Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26464 del 26/11/2013


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Sent. Sez. 6 Num. 26464 Anno 2013
Presidente: FINOCCHIARO MARIO
Relatore: AMENDOLA ADELAIDE

SENTENZA
sul ricorso 7516-2012 proposto da:
ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA 09633951000, Società con
unico azionista, soggetta all’attività di direzione e coordinamento di
Enel Spa, nella qualità di procuratore della ENEL DISTRIBUZIONE
SPA, in persona del proprio procuratore, nonchè ENEL SERVIZIO
ELETTRICO SPA, Società con unico azionista, soggetta all’attività di
direzione e coordinamento di Enel Spa, nella sua qualità di beneficiaria
del ramo di azienda della ENEL DISTRIBUZIONE SPA, in persona
del proprio procuratore, elettivamente domiciliate in ROMA, VIA G.
DA CARPI 6, presso lo studio dell’avvocato SZEMERE
RICCARDO, che le rappresenta e difende giusta procura a margine del
ricorso;

Data pubblicazione: 26/11/2013

- ricorrenti contro
MONTEFUSCO GIOVANNI;

– intimato –

depositata il 9/02/2011;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
06/11/2013 dal Consigliere Relatore Dott. ADELAIDE
AMENDOLA;
è presente il P.G. in persona del Dott. AURELIO GOLIA che ha
concluso per l’accoglimento del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Tribunale di Benevento, con sentenza depositata in data 9
febbraio 2011, in parziale accoglimento dell’appello proposto da
Giovanni Montefusco avverso la sentenza del Giudice di Pace, che
aveva rigettato la domanda dell’utente intesa ad ottenere il risarcimento
del danno conseguito a una serie di inadempimenti del contratto di
somministrazione di energia elettrica, inadempimenti che avevano
determinato il pagamento di bollette relative all’utenza con costi
aggiuntivi per le spese postali, ha condannato il convenuto ente a
risarcire il danno cagionato all’attore per avere sopportato ingiusti
oneri di pagamento fino al 2004.
Il fondamento della domanda è stato individuato nel fatto che con
deliberazione 28 dicembre 1999 n. 200, art. 6, comma, 4, l’Autorità per
L’Energia Elettrica ed il Gas (A.E.E.G) aveva imposto agli esercenti il
servizio di distribuzione e vendita dell’energia elettrica e, quindi,
all’Enel, di “offrire al cliente almeno una modalità gratuita di
pagamento della bolletta”; che a tanto l’Enel non aveva ottemperato
Ric. 2012 n. 07516 sez. M3 – ud. 06-11-2013
-2-

avverso la sentenza n. 555/2011 del TRIBUNALE di BENEVENTO,

fino al 2004; che, in particolare, l’Enel non aveva informato l’attore
della possibilità di pagare senza oneri aggiuntivi, così violando gli
obblighi di informazione incombenti su di essa come professionista.
Avverso questa sentenza ha proposto ricorso per cassazione Enel
Servizio Elettrico s.p.a., nella qualità di procuratore speciale di Enel

Non ha svolto attività difensiva la parte intimata.
Motivi della decisione
1. Con il primo motivo di ricorso si denuncia violazione e falsa
applicazione dell’art. 2 della L. 14 novembre 1995, n. 481, assumendosi
che la deliberazione n. 200 del 1999 e segnatamente l’art. 6, comma 4,
di essa non ha avuto l’effetto di integrare il contratto di utenza, perché
la legge n. 481 del 1995 e in specie l’art. 2, comma 12, lettera h) di tale
fonte attribuirebbe questo effetto solo alle delibere in tema di
produzione ed erogazione di servizi, risultando l’art. 6, comma 4 della
citata deliberazione estranea a tale ambito.
Con il secondo motivo si deduce difetto di motivazione del
Tribunale su come la previsione del suddetto art. 6, comma 4 della
deliberazione cit. potesse essere ricondotta all’ambito del citato art. 2,
comma 12, lett. h) legge n. 485/1995.
Con il terzo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione
dell’art.2, comma 12, lettera h), della legge n. 481 del 1995, in relazione
all’art. 1196 cod. civ., assumendosi che l’A.E.E.G. non avrebbe,
comunque, potuto integrare il contratto di utenza in punto di modalità
del pagamento delle bollette, modificando e di fatto sopprimendo il
contenuto dell’art. 1196 cod. civ..
Con il quarto motivo si denuncia violazione e falsa applicazione
dell’art.1339 cod. civ., sotto il profilo che erroneamente il Tribunale
avrebbe attribuito comunque efficacia integrativa del contratto all’art.
Ric. 2012 n. 07516 sez. M3 – ud. 06-11-2013
-3-

Distribuzione e di beneficiaria del relativo ramo d’azienda.

6, comma 4, citato, invocando l’art. 1339 cit., nonostante fosse prevista
dall’art. 2 comma 20 lett. c) della legge n. 481/1995 una sanzione a
carico dell’esercente diversa dalla sostituzione o dall’invalidità della
clausola difforme.
Con il quinto motivo si denuncia insufficiente motivazione in

inidoneità dell’art. 6, comma, art. 4, a porre un ipotetico precetto
integrativo, sotto il profilo che non risultava determinato in che cosa
dovesse consistere la modalità gratuita di pagamento.
Con il sesto motivo si deduce contraddittorietà della motivazione in
ordine alla pretesa discrezionalità dell’esercente nella scelta tra varie
modalità gratuite di pagamento della bolletta, affermazione in
contrasto con la ravvisata sussistenza dei presupposti per l’operatività
dell’art. 1339 cod. civ.
Con il settimo motivo si denuncia l’assenza di un reale danno
subito e correlativamente si formulano tre distinti ordini di censura,
segnatamente denunciandosi: difetto di interesse ad agire e violazione e
falsa applicazione dell’art. 100 cod. proc. civ.; violazione e falsa
applicazione degli artt. 40 e 41 cod. pen., dell’art. 1223 cod. civ. e del
principio di causalità adeguata; violazione e falsa applicazione degli
artt. 1175 e 1375 cod. civ. e abuso del diritto.
2. I primi quattro motivi vanno esaminati congiuntamente, perché,
sotto vari profili, prospettano una unica censura e cioè l’inidoneità
dell’art. 6, comma 4 della cit. deliberazione a svolgere efficacia
integrativa del contratto.
2.1.

Il Collegio ritiene di condividere quanto già statuito in

fattispecie assolutamente identica con sentenza 30.8.2011, n. 17786 e
che, quindi, l’art. 6, comma 4, della deliberazione non abbia
determinato in alcun modo nè l’inserimento della relativa previsione
Ric. 2012 n. 07516 sez. M3 – ud. 06-11-2013
-4-

ordine a fatti decisivi e controversi, rappresentati dall’obbiettiva

nel contratto di utenza, nè l’integrazione di esso (principio poi
riaffermato numerose volte). A tal fine va ribadito che il potere
normativo secondario dell’Autorità per l’Energia Elettrica ed il Gas ai
sensi dell’art. 2, comma 2, lett. h), si può concretare anche nella
previsione di prescrizioni che, attraverso l’integrazione del regolamento

integrare, ai sensi dell’art. 1339 c.c., il contenuto dei rapporti di utenza
individuali pendenti anche in senso derogatorio di norme di legge, ma
alla duplice condizione che queste ultime siano meramente dispositive
e, dunque, derogabili dalle stesse parti, e che la deroga venga
comunque fatta dall’Autorità a tutela dell’interesse dell’utente o
consumatore, restando, invece, esclusa — salvo che una previsione
speciale di legge o di una fonte comunitaria ad efficacia diretta non la
consenta — la deroga a norme di legge di contenuto imperativo e la
deroga a norme di legge dispositive a sfavore dell’utente e
consumatore. Tuttavia la normazione o l’atto di esercizio di poteri
amministrativi precettivi a contenuto collettivo ai sensi dell’art. 2,
comma 12, lett. h), con i limiti indicati, in tanto può integrare,
attraverso la mediazione dell’integrazione del regolamento di servizi, i
contratti di utenza individuale in quanto ricorra l’imposizione di un
precetto specifico che non lasci al destinatario alcuna possibilità di
scelta sui tempi e sui modi.
2.2.

Ciò posto, si osserva che — come già evidenziato nella

richiamata sentenza n. 17786 del 2011, alle cui argomentazioni può
farsi rinvio — la previsione della deliberazione n. 200 del 1999, art. 6,
comma 4, imponendo all’esercente “di offrire al cliente almeno una
modalità gratuita di pagamento della bolletta” si connotava certamente
come prescrizione del tutto inidonea ad integrare una clausola di
contenuto determinato, come già affermato nei precedenti di questa
Ric. 2012 n. 07516 sez. M3 – ud. 06-11-2013
-5-

di servizio, di cui al comma 37 del citato art. 2, possono in via riflessa

Corte. In realtà, una prescrizione come quella in discorso, per la sua
indeterminatezza assegnava all’esercente una sorta di obbligo di
perseguimento di un risultato con ampi poteri di scelta, salva la
valutazione dell’A.E.G.G. circa il raggiungimento del risultato
attraverso i poteri di ispezione, accesso ed acquisizione di

Deve, dunque, sulla base delle complessive considerazioni svolte
escludersi che la prescrizione dell’art. 6, comma 4, della deliberazione
dell’A.E.E.G. n. 200 del 1999 abbia comportato la modifica o
integrazione del regolamento di servizio del settore esistente all’epoca
della sua adozione e, di riflesso, l’integrazione dei contratti di utenza sia
ai sensi dell’art. 1339 cod. civ., che dell’art. 1374 cod. civ.
3. Conclusivamente il ricorso va accolto per quanto di ragione sulla
base dello scrutinio complessivo ed unitario dei primi quattro motivi e
la sentenza va cassata. Risultano assorbiti gli altri motivi.
La causa si presta ad essere decisa nel merito, in quanto non
occorrono accertamenti di fatto per ritenere che la domanda va
rigettata.
Quanto alle spese processuali, esistono giusti motivi per
compensare quelle dei due gradi di merito, mentre le spese del
giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo, seguono la
soccombenza.

P.Q.M.
La Corte accoglie i primi quattro motivi di ricorso, assorbiti gli altri
e, pronunciando nel merito, accoglie l’appello dell’Enel e rigetta la
domanda proposta da Giovanni Montefusco. Compensa le spese dei
gradi di merito. Condanna l’intimato a rifondere alle parti ricorrenti le
spese del giudizio di cassazione, liquidate in complessivi euro 600,00

Ric. 2012 n. 07516 sez. M3 – ud. 06-11-2013
-6-

documentazione e notizie.

(di cui euro 400,00 per onorari ed curo 200,00 per esborsi) oltre
accessori come per legge.
Roma 6 novembre 2013

Adelaide Amendola

CAAJIY-1,-( Q}J1}

Il Presidente
Mario Finocchiaro

L’estensore

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA