Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26463 del 21/12/2016


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Cassazione civile, sez. lav., 21/12/2016, (ud. 13/09/2016, dep.21/12/2016),  n. 26463

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI CERBO Vincenzo – Presidente –

Dott. BRONZINI Giuseppe – Consigliere –

Dott. MANNA Antonio – rel. Consigliere –

Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo – Consigliere –

Dott. BALESTRIERI Federico – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 29931/2014 proposto da:

G.C., C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA ORAZIO 12, presso lo studio dell’avvocato GIOVANNI

TORTORICI, rappresentato e difeso dall’avvocato GAETANO MARIA DI

MAURO, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

ZURICH INSURANCE COMPANY S.A. Rappresentanza Generale per l’Italia

P.I. (OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA AURELIANA 2, presso lo studio

dell’avvocato ELETTRA BRUNO, rappresentata e difesa dall’avvocato

SANTO SPAGNOLO, giusta delega in atti;

TRATOS CAVI S.P.A., P.I. (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

DEI DARDANELLI 46, presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPINA VENUTI,

rappresentata e difesa dall’avvocato ORESTE FRATINI, giusta delega

in atti;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 796/2014 della CORTE D’APPELLO di CATANIA,

depositata il 01/10/2014 R.G.N. 728/2008;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

13/09/2016 dal Consigliere Dott. ANTONIO MANNA;

udito l’Avvocato ARIGANELLO BRUNELLA per delega Avvocato DI MAURO

GAETANO M.;

udito l’Avvocato MARIANI MAURIZIO per delega Avvocato FRATINI ORESTE;

udito l’Avvocato ANNECCHINO MARCO per delega Avvocato SPAGNOLO SANTO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SANLORENZO Rita, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza depositata il 1.10.14 la Corte d’appello di Catania rigettava il gravame di G.C. contro la sentenza n. 2869/07 del Tribunale etneo, che ne aveva respinto l’impugnativa del licenziamento intimato l’11.10.05 da Tratos Cavi S.p.A. per superamento del periodo di comporto, esaurito per assenze derivanti tutte da episodi infartuali o comunque sofferenze coronariche di cui il lavoratore era stato vittima.

Per la cassazione della sentenza ricorre G.C. affidandosi a cinque motivi, poi ulteriormente illustrati con memoria ex art. 378 c.p.c..

Resistono con separati controricorsi Tratos Cavi S.p.A. e Zurich Insurance Company S.A. (anche nei confronti della quale si sono celebrati i gradi di merito).

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1- Preliminarmente va disattesa l’eccezione (sollevata dalla Tratos Cavi S.p.A.) di inammissibilità del ricorso per mancanza, nell’atto notificatole, della firma in calce alla procura speciale: in tema di ricorso per cassazione, l’inammissibilità di cui all’art. 365 c.p.c., consegue soltanto alla mancanza di sottoscrizione del difensore sull’originale del ricorso, mentre la mancata sottoscrizione della copia notificata non dà luogo a nullità, a meno che non si determini – e non è questo il caso – assoluta incertezza sull’identificazione della parte e del difensore (Cass. S.U. n. 11632/03).

2- Il primo motivo denuncia omessa motivazione sulle ragioni per cui la Corte territoriale ha disatteso la prima consulenza tecnica d’ufficio che, contrariamente alle conclusioni cui è pervenuta la seconda, ha ravvisato un nesso di causalità tra le mansioni del ricorrente (addetto alla manutenzione delle caldaie) e l’aterosclerosi coronarica e gli episodi infartuali di cui G.C. è stato vittima; tale rapporto eziologico – prosegue il ricorso importa la non computabilità, ai fini del superamento del periodo di comporto, delle assenze conseguenti a dette patologie e, quindi, l’illegittimità del licenziamento.

Il secondo motivo denuncia violazione del principio di ragionevole certezza scientifica sul nesso di causalità, in relazione all’art. 2087 c.c. e artt. 40 e 41 c.p..

Doglianza sostanzialmente analoga viene fatta valere con il terzo motivo, sotto forma di denuncia di violazione del principio secondo cui la responsabilità del datore di lavoro in una data patogenesi sussiste anche quando, pur in presenza di una predisposizione morbosa, l’ambiente lavorativo abbia svolto una mera efficacia concausale e ciò in virtù del principio di equivalenza causale di cui all’art. 41 c.p..

Il quarto motivo denuncia vizio di motivazione nella parte in cui la Corte territoriale ha escluso che le mansioni del ricorrente fossero gravose e che nell’ambiente lavorativo si patissero temperature elevate.

Il quinto motivo denuncia violazione dell’art. 112 c.p.c. e art. 2087 c.c., per omessa pronuncia sulla non computabilità, ai fini dell’esaurirsi del termine massimo di comporto, delle assenze ascrivibili al datore di lavoro per aver adibito il ricorrente a mansioni incompatibili con il suo stato di salute.

3- Il primo e il quarto motivo – da esaminarsi congiuntamente perchè connessi – sono inammissibili.

La nuova formulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 (applicabile, ai sensi del cit. art. 54, comma 3, alle sentenze pubblicate dal trentesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore della legge di conversione del decreto, cioè alle sentenze pubblicate dal 12.9.12 e, quindi, anche alla pronuncia in questa sede impugnata) rende denunciabile per cassazione solo il vizio di “omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti”.

Secondo Cass. S.U. 7.4.14 n. 8053 (successive pronunce conformi), l’omesso esame deve riguardare un fatto (inteso nella sua accezione storico-fenomenica e, quindi, non un punto o un profilo giuridico) principale o primario (ossia costitutivo, impeditivo, estintivo o modificativo del diritto azionato) o secondario (cioè dedotto in funzione probatoria).

Ma il riferimento al fatto secondario non implica che possa denunciarsi ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, anche l’omesso esame di determinati elementi probatori: basta che il fatto sia stato esaminato, senza che sia necessario che il giudice abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie emerse all’esito dell’istruttoria come astrattamente rilevanti.

A sua volta deve trattarsi di un fatto (processualmente) esistente, per esso intendendosi non un fatto storicamente accertato, ma un fatto che in sede di merito sia stato allegato dalle parti: tale allegazione può risultare già soltanto dal testo della sentenza impugnata (e allora si parlerà di rilevanza del dato testuale) o dagli atti processuali (rilevanza del dato extra-testuale).Sempre le S.U. precisano gli oneri di allegazione e produzione a carico del ricorrente ai sensi dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6 e art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4: il ricorso deve non solo indicare chiaramente il fatto storico del cui mancato esame ci si duole, ma deve indicare il dato testuale (emergente dalla sentenza) o extra-testuale (emergente dagli atti processuali) da cui risulti la sua esistenza, nonchè il come e il quando tale fatto sia stato oggetto di discussione tra le parti e spiegarne, infine, la decisività.

Le censure in oggetto, invece, sostanzialmente attengono non all’omesso esame d’un fatto, bensì ad una non esauriente motivazione circa determinate valutazioni tecnico-scientifiche.

Nè al ricorrente gioverebbe intendere le censure come sostanziali denunce di violazione dell’obbligo di motivazione di cui all’art. 132 c.p.c., n. 4 e ciò per il dirimente rilievo che la stessa giurisprudenza invocata a pag. 9 del ricorso chiarisce che, ove il giudice d’appello disattenda l’avviso del primo c.t.u. ed accolga quello del secondo, deve giustificare la propria preferenza a meno che le conclusioni del primo consulente non siano state già criticamente esaminate dalla nuova relazione (cfr., ex aliis, Cass. 26.8.13 n. 19572; Cass. 3.3.11 n. 5148; Cass. 30.10.09 n. 23063; Cass. 15.3.01 n. 3787).

E’ quanto accaduto nel caso in discorso, risultando dalla sentenza impugnata che la seconda relazione tecnica, redatta da un collegio di consulenti, ha motivatamente escluso una qualche correlazione fra mansioni e ambiente lavorativo da un lato e patologia coronarica dall’altro.

Ha altresì evidenziato la preesistenza, nel caso dell’odierno ricorrente, di vari fattori di rischio all’origine dello svilupparsi della patologia predetta, di carattere multifattoriale (familiarità per malattie vascolari, tabagismo fino al 1995, ipertensione arteriosa, ipercolesterolemia).

Ha altresì aggiunto che nessuno degli episodi acuti sofferti da G.C. si è verificato in connessione con l’attività lavorativa e le mansioni affidategli (che non comportavano sforzi pesanti), mansioni che – anzi – erano state ripetutamente giudicate compatibili con il suo stato di salute.

In tal modo la sentenza, facendo proprie le argomentazioni del secondo elaborato tecnico, ha motivatamente escluso che lo stress lavoro-correlato di cui parlava il primo consulente avesse avuto un’incidenza concausale sull’insorgere e sul manifestarsi della patologia dell’odierno ricorrente.

Ogni contraria valutazione esposta in ricorso si risolve in un mero dissenso diagnostico, che non attiene a vizi del processo logico-formale, ma si traduce in un’inammissibile critica del convincimento del giudice (giurisprudenza consolidata: v., ex aliis, Cass. n. 26558/11; Cass. 29.4.09 n. 9988 e 3.4.08 n. 8654).

Inoltre, la prima consulenza si era basata su un dato storico movimentazione di carichi pesanti da parte del ricorrente ed elevate temperature nell’ambiente di lavoro – che, invece, la Corte territoriale ha motivatamente escluso in base alle risultanze testimoniali, che non possono essere diversamente apprezzate in sede di legittimità.

4- Le considerazioni che precedono rendono conto dell’insussistenza d’una efficacia anche soltanto concausale dell’ambiente lavorativo e delle mansioni espletate dal ricorrente e, quindi, importano l’infondatezza del secondo e del terzo motivo di ricorso.

Nè al ricorrente valga invocare il principio di ragionevole certezza scientifica sul nesso di (con)causalità, poichè il suo ipotetico mancato raggiungimento nuoce alla parte (il lavoratore, nella vicenda in esame) onerata della prova relativa.

5- Anche il quinto motivo è infondato perchè l’espressa negazione, sotto ogni profilo, d’un contributo concausale delle condizioni di lavoro allo sviluppo della patologia del ricorrente (secondo quanto affermato dai giudici di merito) esclude di per sè che le assenze possano essere detratte dal calcolo del termine di comporto.

6- In conclusione, il ricorso è da rigettarsi.

Le spese del giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.

PQM

P.Q.M.

La Corte:

rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente a pagare le spese del giudizio di legittimità, liquidate per ciascuna controricorrente in Euro 3.600,00 di cui Euro 100,00 per esborsi ed Euro 3.500,00 per compensi professionali, oltre al 15% di spese generali e agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, come modificato dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 13 settembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 21 dicembre 2016

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