Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26465 del 09/12/2011

Cassazione civile sez. VI, 09/12/2011, (ud. 15/11/2011, dep. 09/12/2011), n.26465

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PREDEN Roberto – Presidente –

Dott. AMENDOLA Adelaide – Consigliere –

Dott. GIACALONE Giovanni – Consigliere –

Dott. DE STEFANO Franco – rel. Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 24141-2010 proposto da:

SALVI SNC, in persona dei soci ed amministratori, nonchè dei soci

S.R., S.A., elettivamente domiciliali in

ROMA, VIA CESARE PASCARELLA 23, presso lo studio dell’avvocato

ANTONELLI ANDREA, rappresentati e difesi dall’avvocato STRADELLA

FURIO giusta procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrenti –

contro

IMPRESA INDIVIDUALE H.Z. (OMISSIS), in persona

dell’omonimo titolare H.Z., elettivamente domiciliata

in ROMA, VIA DI VILLA ADA 10, presso lo studio dell’avvocato

SABBATUCCI PAOLO, rappresentata e difesa dall’avvocato BLASETTI

ERNESTA giusta procura speciale a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 79/2010 della CORTE D’APPELLO di TRIESTE del

9/12/09, depositata il 04/03/2010;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

15/11/2011 dal Consigliere Relatore Dott. FRANCO DE STEFANO;

è presente il P.G. in persona del Dott. ROSARIO GIOVANNI RUSSO.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. E’ stata depositata in cancelleria la seguente relazione ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ., regolarmente comunicata al pubblico ministero e notificata ai difensori delle parti:

“1. – Salvi snc, S.R. e S.A. ricorrono per la cassazione della sentenza n. 79/10 della Corte di appello di Trieste, pubbl. il 4.3.10 e non notificata, con cui è stato, tra l’altro, rigettato il loro appello avverso la sentenza n. 215/07 del Tribunale di Trieste, di declaratoria di improcedibilità dell’opposizione da loro dispiegata avverso decreto ingiuntivo reso in favore di H.Z., basata sulla riscontrata carenza di autenticazione da parte del difensore della firma del mandante. Lo H. resiste con controricorso.

2. – Il ricorso può essere trattato in camera di consiglio – ai sensi degli artt. 375, 376 e 380-bis cod. proc. civ., essendo oltretutto soggetto alla disciplina dell’art. 360-bis cod. proc. civ. (inserito dalla L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 47, comma 1, lett. a) – per essere ivi dichiarato inammissibile, alla stregua delle considerazioni che seguono.

3. – I ricorrenti deducono, a sostegno del ricorso, tre motivi, tutti ex art. 360 c.p.c., n. 3:

– con un primo (di violazione dell’art. 83 cod. proc. civ. in relazione all’art. 125 c.p.c., comma 2 e art. 74 disp. att. cod. proc. civ.), essi sostengono che una procura apposta in calce ad un atto separato – ma in ogni caso univocamente riferibile all’atto introduttivo del giudizio – seppure non formalmente autenticata da parte del difensore, costituisca o meno mera irregolarità una volta appurato che la procura stessa sia stata effettivamente rilasciata in data anteriore alla costituzione in giudizio della parte, in ossequio all’art. 125 c.p.c., comma 2;

– con un secondo (di violazione dell’art. 156 cod. proc. civ.), essi ritengono che la mancata certificazione della sottoscrizione della firma da parte del difensore costituisca una mera irregolarità, che non ne inficia la validità, in ossequio all’art. 156 cod. proc. civ.;

– con un terzo (di violazione dell’art. 182 c.p.c., comma 2), essi invocano applicarsi la norma dell’art. 182 cod. proc. civ. come riformata nel 2009 in merito alla sanabilità dei vizi della procura, siccome espressione di interpretazione autentica.

4. – In violazione del principio di autosufficienza del ricorso, peraltro, in quest’ultimo:

– da un lato non risulta indicato, se non altro nel contesto dell’esposizione dei motivi, in quale atto, benchè separato materialmente dall’atto di citazione in opposizione, del processo sia contenuta una valida procura ad litem di ciascuno dei tre opponenti a decreto ingiuntivo;

– d’altro lato, non risultano trascritti il contenuto di un tale decisivo atto, nè le formule delle procure, nè le sottoscrizioni, invece indispensabili per consentire di apprezzare il rapporto dell’atto in questione con quello di costituzione in giudizio e, a ben vedere, anche la riferibilità della procura appunto a quest’ultimo.

5. – Resta quindi preclusa la possibilità in questa sede di legittimità, atteso anche il tenore dei motivi formulati in concreto con riferimento all’art. 360 cod. proc. civ., n. 3 di individuare quale sia l’atto separato in cui tale procura risulti e quale sia il contenuto di tale atto e della pretesa procura: in tali condizioni non si è quindi in grado di valutare la fondatezza o meno di alcuno dei tre motivi di ricorso.

6. – Tanto esime dal rilevare, in confutazione degli ultimi due motivi di ricorso:

– che la carenza di ius postulanti non può esaurirsi in una mera irregolarità, visto che essa attiene invece alla regolarità stessa dell’instaurazione di qualunque corretto rapporto processuale e che la mera costituzione di controparte – avvenuta oltretutto, nel caso di specie, per fare valere in via preliminare appunto tale vizio – possa quindi sanare alcunchè;

– che non è sostenibile, con riferimento al diritto vivente risultante dalla giurisprudenza di questa Corte, la tesi del carattere meramente interpretativo e della conseguente applicabilità retroattiva della norma dell’art. 182 c.p.c., comma 2, come modificata dalla L. n. 69 del 2009, sicchè non può invocarsi in questo caso la sanabilità del vizio consistente nella carenza originaria di autenticazione della sottoscrizione di chi ha conferito il mandato ad litem.

7. – In conclusione, si propone la declaratoria di inammissibilità del ricorso”.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

2. Non sono state presentate conclusioni scritte; tuttavia, i ricorrenti hanno presentato memoria, ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ., comma 3 ma nessuno dei difensori è comparso in camera di consiglio per essere sentito.

3. A seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella camera di consiglio, ritiene il Collegio di dovere fare proprio il contenuto della sopra trascritta relazione, nonostante le contrarie argomentazioni di cui alla memoria depositata dai ricorrenti.

In particolare, va ribadita la carenza degli elementi essenziali da cui desumere tenore e collocazione dell’atto in ordine al tenore delle procure ed alle formule adoperate e ritenute viziate o insufficienti; e comunque assorbente è la considerazione della qualificazione di nullità della procura in difetto di autentica ed alla non configurabilità, nella novella dell’art. 182 cod. proc. civ., di una norma interpretativa e tale quindi da consentire un’estensione anche al passato del principio ivi affermato, atteso – a tacer d’altro – il tenore testuale fortemente innovativo rispetto al precedente ed i limiti intrinseci ad un processo di sia pur accentuata deformalizzazione degli atti, riguardo ai quali una minima esigenza di serietà e certezza di imputabilità dei medesimi deve comunque rimanere a presidio di essenziali interessi pubblicistici e quindi di un sia pur ridotto ordine pubblico processuale. E vanno pure richiamate e fatte proprie dal Collegio le ulteriori argomentazioni della relazione sopra trascritta, in ordine all’insanabilità della carenza originaria di ius postulandi, quale derivante dalla vista irritualità del conferimento della relativa procura.

4. Pertanto, ai sensi degli artt. 380-bis e 385 cod. proc. civ., il ricorso va dichiarato inammissibile e le spese del giudizio di legittimità poste solidalmente – per l’identità della posizione processuale – a carico dei soccombenti ricorrenti.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna la Salvi snc, in pers. del leg. rappr.nte p.t., S.R. e S.A., tutti tra loro in solido, al pagamento, in favore di H. Z., delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 2.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre CPA ed IVA nella misura di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della sesta sezione civile, il 15 novembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 9 dicembre 2011

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