Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26461 del 20/12/2016


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Cassazione civile, sez. VI, 20/12/2016, (ud. 26/10/2016, dep.20/12/2016),  n. 26461

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 353-2015 proposto da:

R.F., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA A. BERTOLONI

55, presso lo studio dell’avvocato FILIPPO MARIA CORBO’, che lo

rappresenta e difende giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GINERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– resistente –

avverso la sentenza n. 527/4/2013 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di ROMA, emessa il 19/09/2013 e depositata il 18/12/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

26/10/2016 dal Consigliere Relatore Dott. ROBERTO GIOVANNI CONTI.

Fatto

IN FATTO E IN DIRITTO

R.F., esercente l’attività di commercialista, ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo contro la sentenza resa dalla CTR del Lazio meglio indicata in epigrafe che, confermando la sentenza di primo grado, ha rigettato il ricorso del contribuente contro il silenzio rifiuto relativo all’istanza di rimborso avanzata dal contribuente per IRAP corrisposta nell’anno 2006.

L’Agenzia della entrate non si è costituita.

Il procedimento può essere definito con motivazione semplificata.

La censura proposta dalla parte contribuente, con la quale si prospetta la violazione del D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 2, comma 1 e comma 3, lett. c), è infondata.

La CTR ha ritenuto l’esistenza dei presupposti utili ai fini della debenza dell’IRAP a carico del contribuente valorizzando i compensi corrisposti a terzi per Euro 50.000,00 nell’anno in esame, rapportati al valore dei compensi ritratti dal contribuente. Il giudice di appello ha considerato a tal fine l’assenza di prova, che avrebbe dovuto fornire il contribuente, in ordine al contenuto delle prestazioni che avrebbe consentito di valutare “…se tali attività, pure svolte con attività autonoma da parte dei prestatori, possa o meno avere avuto influenza sul cospicuo reddito percepito, che richiede evidentemente anche una adeguata attività lavorativa, per come descritto”. Ha ancora aggiunto che il giudice di primo grado aveva errato nel non rilevare “…che non era sta fornita la prova di tutti i presupposti del richiesto rimborso, specie quanto ai cospicui compensi a terzi ed alle alte spese di gestione dell’immobile”.

Orbene, la CTR non ha violato la previsione normativa posta a base della censura.

Ed invero, va rammentato che secondo le Sezioni Unite di questa Corte – sentenza n. 9451/2016 e Cass. S.U. – “con riguardo al presupposto dell’IRAP, il requisito dell’autonoma organizzazione, previsto dal D.Lgs. 15 settembre 1997, n. 446, art. 2, il cui accertamento spetta al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato, ricorre quando il contribuente: a) sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell’organizzazione e non sia, quindi, inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse; b) impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l’id quod plerumque accidit, il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività in assenza di organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui che superi la soglia dell’impiego di un collaboratore che esplichi mansioni di segreteria ovvero meramente esecutive”. Le stesse Sezioni Unite hanno ribadito, condividendo l’indirizzo espresso da questa Sezione tributaria con la sentenza n.3676/2007, che costituisce onere del contribuente che chieda il rimborso dell’imposta asseritamente non dovuta dare la prova dell’assenza delle condizioni suelencate.

Orbene, a tali principi si è in definitiva attenuto il giudice di merito che, a fronte di ritenuti elevati compensi a terzi da parte del professionista- che lo stesso ricorrente ha documentato producendo fatture dalle quali risultano prestazioni rese in base a contratti risalenti ad anni precedenti a quello in contestazione-, ha ritenuto che il predetto non avesse fornito la prova della loro irrilevanza ai fini del riconoscimento del requisito dell’autonoma organizzazione, parimenti esplicitando che le modalità di pagamento di tali compensi, rifatturati dal contribuente ai prestatori di servizi, non potevano di per sè rappresentare un elemento idoneo ad escluderne la rilevanza ai fini dell’IRAP. Nessun errore in diritto può dunque individuarsi nella sentenza impugnata.

Il ricorso va quindi rigettato. Nulla sulle spese.

PQM

La Corte, visti gli artt.375 e 380 bis c.p.c..

Rigetta il ricorso. Nulla sulle spese.

Dà atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1 bis del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della sesta sezione civile, il 26 ottobre 2016.

Depositato in Cancelleria il 20 dicembre 2016

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