Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26462 del 17/10/2019

Cassazione civile sez. lav., 17/10/2019, (ud. 11/07/2019, dep. 17/10/2019), n.26462

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NOBILE Vittorio – Presidente –

Dott. RAIMONDI Guido – Consigliere –

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –

Dott. BLASUTTO Daniela – Consigliere –

Dott. PAGETTA Antonella – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 19338-2016 proposto da:

POSTE ITALIANE S.P.A. C.F. (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE

EUROPA 190, presso la sede della Società, (Avvocato ROBERTA

AIAZZI), rappresentata e difesa dall’avvocato ROSSANA CATALDI;

– ricorrente –

contro

D.R., T.G., elettivamente domiciliati in ROMA,

PIAZZALE CLODIO 56, presso lo studio dell’avvocato FABRIZIO CASELLA,

rappresentati e difesi dall’avvocato ANGELO GIOACCHINO MARIA

PAGLIARELLO;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 40/2016 della CORTE D’APPELLO di TORINO,

depositata il 03/02/2016, R. G. N. 210/2015.

Fatto

RILEVATO

1. Che con sentenza n. 40/2016 la Corte di appello di Torino ha confermato la decisione di primo grado con la quale era stata respinta la domanda di Poste Italiane s.p.a. intesa all’accertamento della legittimità della sanzione disciplinare di sospensione dal servizio e

dalla retribuzione per cinque giorni irrogata nei confronti dei dipendenti D.R. e T.G. sulla base di contestazione che addebitava agli stessi il rifiuto a presentare la documentazione necessaria per il rilascio del tesserino per le notifiche al fine dell’espletamento delle mansioni di messo notificatore, oggetto del servizio di notificazione delle cartelle e degli altri documenti esattoriali che Poste Italiane si era aggiudicato in esito a gara indetta da Equitalia;

1.1. che, in particolare, il giudice di appello ha convenuto con il giudice di prime cure in ordine alla preclusione nascente da precedente giudicato inter partes con il quale era stata respinta la domanda, di contenuto identico salvo il riferimento a precedente gara con Equitalia, avanzata da Poste;

1.2. che ha rideterminato l’importo del contributo unificato dovuto dal ricorrente sulla considerazione del valore indeterminabile della controversia in ragione dell’incidenza che la sanzione disciplinare può esplicare sullo status di lavoratore;

2. che per la cassazione della decisione ha proposto ricorso Poste Italiane s.p.a. sulla base di tre motivi; gli intimati hanno resistito con controricorso illustrato con memoria depositata in data 5.7.2019.

Diritto

CONSIDERATO

1. Che preliminarmente deve darsi atto della tardività della memoria dei controricorrenti depositata oltre il termine di dieci giorni prima alla data dell’adunanza camerale, prescritto dall’art. 380- bis.1. c.p.c.;

2. che con il primo motivo parte ricorrente deduce violazione falsa applicazione di norme di diritto;

3. che con il secondo motivo deduce omesso esame di un fatto decisivo e controverso per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti;

4. che preliminarmente deve essere rilevata la tardività del ricorso per cassazione notificato a mezzo p.e.c. il 4 agosto 2016, data cadente di giovedì e, quindi, oltre il termine semestrale di impugnazione decorrente dalla pubblicazione della sentenza impugnata, non notificata, avvenuta in data 3.2.2016;

4.1. che, infatti, in ragione della data di instaurazione del giudizio di primo grado (anno 2013), successiva al 4 luglio 2009, trova applicazione, ai sensi della L. n. 69 del 2009, art. 58, comma 1, la modifica introdotta dall’art. 46, comma 17, legge cit. che ha abbreviato in sei mesi il termine di proposizione delle impugnazioni ex art. 327 c.p.c. (Cass. ord. n. 19969 del 2015,n. 17060 del 2012);

4.2. che il computo del termine di decadenza dall’impugnazione ex art. 327 c.p.c. è operato, ai sensi dell’art. 155 c.p.c., comma 2 e art. 2963 c.c., comma 4, non “ex numero” bensì “ex nominatione dierum”, sicchè, indipendentemente dall’effettivo numero dei giorni compresi nel periodo, il termine scade allo spirare della mezzanotte del giorno del mese corrispondente a quello in cui il termine ha cominciato a decorrere (Cass. n. 13546 del 2018, Cass. n. 17313 del 2015);

4.3. che nella specie alcun rilievo assume la sospensione feriale dei termini processuali, in quanto, come ripetutamente affermato da questa Corte, l’esclusione delle controversie di lavoro dalla sospensione feriale dei termini processuali, a norma della L. 7 ottobre 1969, n. 742, art. 3 e del R.D. 30 gennaio 1941, n. 12, art. 92, trova applicazione anche con riferimento ai giudizi di Cassazione (cfr., ex plurimis, Cass. Sez. Un. 749 del 2007, Cass. n. 10452 del 2006, Cass. n. 820 del 2006, Cass. n. 20732 del 2004, Cass. n. 5015 del 2002);

4.4. che la rilevata tardività dell’impugnazione assorbe gli ulteriori profili di inammissibilità comunque presenti nel ricorso per cassazione, derivanti dalle modalità di articolazione dei motivi i quali si connotano per la mescolanza tra denunzia di errore di diritto, neppur compiutamente individuato mediante la indicazione delle norme asseritamente violate, e vizio di motivazione dedotto in termini non conformi all’attuale configurazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, per la dirimente considerazione che non viene trascritto il contenuto degli atti alla base delle censure e neppure indicata la sede di relativa produzione nelle fasi di merito, come, invece, prescritto (Cass. Sez. Un. 8053 del 2014);

5. che alla inammissibilità del ricorso segue il regolamento delle spese di lite secondo soccombenza;

6. che sussistono i presupposti per l’applicabilità del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite che liquida in Euro 4.000,00 per compensi professionali, Euro 200,00 per esborsi, oltre spese forfettarie nella misura del 15% e accessori come per legge. Con distrazione.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 11 luglio 2019.

Depositato in Cancelleria il 17 ottobre 2019

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