorrente –

contro

R.L.;

– intimata –

avverso la sentenza della Commissione regionale del Lazio n.

114/9/13, depositata il 19/04/2013, non notificata;

Udita la relazione svolta dal Consigliere Rosita d’Angiolella nella

camera di consiglio del 15 luglio 2020.

 

Fatto

RITENUTO

Che:

Con sentenza n. 114/9/13, depositata il 19/04/2013, non notificata, la Commissione tributaria regionale del Lazio accoglieva l’appello proposto dalla contribuente, R.L., avverso la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Roma che aveva rigettato il ricorso della contribuente, avverso l’avviso di accertamento, per l’anno 2005, con il quale l’Ufficio aveva determinato, con metodo sintetico, ai fini IRPEF e relative addizionali, un maggior reddito imponibile rispetto a quello dichiarato. Tale reddito veniva quantificato in base ai decreti ministeriali del 10/09/1992, 19/11/1992, 29/04/1999 e, in particolare, tenendo conto del possesso di una autovettura ((OMISSIS)) e delle spese sostenute per incrementi patrimoniali relativi al periodo 2005/2009, tra cui quello per Euro 430.000,00 (Euro 86.000,00 per ciascun anno di imposta), riguardante l’acquisto di un fabbricato sito in via Savona, in Roma.

Avverso la sentenza della Commissione regionale, l’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi. R.L. rimane intimata.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

Con il primo motivo d’impugnazione l’Agenzia delle entrate deduce la violazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per aver la Commissione regionale ritenuto che la prova offerta dalla contribuente circa la provenienza del prezzo pagato per l’acquisto dell’immobile di via (OMISSIS), fosse idonea a superare la presunzione di cui al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38, comma 5, e, quindi, per non aver la Commissione regionale accolto parzialmente l’appello, con conseguente rideterminazione della pretesa dell’Amministrazione, ma avendo annullato interamente l’avviso di accertamento nonostante l’incremento patrimoniale giustificato dalla Rizzitelli riguardasse solo una parte del reddito presunto di cui all’avviso di accertamento.

La censura è fondata e va accolta.

La Commissione Regionale, sulla premessa che la rettifica della dichiarazione dei redditi della Rizzitelli, per l’anno 2005, fosse “principalmente” fondata sull’incremento patrimoniale determinato dall’acquisto dell’immobile sito in Roma, alla (OMISSIS), ha accolto l’appello della contribuente ritenendo che quest’ultima avesse giustificato gli incrementi patrimoniali dimostrando che si era avvalsa di denaro proveniente dal patrimonio del coniuge, Distaso Benito, per l’acquisto di tale immobile. Secondo la Commissione, l’elemento oggettivo e determinante per vincere la presunzione di cui all’accertamento sintetico era dato dalla coincidenza dei momenti contrattuali relativi all’acquisto dell’immobile, con i momenti in cui il coniuge della R. aveva effettuato i versamenti in favore della di lui moglie (il contratto preliminare di acquisto risultava datato il 7/11/2006 e l’atto di vendita definitivo, il 5/4/2007; i prelievi dal conto corrente bancario intestato al Distaso, sono stati effettuati appena un giorno prima dei due contratti e cioè il primo il 6/11/2006 ed il secondo in data 4/4/2006).

La decisione della Commissione regionale appare viziata laddove ha annullato l’intero l’atto impositivo, per motivi di carattere sostanziale e non meramente formale, senza esaminare nel merito la pretesa tributaria così come individuata nell’avviso di accertamento e nelle conseguenti contestazioni svolte in appello dall’Amministrazione finanziaria e, quindi, senza accertare la legittimità della pretesa fiscale eventualmente ridotta agli incrementi patrimoniali non giustificati e residuati alla prova offerta dal contribuente.

Questa Corte ha precisato che dalla natura del processo tributario che e non è annoverabile tra quelli di “impugnazione-annullamento”, ma tra i processi di “impugnazione-merito”, in quanto non è diretto alla sola eliminazione giuridica dell’atto impugnato, ma alla pronuncia di una decisione di merito sostitutiva sia della dichiarazione resa dal contribuente che dell’accertamento dell’ufficio – discende che, ove il giudice tributario ritenga invalido l’avviso di accertamento per motivi non formali, ma di carattere sostanziale, non può limitarsi ad annullare l’atto impositivo, ma deve esaminare nel merito la pretesa tributaria e, operando una motivata valutazione sostitutiva, eventualmente ricondurla alla corretta misura, entro i limiti posti dalle domande di parte (cfr. Sez. 5, Sentenza n. 15825 del 12/07/2006, Rv. 591748-01; adde, Sez. 5. Sentenza n. 24611 del 2014, Rv. 633638-01; Sez. 5, Sentenza n. 27574 del 30/10/2018, Rv. 650960-01).

E’ stato soggiunto che il processo tributario, pur introdotto mediante l’impugnazione di un atto ha ad oggetto il rapporto sostanziale posto a fondamento dello stesso, sicchè il giudice, ove ritenga invalido l’atto impositivo per motivi non formali, non può limitarsi al suo annullamento, ma deve esaminare nel merito la pretesa e ricondurla alla corretta misura, entro i limiti posti dalle domande di parte, avvalendosi degli ordinari poteri di indagine e di valutazione dei fatti e delle prove consentiti dagli artt. 115 e 116 c.p.c., senza che, da un lato, ciò costituisca attività amministrativa di nuovo accertamento e, da un altro, determini una violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato (così, Sez. 6-5, Ordinanza n. 25629 del 15/10/2018, Rv. 651106-01).

Alla luce di tali principi, la decisione impugnata ha violato il principio della corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato dando come esaustiva una verifica del tutto incompleta; i secondi giudici hanno accertato solo in parte il merito la pretesa, affidandosi ad una verifica parziale, senza ricondurla alla corretta misura, annullando l’avviso di accertamento solo sulla base di due prelievi effettuati dal coniuge della contribuente per un ammontare complessivo di Euro 160.000,00 (Euro 100.000,00 in data 4/4/2007 ed Euro 60.000,00 in data 7/11/2007), a fronte di un incremento assunto dall’Ufficio, come non giustificato di quasi il doppio, e cioè di Euro 270.000,00.

La differenza tra gli importi giustificati e quelli rimasti non giustificati, avrebbe dovuto portare la Commissione a rideterminare la pretesa dell’Amministrazione, avvalendosi, all’uopo, anche degli elementi indiziari evidenziati in sede di controdeduzioni dall’Amministrazione appellata circa la discrasia tra i versamenti effettuati dal coniuge della R. e le modalità di pagamento del prezzo dell’immobile risultante dal contratto di acquisto definitivo (v. pag. 10 del ricorso). Che l’aspettativa riposta nelle contestazioni avanzate in sede di appello dall’Agenzia dell’entrate sia stata delusa, in violazione dell’art. 112 c.p.c., risulta, altresì, dalla genericità della motivazione con la quale i secondi giudici hanno ritenuto l’irrilevanza delle controdeduzioni dell’Ufficio (v. pag. 3 della sentenza, ultima parte: “(…) non appare convincente la valutazione proposta dall’ufficio delle proprie controdeduzioni secondo la quale si tratterebbe di una pura coincidenza da ritenersi non connessa al detto acquisto dell’immobile; a conforto di tale tesi infatti l’ufficio appare costretto a ventilare la mera ipotesi che tutto ciò costituirebbe il tentativo di collegare le cifre in uscita alle disponibilità bancarie in vista di altre esigenze peraltro non meglio precisate.”).

Una volta verificato da parte dell’Agenzia delle entrate, in modo sintetico, il reddito, considerato che tale verifica è sorretta da una presunzione legale relativa avverso la quale il contribuente può fornire prova contraria, tale prova va valutata in relazione all’interezza della pretesa (erariale) oggetto del giudizio di merito, che può essere ricondotta alla corretta misura entro i limiti posti dalle domande di parte, senza per questo determinare l’illegittimità dell’intero accertamento.

Il secondo motivo di ricorso con il quale la ricorrente denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, la motivazione illogica, insufficiente e contraddittoria circa fatti controversi e decisivi per il giudizio (riguardanti il valore degli ulteriori beni mobili ed immobili di cui la contribuente risultava titolare, valore incidente sulla quantificazione del reddito imponibile) è inammissibile, in quanto oggetto di impugnazione è una sentenza pubblicata in epoca successiva al 12 settembre 2012, data dalla quale è entrato in vigore il nuovo testo dell’art. 360 c.p.c., n. 5, che consente l’impugnazione per la diversa ipotesi di omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti. In ogni caso, la relativa censura resta assorbita dell’accoglimento del primo motivo. Conclusivamente – preso atto che sulla riduzione, almeno nei termini invocati con riferimento alle due provviste collegate alla spesa per incrementi patrimoniali, per effetto della definitività del relativo accertamento di fatto conseguente all’inammissibilità del secondo motivo – la Commissione regionale in sede di rinvio, dovrà in primo luogo verificare, se, pur nei termini ridotti, sussista la scostamento di almeno 1/4 (compresi anche i beni indice di capacità contributiva) per almeno due anni come richiesto dalla norma ratione temporis applicabile ed in caso affermativo rideterminare la pretesa dell’Amministrazione nel quantum per ciascuna annualità d’imposta.

All’accoglimento del ricorso segue la cassazione della sentenza impugnata con rinvio alla Commissione tributaria regionale del Lazio, in diversa composizione, affinchè proceda ad un nuovo esame della controversia alla luce dei principi esposti.

Il giudice di rinvio è tenuto a provvedere anche in ordine alle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

Accoglie il primo motivo di ricorso; dichiara inammissibile il secondo motivo di ricorso; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Commissione tributaria regionale del Lazio, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche in ordine alle spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 15 luglio 2020.

Depositato in Cancelleria il 20 novembre 2020

 

 

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