Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26464 del 20/11/2020

Cassazione civile sez. trib., 20/11/2020, (ud. 15/07/2020, dep. 20/11/2020), n.26464

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPOLITANO Lucio – Presidente –

Dott. D’ANGIOLELLA Rosina – rel. Consigliere –

Dott. FRACANZANI Marcello – Consigliere –

Dott. NICASTRO Giuseppe – Consigliere –

Dott. SAIEVA Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 25770/2013 R.G., proposto da:

Equitalia Sud S.p.A” in persona del procuratore speciale, giusta

procura in atti, rappresentata e difesa dall’avv.to Freda Valerio,

giusta mandato in atti, presso il quale è elettivamente domiciliata

in Roma alla Pizza Venezia n. 11 c/o Assonime;

– ricorrente –

contro

V.I.;

– intimata –

Agenzia delle Entrate, in persona del direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in Roma via dei Portoghesi 12, presso

l’Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende ope

legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza della CTR della Campania n. 226/4/13, depositata

il 07/03/2013, non notificata;

udita la relazione svolta dal Consigliere d’Angiolella Rosita nella

camera di consiglio del 15 luglio 2020;

 

Fatto

RITENUTO

Che:

Equitalia Sud. S.p.a. (ora Agenzia delle Entrate-Riscossione, A.d.E.R) ha proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania, n. 226/4/2013, che ha accolto l’appello della contribuente, V.I., residente dal 1965 in U.S.A., avverso la decisione di primo grado che aveva ritenuto la legittimità della notifica degli avvisi di accertamento e, conseguentemente, della cartella e dell’intimazione di pagamento, in quanto effettuata precedentemente alla sentenza della Corte Costituzionale n. 366 del 2007, con la quale è stato stabilito che, per i residenti all’estero regolarmente iscritti all’A.I.R.E., la notifica deve effettuata con invio della comunicazione tramite il consolato italiano alla residenza estera.

I giudici di secondo grado, rilevata l’iscrizione della contribuente all’A.I.R.E., hanno riformato la prima decisione ritenendo che la sentenza della Corte Costituzionale n. 366/2007 non si rifletteva sugli avvisi di accertamento emessi nei confronti della V. in quanto erano stati notificati legittimamente in base alla normativa vigente all’epoca (2005-2006) con il deposito nell’albo del Comune di ultima residenza e non erano stati impugnati, mentre si rifletteva sulla notifica della cartella di pagamento che, in quanto effettuata in data 28 febbraio 2008, a mezzo affissione all’albo comunale, era da considerarsi inesistente con conseguente illegittimità dell’intimazione di pagamento.

La contribuente, V.I., è rimasta intimata.

L’Agenzia delle entrate, con controricorso, ha preso atto delle deduzioni difensive dell’Agenzia delle entrate-Riscossione (già Equitalia Sud s.p.a.), rimettendosi alla decisione di questa Corte.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

Equitalia Sud s.p.a. (ora, Agenzia delle Entrate-Riscossione, A.d.E.R.) deduce, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, la violazione e/o falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, comma 1, D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26,artt. 142 e 143 c.p.c., giacchè il Giudice di appello non avrebbe considerato, quanto alla notifica della cartella di pagamento eseguita ai sensi del combinato disposto del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, u.c., e del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, comma 1, lett. e), mediante deposito nella Casa Comunale e affissione nell’albo del Comune, l’inapplicabilità della sentenza della Corte Costituzionale n. 366/2007, non essendo la contribuente iscritta all’A.I.R.E. al momento della notifica della cartella. La difesa della ricorrente deduce che tale circostanza sarebbe comprovata dal certificato di residenza storico esibito dalla stessa V.I. con il ricorso introduttivo dell’8.10.2010 (all. n. 3 del fascicolo di primo grado), certificato debitamente riprodotto alla pagina 14 del ricorso in cassazione.

Deduce, altresì, che nonostante si trattasse di fatto controverso (e decisivo), il giudice di merito ha omesso di esaminare le risultanze di tale certificazione.

La questione che la ricorrente pone come centrale in tutti e tre i motivi di ricorso è, dunque, il se V.I. fosse iscritta all’A.I.R.E. alla data della notifica della cartella di pagamento (28 febbraio 2008) involgendo tale questione quella dell’illegittima applicazione degli artt. 142 e 143 c.p.c. dedotta col primo motivo di ricorso, nonchè quello dell’omesso esame del fatto decisivo e controverso della non più attuale iscrizione all’A.I.R.E. (di cui ai motivi secondo e terzo).

Il ricorso è infondato.

La certificazione di residenza storica di V.I., rilasciata dal Comune di Moschiano, riprodotta nel ricorso, comprova esattamente il contrario di quanto assume la ricorrente.

In esso si certifica che: “(…) V.I., nato/a a (OMISSIS) il (OMISSIS), cancellata il 02.02.2006 per irreperibilità presunta (L. n. 104 del 2002, art. 1), è stata iscritta nel Registro di popolazione stabile di questo Comune. Nell’ambito del Comune ha avuto i seguenti recapiti: dalla nascita al (OMISSIS) in (OMISSIS). Iscritta all’A.I.R.E. (U.S.A.) d’ufficio il 08.01.1994 con decorrenza dal 1965”. E’ evidente, dunque, che:

– V.I. risulta iscritta all’A.I.R.E. il 08.01.1994 con decorrenza dall’01-01-1966.

– V.I. è stata cancellata dal registro anagrafe residenti del Comune di Moschiano in data 02.02.2006.

Con riguardo a tale aspetto, essendo pacifico – nonchè oggetto di accertamento da parte della Commissione tributaria regionale che la notifica della cartella di pagamento è avvenuta in data 28.02.2008, non v’è dubbio, dunque, che a quella data la contribuente già fosse iscritta all’A.I.R.E., sicchè i secondi giudici non sono incorsi nella violazione di legge che, invece, hanno correttamente applicato, ritenendo inesistente la notifica della cartella di pagamento avvenuta mediante affissione all’albo comunale e non in base a quanto previsto dall’art. 142 c.p.c..

Va considerato, altresì, che la norma in questione (L. 27 ottobre 1988, n. 470, art. 4, come modificata dalla L. 27 ottobre 1988, n. 470), prevede che l’irreperibilità presunta è conseguenza del verificarsi di circostanze tra loro alternative e che quindi il giudice di merito avrebbe potuto decidere anche in base alle ulteriori circostanze previste dalla legge; tuttavia, anche in parte qua, la sentenza è corretta atteso che tali (eventuali) ulteriori circostanze negative non trovano riscontro nel ricorso dell’Agenzia delle entrate, che risulta carente nell’esposizione di tali fatti.

Tuttavia, la motivazione della Commissione regionale, va corretta (ai sensi dell’art. 384 c.p.c., u.c.) riguardo alla notifica dell’avviso di accertamento, per la quale l’applicazione della sentenza della Corte Costituzionale n. 366/07 non è di certo esclusa come, invece, ritenuto dai secondi giudici. Questa Corte (v. Cass. sez. 5, ord. 28 aprile 2017, n. 10528 e Cass. sez. 5, 12 gennaio 2018, n. 618) ha in proposito chiarito che “In tema di accertamento delle imposte sui redditi, la sentenza della Corte costituzionale n. 366 del 2007, che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 58, commi 1 e 2, e art. 60, comma 1, lett. c), e) ed f), nella parte in cui escludono l’applicazione dell’art. 142 c.p.c. in caso di notificazione dell’avviso di accertamento a soggetti residenti all’estero, iscritti all’A.I.R.E., ha valenza retroattiva, determinando la nullità della notificazione eseguita in precedenza, senza che il rapporto giuridico possa ritenersi “esaurito” per il decorso dei termini per proporre ricorso contro l’atto di accertamento, impugnabile dal contribuente unitamente alla cartella di pagamento, facendo valere proprio il vizio della notifica dell’atto presupposto, come si desume dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19, comma 3″.

Per mera completezza si ricorda che la sentenza della Corte Costituzionale n. 366 del 2007, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del combinato disposto del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 58, comma 1 e secondo periodo del comma 2, e art. 60, comma 1, lett. c), e) ed f), (Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi), e del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 26, u.c., (Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito), nella parte in cui prevede, nel caso di notificazione a cittadino italiano avente all’estero una residenza conoscibile dall’amministrazione finanziaria in base all’iscrizione nell’Anagrafe degli Italiani Residenti all’Estero (A.I.R.E.), che le disposizioni contenute nell’art. 142 c.p.c. non si applicano.

I motivi secondo e terzo, con i quali la ricorrente censura il vizio motivazionale, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, risultano assorbiti dalle considerazioni che precedono.

Il ricorso deve essere, pertanto, integralmente rigettato.

Nulla si provvede in ordine alle spese di giudizio tra Equitalia Sud S.p.a. (A.d.E.R.) e Irma V., vittoriosa, rimasta intimata.

In considerazione dell’esito della lite, le spese di giudizio tra Equitalia Sud. S.p.a. e l’Agenzia delle entrate, si dichiarano interamente compensate.

Tenuto conto che in base ai principi enunciati dalle Sezioni Unite di questa Corte con la sentenza n. 4315 del 20/02/2020 (Rv. 65719804), il giudice dell’impugnazione è tenuto a rendere l’attestazione della sussistenza del presupposto processuale per il raddoppio del contributo unificato di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, allorquando la pronuncia adottata è inquadrabile nei tipi previsti dalla norma, e considerato che nella specie è intervenuta una pronuncia di rigetto su ricorso a suo tempo proposto da società per azioni difesa da avvocato del libero foro, senza che peraltro, a seguito della successione ex lege di A.d.E.R. ad Equitalia Servizi di Riscossione, a sua volta incorporante Equitalia Sud S.p.A., vi sia stato intervento di A.d.E.R. con il ministero dell’Avvocatura dello Stato, si dà atto che ricorrono i presupposti processuali per l’applicazione del raddoppio del contributo a carico della ricorrente, così come indicato in dispositivo.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Nulla per le spese tra Equitalia Sud s.p.a. e V.I..

Spese compensate tra Equitalia Sud s.p.a. e l’Agenzia delle entrate.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali, per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 15 luglio 2020.

Depositato in Cancelleria il 20 novembre 2020

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