Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26464 del 09/12/2011

Cassazione civile sez. VI, 09/12/2011, (ud. 15/11/2011, dep. 09/12/2011), n.26464

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PREDEN Roberto – Presidente –

Dott. AMENDOLA Adelaide – Consigliere –

Dott. GIACALONE Giovanni – Consigliere –

Dott. DE STEFANO Franco – rel. Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 24047-2010 proposto da:

COMUNE di CATANIA, in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la

CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato GULLOTTA FRANCESCO

giusta procura speciale a margine del sentenza notificata;

– ricorrente –

contro

L.P. (OMISSIS), in proprio e nella qualità di

procuratrice generale di L.F., elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA DEI GRACCHI 187, presso lo studio

dell’avvocato MAGNANO DI SAN LIO GIOVANNI, rappresentata e difesa

dagli avvocati CASTORINA PASQUALE, TAFURI LUIGI giusta procura a

margine del ricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 553/2010 della CORTE D’APPELLO di CATANIA del

23/03/2010, depositata il 03/06/2010;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

15/11/2011 dal Consigliere Relatore Dott. FRANCO DE STEFANO;

è presente il P.G. in persona del Dott. ROSARIO GIOVANNI RUSSO.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. E’ stata depositata in cancelleria la seguente relazione ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ., regolarmente comunicata al pubblico ministero e notificata ai difensori delle parti:

“1. – Il Comune di Catania ricorre per la cassazione della sentenza n. 553 della Corte di appello di Catania, pubbl. il 3.6.10 e notif.

il 24.6.10, con cui è stata rigettata la domanda di revocazione – per dolo della parte – di precedente sentenza n. 304 del 3.4.07 di quella stessa Corte resa nei suoi confronti in favore di P. e L.F., per mancanza della prova della tempestività in rapporto alla data di scoperta del dolo. L.P., nella qualità di cui in epigrafe, resiste con controricorso.

2. – Il ricorso può essere trattato in camera di consiglio – ai sensi degli artt 375, 376 e 380-bis cod. proc. civ., essendo oltretutto soggetto alla disciplina dell’art. 360-bis cod. proc. civ. (inserito dalla L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 47, comma 1, lett. a)) – per essere ivi dichiarato inammissibile, alla stregua delle considerazioni che seguono.

3. – La vicenda ha ad oggetto il contrasto tra una precedente pronuncia (sentenza n. 100/2000 della Corte di appello di Catania) di determinazione di indennità per espropriazione di immobili in favore di F. e L.P., cui è seguito peraltro un nuovo giudizio, concluso con sentenza n. 304/07 della stessa Corte di appello, di condanna del Comune al risarcimento dei danni derivanti dall’occupazione dei medesimi immobili.

4. – Il ricorrente sostiene – con un unitario motivo – l’erroneità dell’interpretazione, data dal giudice della revocazione, dei documenti a comprova della tempestività di quest’ultima, ritenendo non sufficiente la data di formulazione di una nota tecnica interna, visto che “non era stata rinvenuta la quietanza di pagamento della relativa indennità, a seguito di giudizio di ottemperanza, e pertanto il Dirigente dei Lavori Pubblici non si era reso conto dell’inganno e non aveva potuto concretizzare la propria percezione del raggiro e quindi formulare il proprio convincimento definitivo in ordine ad una doppia richiesta risarcitoria”.

5. – Il ricorso presenta plurimi profili di inammissibilità:

– in primo luogo, per insufficiente esposizione delle ragioni di fatto: non si comprende lo sviluppo dei processi conclusi con le sentenze in cui la vicenda oggetto della domanda di revocazione si sostanzia;

– in secondo luogo, per violazione del principio di autosufficienza:

i documenti di cui il ricorrente denuncia l’erronea interpretazione dovevano essere integralmente – o quanto meno nei loro passaggi essenziali, indispensabili ai fini dell’apprezzamento delle doglianze – trascritti nel ricorso per cassazione, al fine di consentire la loro disamina diretta e la valutazione del loro contenuto;

– in terzo luogo, poi, non si deduce in quale momento del grado di merito sia stata dedotta la circostanza del mancato rinvenimento della quietanza, quale giustificazione dell’incompletezza dei dati a disposizione dei competenti organi interni per avvedersi del preteso dolo di controparte;

– in quarto luogo, non vengono attinte da alcuna valida e circostanziata censura le ulteriori ragioni di decisione della gravata sentenza in ordine alla carenza di prova sulla tempestività della revocazione, vale a dire alla possibilità della piena consapevolezza della duplicazione dei risarcimenti fin dall’agosto 2007.

6. – In conclusione, si propone la declaratoria di inammissibilità del ricorso”.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

2. Non sono state presentate conclusioni scritte; tuttavia, la controricorrente ha presentato memoria, ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ., comma 3 pur non essendo poi alcuno dei difensori comparsi in camera di consiglio per essere sentiti.

3. A seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella camera di consiglio, ritiene il Collegio di condividere i motivi in fatto e in diritto esposti nella sopra trascritta relazione, il cui contenuto fa quindi proprio, del resto nessuna obiezione avendo alla stessa mosso le parti.

4. Pertanto, ai sensi degli artt. 380-bis e 385 cod. proc. civ., il ricorso va dichiarato inammissibile e le spese del giudizio di legittimità poste a carico del soccombente ricorrente.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna il Comune di Catania, in pers. del leg. rappr.nte p.t., al pagamento, in favore di P.L. in proprio e nella qualità, delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 2.500,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre CPA ed IVA nella misura di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della sesta sezione civile, il 15 novembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 9 dicembre 2011

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