Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26462 del 09/12/2011

Cassazione civile sez. VI, 09/12/2011, (ud. 15/11/2011, dep. 09/12/2011), n.26462

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PREDEN Roberto – Presidente –

Dott. AMENDOLA Adelaide – Consigliere –

Dott. GIACALONE Giovanni – Consigliere –

Dott. DE STEFANO Franco – rel. Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 20812-2010 proposto da:

C.G. (OMISSIS), elettivamente domiciliato

in ROMA, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso

dall’avv. CALCAGNO MARCELLO, giusta mandato a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

A.C.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 2441/2010 del TRIBUNALE di GENOVA del

10.6.2010, depositata il 17/06/2010;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

15/11/2011 dal Consigliere Relatore Dott. FRANCO DE STEFANO.

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. ROSARIO

GIOVANNI RUSSO.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. E’ stata depositata in cancelleria la seguente relazione ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ., regolarmente comunicata al pubblico ministero e notificata ai difensori delle parti:

“1. – C.G. ricorre per la cassazione della sentenza n. 2441/10 del 17.6.10 del tribunale di Genova, con cui è stato respinto l’appello da lui proposto avverso la sentenza del giudice di pace di quella città, di mera declinatoria della competenza sia sulla domanda principale proposta dal medesimo C., che sulla riconvenzionale dispiegata dalla convenuta A.C., in considerazione del valore della seconda.

L’intimata non deposita controricorso.

2. – Il ricorso può essere trattato in camera di consiglio – ai sensi degli artt. 375, 376 e 380-bis cod. proc. civ., essendo oltretutto soggetto alla disciplina dell’art. 360-bis cod. proc. civ. (inserito dalla L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 47, comma 1, lett. a) – per essere ivi accolto per manifesta fondatezza, alla stregua delle considerazioni che seguono.

3. – Il C. censura la gravata sentenza, prima di ogni altra cosa e adducendo vizio di violazione di legge (artt. 46, 353 e 354 cod. proc. civ.), per non avere questa deciso il merito del gravame pur dopo avere rigettato il motivo di appello relativo all’incompetenza, pur in presenza di altri motivi di doglianza anche sul merito delle pretese azionate; solo in subordine, il ricorrente lamenta ulteriormente due vizi di violazione di legge (entrambi in riferimento all’art. 36 c.p.c., e art. 40 c.p.c., comma 6), sia per la scorrettezza della rimessione dell’intera controversia al giudice superiore dinanzi ad una riconvenzionale non fondata sull’accertamento dei medesimi fatti (costitutivi, ovvero impeditivi, modificativi od estintivi), sia per l’erroneità della ritenuta connessione.

4. – Il primo motivo di ricorso – superandosi l’erroneità della definizione del vizio denunziato (di violazione di legge), per l’agevole possibilità di riqualificarlo come vizio di nullità della sentenza, alla stregua del tenore letterale delle argomentazioni sviluppate – è manifestamente fondato: la giurisprudenza di questa Corte è consolidata nel senso di ritenere che anche quando – come nel caso di specie – sia infondata la doglianza, mossa con l’appello, circa la declinatoria di competenza del giudice di pace, il tribunale è investito dell’esame del merito della controversia, quale giudice dell’appello ed in conseguenza del normale effetto devolutivo proprio di tale impugnazione, restando escluso sia che la pronuncia sul merito possa considerarsi come resa dal tribunale stesso in primo grado, sia che al rigetto dell’appello sul motivo afferente alla competenza debba seguire la rimessione delle parti avanti allo stesso tribunale quale giudice competente affinchè la controversia venga decisa in primo grado (oltre a Cass. 22 settembre 2006, n. 20636, richiamata dall’odierno ricorrente, si vedano Cass. 5 giugno 2007, n. 13083 e Cass. 6 luglio 2010, n. 15853).

5. – Nella fattispecie in esame, non è in questa sede contestata in via principale – ma solo in via subordinata – la declaratoria di competenza in quanto tale, ma soltanto appunto la scorrettezza della mancata disamina del merito del gravame – da parte del giudice di quest’ultimo – una volta confermata l’incompetenza del primo giudice:

pertanto, la gravata sentenza ha malamente applicato i principi in materia ed il primo motivo si palesa fondato, con assorbimento degli altri e necessità di cassare la sentenza gravata, con rinvio al medesimo tribunale, ma in persona di diverso giudicante, affinchè esamini gli altri motivi dell’appello proposto da C. G. avverso la sentenza n. 9099/08 del giudice di pace di Genova resa nei confronti anche di A.C..

6. – Si propone pertanto l’accoglimento del primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri”.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

2. Non sono state presentate conclusioni scritte, nè memorie, nè alcuna delle parti ha chiesto di essere ascoltata in camera di consiglio.

3. A seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella camera di consiglio, ritiene il Collegio di condividere i motivi in fatto e in diritto esposti nella sopra trascritta relazione, il cui contenuto fa quindi proprio, del resto nessuna obiezione avendo alla stessa mosso le parti. Anzi, corrispondendo il principio ivi richiamato ad un orientamento giurisprudenziale assolutamente consolidato (si veda, per tutte, Cass. 22 novembre 2010, n. 22958, specialmente al paragrafo 3.5, alla cui ampia disamina dei rapporti tra giudice di primo e secondo grado va fatto opportuno riferimento), reputa opportuno che esso sia ribadito anche ai sensi dell’art. 360-bis c.p.c., n. 1, con affermazione del seguente principio di diritto: se il giudice adito quale giudice di appello, in merito alla sentenza impugnata per erronea declaratoria di competenza, coincide con il giudice esattamente competente per il giudizio di primo grado (come nella fattispecie in cui il tribunale non solo costituisca giudice di appello in relazione alla sentenza del giudice di pace – incompetente, ma anche giudice di primo grado secondo le regole della competenza se correttamente applicate), in questo caso tale giudice deve decidere non solo in merito all’incompetenza del primo giudice, ma nel merito quale giudice di primo grado, per evidenti ragioni di economia processuale, purchè vi sia stata già con l’atto di citazione in tal senso un’espressa richiesta, con conseguente regolare contraddittorio sul punto.

4. Pertanto, ai sensi degli artt. 380-bis e 385 cod. proc. civ., il ricorso va accolto, con cassazione della gravata sentenza e rinvio al medesimo tribunale, ma in persona di diverso giudicante, anche per le spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri;

cassa la gravata sentenza e rinvia al Tribunale di Genova, in persona di diverso giudicante, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della sesta sezione civile, il 15 novembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 9 dicembre 2011

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA