Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26462 del 29/09/2021
Cassazione civile sez. lav., 29/09/2021, (ud. 28/04/2021, dep. 29/09/2021), n.26462
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. TRIA Lucia – Presidente –
Dott. LORITO Matilde – Consigliere –
Dott. LEONE Margherita Maria – Consigliere –
Dott. PONTERIO Carla – Consigliere –
Dott. PICCONE Valeria – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 3362-2020 proposto da:
O.S., domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR presso LA CANCELLERIA
DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso
dall’avvocato GABRIELLA BANDA, (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’INTERNO, – Commissione Territoriale per il
Riconoscimento della Protezione Internazionale presso la Prefettura
– Ufficio Territoriale del Governo di Torino, in persona del
Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall’AVVOCATURA
GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia ex lege in ROMA,
alla VIA DEI PORTOGHESI n. 12;
– resistente con mandato –
avverso l’ordinanza del TRIBUNALE di TORINO, depositata il 07/11/2016
R.G.N. 15473/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
28/04/2021 dal Consigliere Dott. VALERIA PICCONE.
Fatto
RILEVATO
CHE:
– O.S. propone ricorso per cassazione avverso la sentenza del Tribunale di Torino depositata il 7 novembre 2016, di reiezione della sua domanda per il riconoscimento della protezione internazionale e della protezione umanitaria;
– dall’esame della decisione impugnata emerge che a sostegno della domanda il richiedente aveva allegato di aver lasciato il Gambia in quanto accusato di furto e, arrestato ed imprigionato, sarebbe riuscito a fuggire;
– il ricorso è affidato a due motivi;
– il Ministero dell’Interno ha presentato memoria al fine della eventuale partecipazione all’udienza ex art. 370 c.p.c., comma 1.
Diritto
CONSIDERATO
CHE:
– con il primo motivo si chiede la restituzione in termini per la proposizione del ricorso;
– con il secondo motivo si deduce la nullità del provvedimento impugnato sotto diversi profili;
– preliminarmente, va rilevata l’inammissibilità del ricorso, essendo stato proposto tardivamente, oltre il termine di trenta giorni, decorrente dalla comunicazione del decreto del Tribunale, previsto dal D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 35-bis (Cfr. fra le altre, Cass. n. 622 dei 2020);
– non può trovare accoglimento l’istanza di rimessione in termine della parte, fondata su una asserita difficoltà di comunicazione con la parte e rispetto a tale dichiarazione il difensore della parte non presenta alcun carattere di terzietà né la genericità del rilievo può assumere rilevanza in questo contesto;
– in giurisprudenza e’, infatti, consolidato l’orientamento per cui la remissione in termini, applicabile anche rispetto all’impugnazione delle pronunce giudiziali, può essere ammessa solo ove l’impedimento che non ha consentito di dare corso tempestivamente all’attività richiesta abbia i “caratteri dell’assolutezza e non della mera difficoltà” (Cass., S.U., 12 febbraio 2019, n. 4135; Cass. 6 luglio 2018, n. 17729);
– il ricorso va, pertanto, dichiarato inammissibile;
– nulla per le spese avendo il Ministero esclusivamente presentato memoria al fine della eventuale partecipazione all’udienza ex art. 370 c.p.c., comma 1;
– sussistono i presupposti processuali perché la parte ricorrente versi – ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater- un ulteriore importo a titolo contributo unificato pari a quello previsto per la proposizione dell’impugnazione, se dovuto.
PQM
La Corte dichiara il ricorso inammissibile.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto che sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.
Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 28 aprile 2021.
Depositato in Cancelleria il 29 settembre 2021