Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26464 del 17/10/2019

Cassazione civile sez. lav., 17/10/2019, (ud. 11/07/2019, dep. 17/10/2019), n.26464

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NOBILE Vittorio – Presidente –

Dott. RAIMONDI Guido – Consigliere –

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –

Dott. BLASUTTO Daniela – Consigliere –

Dott. BOGHETICH Elena – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 14990-2016 proposto da:

D.P.L., domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la

CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e

difeso dall’avvocato ADRIANO CHIULLI;

– ricorrente –

contro

SEVEL – SOCIETA’ EUROPEA VEICOLI LEGGERI S.P.A., in persona del

legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in

ROMA, PIAZZA CAVOUR, 19, presso lo studio dell’avvocato RAFFAELE DE

LUCA TAMAJO, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati

GIACINTO FAVALLI, MARIO OTTONE CAMMARATA;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1342/2015 della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA,

depositata il 10/12/2015 R.G.N. 515/2015.

Fatto

RILEVATO

che:

1. Con sentenza n. 1342 depositata il 10.12.2015 la Corte d’appello di L’Aquila, confermando la pronuncia del Tribunale di Lanciano, ha rigettato il gravame di D.P.L., dipendente della Sevel s.p.a. – Società Europea Veicoli Leggeri con inquadramento nel terzo livello di cui al CCNL Metalmeccanici, che aveva chiesto il riconoscimento del proprio diritto ad essere inquadrato nel superiore quarto livello in virtù delle mansioni di fatto da lui espletate sin dal (OMISSIS) quale conduttore di impianti appartenenti a un sistema automatizzato, ritenendo che le mansioni di Team leader non integrino una posizione di apicalità organizzativa.

2. Per la cassazione della sentenza ricorre il D.P. affidandosi a tre motivi. La società resiste con controricorso, illustrato da memoria.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. Con il primo motivo di ricorso il lavoratore deduce violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, ex art. 112 c.p.c. (in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3) avendo, la Corte territoriale, erroneamente fatto riferimento alle mansioni di “Team leader” in luogo di quelle effettivamente svolte di “Conduttore di impianti”, come indicato nel ricorso introduttivo del giudizio e non contestato da controparte.

2. Con il secondo ed il terzo motivo di ricorso il lavoratore denuncia violazione e falsa applicazione del CCNL lavoratori metalmeccanici applicato sino al 31.12.2011 e del CCSL dall’1.1.2012 nonchè dell’art. 2103 c.c. e art. 115 c.p.c. (in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3) avendo, la Corte territoriale, considerato (ai fini della sussunzione nelle declaratorie contrattuali) mansioni diverse da quelle effettivamente svolte dal D.P., considerata anche la previsione – sia nel terzo che nel quarto livello del CCNL applicato dall’azienda sino al 31.12.2011 sia nel quinto gruppo che nel quarto gruppo del CCSL applicato successivamente – della mansione di conduttore di impianti, connotata, nei livelli superiori, da maggiore perizia ed autonomia decisionale nell’esecuzione dell’attività.

3. Il primo motivo di ricorso è fondato.

La Corte distrettuale ha, invero, pronunciato su una domanda di riconoscimento di qualifica superiore collegata allo svolgimento delle mansioni di “controllo e guida di un gruppo di lavoratori” come si evince chiaramente non solo dall’esposizione delle conclusioni del ricorso (pag. 2 della sentenza impugnata) ma altresì dallo sviluppo del procedimento logico-giuridico c.d. trifasico effettuato nel provvedimento, ove è stata valutata la sussunzione delle mansioni di Team leader nell’ambito della superiore quarta categoria.

Peraltro, la trascrizione (per estratto) del ricorso introduttivo del giudizio (pag. 4 del ricorso, confermata altresì da controparte) dimostra che D.P. aveva proposto una domanda di riconoscimento della superiore quarta categoria in quanto “utilizza e coordina macchinari automatizzati”, rivestendo la mansione di conduttore di impianti.

Sicchè, è configurabile il vizio di omessa pronuncia in quanto la domanda attorea, così come formulata, non è stata nè espressamente nè implicitamente esaminata, essendo stati valutati fatti costitutivi della pretesa diversi da quelli esposti dal ricorrente. La decisione adottata dalla Corte distrettuale ha comportato la reiezione della pretesa fatta valere dalla parte, mediante una profusa argomentazione sviluppata sulla base di un procedimento logico-giuridico errato in quanto non corrispondente alla domanda avanzata dall’interessato.

4. Il secondo ed il terzo motivo di ricorso sono assorbiti, attenendo agli elementi di identificazione dell’azione che sono stati ritenuti errati.

5. In conclusione il primo motivo di ricorso è fondato, assorbiti il secondo ed il terzo motivo; la sentenza impugnata va cassata, con rinvio alla Corte di appello di L’Aquila, in diversa composizione, cui si demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti il secondo ed il terzo motivo; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di appello di L’Aquila in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nell’Adunanza camerale, il 11 luglio 2019.

Depositato in Cancelleria il 17 ottobre 2019

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