Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26465 del 26/11/2013


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Sent. Sez. 6 Num. 26465 Anno 2013
Presidente: GOLDONI UMBERTO
Relatore: SAN GIORGIO MARIA ROSARIA

SENTENZA
sul ricorso 15433-2012 proposto da:
DELLA CORTE ELENA(DLLLNE45R41D801B) elettivamente domiciliata in ROMA,
PIAZZA FIRENZE 24, presso lo studio dell’avvocato SILVESTRINI FRANCESCA,
che la rappresenta e difende giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente contro
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA 018440587)

– intimato avverso il decreto n. 50233/09 della CORTE D’APPELLO di ROMA dell’11/04/2011,
depositato il 18/04/2011;

1

2235
-45

Data pubblicazione: 26/11/2013

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 12/03/2013 dal
Consigliere Relatore Dott. MARIA ROSARIA SAN GIORGIO;
udito l’Avvocato Silvestrini Francesca difensore della ricorrente che si riporta agli scritti e
chiede raccoglimento del ricorso;
è presente il P.G. in persona del Dott. LUCIO CAPASSO che ha concluso per il rigetto

RITENUTO IN FATTO
La Corte d’appello di Roma, con decreto depositato il 18 aprile 2012, in accoglimento,
per quanto di ragione, del ricorso proposto da Della Corte Elena, ha condannato il
Ministero della Giustizia al pagamento, a titolo di equa riparazione del danno non
patrimoniale da irragionevole durata del processo, della somma complessiva di euro
2200,00 in favore della stessa, con gli interessi legali dalla domanda, oltre al rimborso
delle spese del giudizio.
La Corte di merito, premesso che il giudizio presupposto era iniziato il 6 luglio 1984 e si
era concluso con sentenza del 10 ottobre 2008, ha rilevato che la ricorrente, che aveva
agito iure proprio e non aveva fatto cenno alla sua qualità di erede di Aurelia Gallo, già
parte del giudizio presupposto, aveva fatto ingresso nello stesso con la comparsa di
intervento del 15 luglio 2003, e, quindi, aveva diritto all’equa riparazione per il solo
periodo intercorrente tra quella data e il deposito della sentenza, detratti i tre anni di
durata ragionevole del processo, e, cioè, per due anni e due mesi, liquidando, in relazione
ad essi, l’importo di euro 1000,00 per anno, e dunque, di euro 2200,00.

del ricorso.

Per la cassazione di tale decreto ricorre la Della Corte, sulla base di tre motivi. Il
Ministero della Giustizia non si è costituito nel giudizio.

CONSIDERATO IN DIRITTO
Il Collegio ha deliberato l’adozione della motivazione semplificata nella redazione della
sentenza.
Con il primo motivo si denuncia l’errore in cui sarebbe incorsa la Corte di merito
nell’escludere che la Della Corte fosse subentrata come erede nel giudizio, osservandosi
2
1-t

che il processo presupposto — una causa di divisione ereditaria – era stato iniziato dalla
zia della ricorrente, il cui decesso era avvenuto il 23 settembre 2000, sicchè, non avendo
rinunciato all’eredità, la ricorrente aveva comunque sofferto l’ansia del processo.
Il motivo è infondato.
Non risulta, in effetti, che la Della Corte abbia prospettato nel ricorso la sua qualità di
erede: ella ha, piuttosto, chiesto l’indennizzo esclusivamente iure proprio. Al riguardo, la

legittima di Gallo Aurelia, alla stregua della quale la Della Corte si era costituita, ai sensi
dell’art. 110 cod.proc.civ., nel processo presupposto, con la titolarità del diritto
al’indennizzo.
Resta assorbito dal rigetto del primo motivo l’esame del secondo, con il quale si lamenta
la liquidazione della equa riparazione nella misura di soli euro 2220,00, determinata, in
realtà, dalla esclusione della ipotesi che la ricorrente avesse agito iure hereditalis, e,
conseguentemente, dal computo della durata del processo con decorrenza dalla
costituzione in giudizio della Della Corte, con obliterazione del periodo precedente.
Con il terzo motivo si richiama la giurisprudenza EDU che ha affermato il principio che
anche l’erede di una parte processuale ha diritto all’equa riparazione se succeduto ad essa
nello stesso processo.
Il motivo è privo di fondamento.
In tema di equa riparazione ai sensi della legge 24 marzo 2001, n. 89, qualora la parte
costituita in giudizio sia deceduta nel corso di un processo avente una durata
irragionevole, l’erede ha diritto al riconoscimento dell’indennizzo iure proprio soltanto per
il superamento della predetta durata verificatosi con decorrenza dal momento in cui, con
la costituzione in giudizio, ha assunto a sua volta la qualità di parte; non assume, infatti,
alcun rilievo, a tal fine, la continuità della sua posizione processuale rispetto a quella del
dante causa, prevista dall’art. 110 cod. proc. civ., in quanto il sistema sanzionatorio
delineato dalla CEDU e tradotto in norme nazionali dalla legge n. 89 del 2001 non si
fonda sull’automatismo di una pena pecuniaria a carico dello Stato, ma sulla
somministrazione di sanzioni riparatorie a beneficio di chi dal ritardo abbia ricevuto
danni patrimoniali o non patrimoniali, mediante indennizzi modulabili in relazione al
3

ricorrente confonde, nella illustrazione della doglianza, la propria posizione di erede

concreto patema subito, il quale presuppone la conoscenza del processo e l’interesse alla
sua rapida conclusione (v. Cass., sent. n. 13803 del 2011).
Conclusivamente, il ricorso deve essere rigettato. Non v’è luogo a provvedimenti sulle
spese del presente giudizio, non avendo l’Amministrazione intimata svolto alcuna attività
difensiva.
P.Q.M.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta Sezione civile, Sottosezione
Seconda, il 12 marzo 2013.

La Corte rigetta il ricorso.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA