Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26461 del 20/11/2020

Cassazione civile sez. trib., 20/11/2020, (ud. 02/07/2020, dep. 20/11/2020), n.26461

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – Consigliere –

Dott. STALLA Giacomo – rel. Consigliere –

Dott. MONDINI Antonio – Consigliere –

Dott. CAVALLARI Dario – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 16077-2015 proposto da:

C.M., elettivamente domiciliato in ROMA VIALE GIULIO

CESARE 151, presso lo studio dell’avvocato MOCAVINI MARCO, che lo

rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;

EQUITALIA SUD SPA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA G. P. DA

PALESTRINA, 19, presso lo studio dell’avvocato D.S.S.,

che lo rappresenta e difende;

– controricorrenti –

e contro

AGENZIA DELLE.ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE III ROMA;

– intimato –

avverso la sentenza n. 7765/2014 della COMM. TRIB. REG. di ROMA,

depositata il 18/12/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

02/0772020 dal Consigliere Dott. STALLA GIACOMO MARIA.

 

Fatto

RILEVATO

Che:

p. 1. C.M. propone due motivi di ricorso per la cassazione della sentenza n. 7765/VI/14 del 18.12.14, con la quale la commissione tributaria regionale del Lazio (in riforma della prima decisione che lo aveva rigettato nel merito) ha dichiarato inammissibile il ricorso introduttivo da lui proposto contro l’avvenuta iscrizione, in data 28 gennaio 2013, di ipoteca su un suo immobile sito in Roma e le prodromiche cartelle di pagamento per Irpef ed altro.

La commissione tributaria regionale, in particolare, ha ritenuto che: l’appello del contribuente fosse una mera riproposizione del ricorso iniziale; – quest’ultimo fosse inammissibile perchè proposto (22 aprile 2013) ben oltre il termine di 60 giorni di cui al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 21 decorrente dalla notificazione dell’ultima cartella n. (OMISSIS) (22 febbraio 2012).

Resistono con controricorso tanto Equitalia Sud spa, quanto l’agenzia delle entrate.

Il ricorrente ha depositato memoria.

p. 2.1 Con il primo motivo di ricorso si lamenta “violazione di legge e/o falsa applicazione di legge per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5”. Ciò per non avere la Commissione Tributaria Regionale considerato: – la nullità della notifica delle cartelle in quanto eseguita direttamente a mezzo del servizio postale dall’agente della riscossione; – la mancata prova dell’avvenuta notifica delle cartelle, stante la mancata produzione ovvero esibizione in giudizio delle cartelle stesse, quanto soltanto delle cartoline di ritorno dei plichi AR; – l’assenza invalidante di relata di notificazione ex art. 149 c.p.c.; l’avvenuta prescrizione di almeno parte dei crediti portati dalle cartelle di più risalente notificazione; – l’esatto importo della sanzione dovuta e la non spettanza delle maggiorazioni L. n. 689 del 1981, ex art. 27.

p. 2.2 II motivo è fondato sotto il solo aspetto del mancato accertamento della dedotta prescrizione dei crediti portati dalle cartelle di più risalente notificazione.

Quanto alle modalità notificatorie, è indirizzo interpretativo pacifico, incentrato sul disposto del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, che la notificazione della cartella di pagamento possa essere eseguita direttamente dall’agente della riscossione nelle forme del servizio postale ordinario; nel qual caso si applica la disciplina della posta raccomandata propria di tale servizio e non quella, relativa alle notificazioni a mezzo posta, desumibile dagli artt. 139 c.p.c. e ss. e L. n. 890 del 1982.

La giurisprudenza di legittimità non ha mancato di osservare che, ferma restando la conformità alla legge di questa modalità di notificazione, non è conseguentemente previsto che quest’ultima sia assistita dalla redazione da parte dell’agente postale di una relata di notifica, essendo allo scopo (necessario e) sufficiente l’avviso di ricevimento: (Cass.n. 16949/14 ed innumerevoli altre) “In tema di notificazione a mezzo del servizio postale della cartella esattoriale emessa per la riscossione di imposte o sanzioni amministrative, la notificazione può essere eseguita anche mediante invio, da parte dell’esattore, di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, nel qual caso si ha per avvenuta alla data indicata nell’avviso di ricevimento sottoscritto dal ricevente o dal consegnatario (nella specie, il portiere), senza necessità di redigere un’apposita relata di notifica, rispondendo tale soluzione al disposto di cui al D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 26, che prescrive l’onere per l’esattore di conservare per cinque anni la matrice o la copia della cartella con la relazione di notifica o l’avviso di ricevimento, in ragione della forma di notificazione prescelta.”

Parimenti non necessaria è la produzione da parte dell’agente della riscossione, in allegato all’avviso postale di ricevimento, della cartella notificata: “In tema di notifica della cartella esattoriale D.P.R. n. 602 del 1973, ex art. 26, comma 1, seconda parte, la prova del perfezionamento del procedimento di notificazione e della relativa data è assolta mediante la produzione dell’avviso di ricevimento, non essendo necessario che l’agente della riscossione produca la copia della cartella di pagamento, la quale, una volta pervenuta all’indirizzo del destinatario, deve ritenersi ritualmente consegnata a quest’ultimo, stante la presunzione di conoscenza di cui all’art. 1335 c.c., superabile solo se il medesimo provi di essersi trovato senza sua colpa nell’impossibilità di prenderne cognizione” (Cass.n. 15795/16; così Cass.n. 23902/17 ord. ed innumerevoli altre)

Non può poi sottacersi che la legittimità della notificazione diretta della cartella, a mezzo del servizio postale, da parte dell’agente per la riscossione è stata ravvisata anche dal giudice delle leggi, trovando “giustificazione nell’accentuato ruolo pubblicistico dell’agente per la riscossione, cui è delegato per legge l’esercizio di poteri pubblicistici funzionali alla riscossione delle entrate pubbliche” (C. Cost. sent. 175/18).

La censura in esame risulta conseguentemente inaccoglibile sia nella parte in cui lamenta l’irregolarità della notificazione delle cartelle protestando l’inesistenza di elementi non richiesti dalla legge, secondo quanto si è appena osservato; sia nella parte in cui intende suscitare una nuova valutazione fattuale delle modalità notificatorie, in realtà già svolta dal primo giudice con esiti recepiti anche dal secondo il quale, proprio sull’assunto dell’avvenuta regolare notificazione delle cartelle, ha infatti dichiarato inammissibile per tardività il ricorso introduttivo del contribuente (ratio decisoria, quest’ultima, che neppure viene direttamente e specificamente censurata nel ricorso per cassazione); sia, ancora, nella parte in cui vorrebbe far valere in questa sede determinati diritti (al riconteggio della sanzione ovvero all’espunzione di maggiorazioni ed aggi) in realtà suscettibili di essere fatti valere, appunto, soltanto con l’impugnazione tempestiva delle cartelle, siccome regolarmente notificate ad ogni utile effetto.

p. 2.3 Va però considerato che il contribuente aveva fin dal ricorso originario dedotto altresì (nella denegata ipotesi di ritenuta regolare notificazione delle cartelle) la prescrizione di alcuni crediti portati da cartelle notificate nel 2003 (anch’esse prodromiche all’iscrizione ipotecaria eseguita nel gennaio 2013 e qui opposta).

Su questo profilo (certamente decisivo in relazione a talune poste creditorie) è però mancato ogni esame da parte del giudice di merito, il quale si è limitato ad affermare la tardività del ricorso introduttivo rispetto alla data di notificazione dell’ultima cartella, là dove: – il ricorso doveva invece ritenersi tempestivo in relazione alla notificazione dell’iscrizione ipotecaria; – con esso il ricorrente aveva dedotto (tra il resto, e per l’ipotesi di ritenuta regolarità della notificazione delle cartelle) la parziale prescrizione siccome asseritamene maturatasi non “prima”, ma “dopo” la notificazione di talune cartelle (così da poter essere evidentemente opposta non con l’impugnazione delle cartelle stesse, bensì con quella del primo atto di recupero successivo).

Ne segue, sul punto, che la causa dovrà essere rinviata alla Commissione Tributaria Regionale la quale dovrà farsi carico dell’eccezione di prescrizione così opposta (coltivata dal contribuente anche in appello, come riferito dalla stessa sentenza impugnata), valutandone la fondatezza anche in ragione sia del termine di prescrizione (ordinario o breve) in concreto applicabile (secondo quanto stabilito da Cass.SSUU 23397/16, con richiamo alla natura del credito ed alla causa della definitività del suo accertamento), sia dell’eventuale emanazione medio tempore di validi atti interruttivi.

p. 3.1 Con il secondo motivo di ricorso si lamenta violazione o falsa applicazione dell’art. 345 c.p.c.. Per non avere la Commissione Tributaria Regionale considerato che Equitalia (rimasta contumace in primo grado) aveva fornito la prova della notificazione delle cartelle mediante documentazione inammissibilmente prodotta per la prima volta in appello.

p. 3.2 II motivo è destituito di fondamento.

In forza del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 58:

i. Il giudice d’appello non può disporre nuove prove, salvo che non le ritenga necessarie ai fini della decisione o che la parte dimostri di non averle potute fornire nel precedente grado di giudizio per causa ad essa non imputabile.

2. E’ fatta salva la facoltà delle parti di produrre nuovi documenti.

Si tratta di disposizione innumerevoli volte vagliata da questa corte di legittimità, la quale ha in proposito ripetutamente affermato che (Cass.n. 27774/17 ed altre): “In materia di produzione documentale in grado di appello nel processo tributario, alla luce del principio di specialità espresso dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 1, comma 2, – in forza del quale, nel rapporto fra norma processuale civile ordinaria e norma processuale tributaria, prevale quest’ultima – non trova applicazione la preclusione di cui all’art. 345 c.p.c., comma 3, (nel testo introdotto dalla L. n. 69 del 2009), essendo la materia regolata dal citato D.Lgs., art. 58, comma 2, che consente alle parti di produrre liberamente i documenti anche in sede di gravame, sebbene preesistenti al giudizio svoltosi in primo grado”.

Ed è proprio sulla base del principio di specialità che si è affermato, anche in relazione alla parte rimasta contumace in primo grado, che: “Nel processo tributario, poichè il D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 58 consente la produzione in appello di qualsiasi documento, la stessa può essere effettuata anche dalla parte rimasta contumace in primo grado, poichè il divieto posto dal detto decreto, art. 57 riguarda unicamente le eccezioni in senso stretto” (Cass. n. 29568/18 ord. ed altre; per una più recente applicazione: Cass. ord. n. 10311/20).

Con specifico riguardo agli atti di contenuto impositivo, si è poi stabilito che: “Nel processo tributario, la produzione di nuovi documenti in appello è generalmente ammessa ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 58, comma 2: tale principio opera anche nell’ipotesi di deposito in sede di gravame dell’atto impositivo notificato, trattandosi di mera difesa, volta a contrastare le ragioni poste a fondamento del ricorso originario, e non di eccezione in senso stretto, per la quale opera la preclusione di cui al detto decreto, art. 57.” (Cass.n. 8313/18).

Il disposto della norma in esame – evidentemente destinato ad operare indistintamente nei confronti di tutte le parti processuali e non soltanto di talune di esse – trova giustificazione nella specialità della materia tributaria (e del rito processuale preposto al suo accertamento) e nella natura prettamente documentale della pretesa impositiva; il che legittima, nella scelta del legislatore, la non totale convergenza rispetto alla disciplina generale del rito civile ordinario di cui all’art. 345 c.p.c., u.c..

Per altro verso, la produzione documentale in questione non poteva ritenersi inammissibile perchè asseritamente effettuata al fine di ampliare il tema decisionale di causa, dal momento che l’avvenuta notificazione delle cartelle (non impugnate dal contribuente) mirava a dimostrare l’inammissibilità del motivo di opposizione da quest’ultimo proposto circa l’invalidità dell’iscrizione ipotecaria per mancata notificazione della cartella e di altri atti prodromici (D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19, comma 3).

E’ evidente dallo stesso tenore del ricorso per cassazione come la produzione in appello degli avvisi di ricevimento delle cartelle debitamente notificate, e non opposte in tempo utile, fosse finalizzata a dimostrare l’infondatezza dell’eccezione di decadenza dedotta dal contribuente; si è in proposito osservato che: “Chi, replicando ad un’eccezione di decadenza, assuma di avere tempestivamente compiuto l’atto necessario ad evitarla, non solleva un’eccezione in senso stretto, ma svolge una mera difesa, come tale proponibile per la prima volta anche in appello, fermo restando che l’onere della relativa prova deve essere assolto nel rispetto delle preclusioni processuali” (Cass. n. 414/13, citata anche dalla CTR).

Neppure sotto questo profilo, pertanto, il giudice di appello avrebbe potuto ritenere inammissibile una produzione correlata, non ad una nuova domanda o eccezione, ma allo svolgimento di una mera difesa sempre consentita.

Il ricorso va dunque accolto limitatamente a quanto osservato sub p. 2.3, con la cassazione della sentenza sul punto e rinvio per nuovo esame alla Commissione Tributaria Regionale del Lazio in diversa composizione. Quest’ultima provvederà anche sulle spese del giudizio.

P.Q.M.

La Corte:

accoglie il ricorso limitatamente alla censura (primo motivo) relativa al mancato accertamento della prescrizione;

cassa la sentenza impugnata in relazione alla censura accolta e rinvia, anche per le spese, alla Commissione Tributaria Regionale del Lazio in diversa composizione.

Così deciso, nella camera di consiglio della quinta sezione civile, tenutasi con modalità da remoto secondo quanto disposto dal Primo Presidente con provvedimenti nn. 76 e 97/20, il 2 luglio 2020.

Depositato in Cancelleria il 20 novembre 2020

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