Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26461 del 17/10/2019

Cassazione civile sez. lav., 17/10/2019, (ud. 11/07/2019, dep. 17/10/2019), n.26461

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NOBILE Vittorio – Presidente –

Dott. RAIMONDI Guido – Consigliere –

Dott. ARIENZO Rosa – rel. Consigliere –

Dott. BLASUTTO Daniela – Consigliere –

Dott. PAGETTA Antonella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 22930-2015 proposto da:

SEVEL SOCIETA’ EUROPEA VEICOLI LEGGERI S.P.A., in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA,

PIAZZA CAVOUR 19, presso lo studio dell’avvocato RAFFAELE DE LUCA

TAMAJO, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati

GIACINTO FAVALLI e MARIO OTTONE CAMMARATA;

– ricorrente –

contro

M.G., F.O., elettivamente domiciliati in

ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI

CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall’avvocato TOMMASO CIERI;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 240/2015 della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA,

depositata il 19/03/2015, R. G. N. 1315/2013.

Fatto

RILEVATO

CHE:

1. la Corte d’appello di L’Aquila, con sentenza del 19.3.2015, respingeva il gravame proposto dalla s.p.a. SEVEL avverso la decisione del Tribunale di Lanciano che aveva accolto il ricorso di M.G. e F.O., riconoscendone l’inquadramento superiore nella 4 categoria CCNL metalmeccanici, in relazione alle mansioni di carrellisti, a far data dal luglio 2009, in forza dell’accordo aziendale del 21.4.2006 siglato dalla TNT Arvil s.r.l., il cui ramo d’azienda era da ultimo confluito nella Sevel Logistic s.r.l., e quindi nella Sevel s.p.a., società incorporante, con condanna di quest’ultima al pagamento delle correlate differenze retributive;

2. l’appellante censurava la sentenza di primo grado nella parte in cui aveva ritenuto applicabile tale accordo agli appellati, sostenendo che lo stesso potesse trovare applicazione esclusivamente nei confronti dei lavoratori che avessero maturato un’anzianità di servizio di otto anni alla data del 21.4.2006 (requisito non posseduto dagli appellati M. e F.), ma la Corte rilevava che il tenore letterale dell’accordo era nel senso di non fare riferimento agli anni di anzianità di servizio alla data dell’accordo, quanto alla maturata professionalità acquisita in un arco temporale non inferiore agli otto anni, rimanendo svincolato il parametro temporale dalla previsione di un termine finale di efficacia, diversamente dagli altri due impegni assunti dalla TNT Arvil nello stesso accordo, facenti riferimento espresso ai contratti “oggi in atto” ed ai passaggi di livello “alla data odierna”, ad ulteriore dimostrazione che la pattuizione in questione era svincolata dalla data dell’accordo. Nè, secondo la Corte, assumeva rilievo, in senso contrario, che quest’ultimo prevedesse un’attuazione diluita in quattro tranches con cadenza quadrimestrale, in quanto tali cadenze temporali erano tese ad assicurare una calibrata esecuzione dell’accordo, con modalità compatibili con le esigenze di bilancio della società datrice di lavoro;

3. quanto al diritto dei lavoratori all’inquadramento nella 4 categoria, la sua maturazione, con riguardo al raggiungimento degli otto anni richiesti poteva essere ravvisata fino alla data di efficacia del trasferimento di azienda dalla Sevel Logistic s.r.l. alla Sevel spa dal 1.9.2009. Sino a tale data poteva realizzarsi il diritto di cui all’accordo, dovendo aversi riguardo come termine ultimo alla stessa e non alle diverse date del 1.3.2009 o del 20 e 31.7.2009, di comunicazione del verbale di recesso dall’accordo sindacale del 21.4.2006, poichè il subentro nei rapporti giuridici della Sevel s.p.a., che aveva disdettato l’accordo de quo, poteva considerarsi avvenuto solo nel momento in cui il relativo contratto di fusione per incorporazione aveva avuto effetto, come risultava dalla comunicazione L. n. 428 del 1990, ex art. 47. Tale soluzione appariva in linea con le previsioni dell’art. 2112 c.c., comma 3 essendo il recesso dal contratto aziendale avvenuto non prima del momento in cui si erano realizzati gli effetti della incorporazione della Sevel Logistic s.r.l. nella Sevel s.p.a., in conformità a quanto previsto dall’art. 2504 bis c.c. (“La fusione ha effetto quando è stata eseguita l’ultima delle iscrizioni prescritte dall’art. 2504. Nella fusione mediante incorporazione può tuttavia essere stabilita una data successiva”);

4. considerato che gli appellati avevano svolto le mansioni di carrellista e conduttore di mezzi rispettivamente dal luglio e dall’agosto 2001, la Corte rilevava che alla data del 1.9.2009 i predetti aveva maturato il diritto, alla stregua del requisito temporale richiesto dall’accordo aziendale per l’inquadramento reclamato;

5. di tale decisione domanda la cassazione la Sevel s.p.a., affidando l’impugnazione a tre motivi, illustrati nella memoria depositata ai sensi dell’art. 380 bis. 1 c.p.c., cui resistono, con controricorso, il M. ed il F..

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1. con il primo motivo, la società denunzia falsa applicazione dell’accordo aziendale del 21.4.2006, sostenendo che sia errata l’interpretazione dell’accordo aziendale – in base al suo tenore letterale, prima che ad un criterio sistematico – laddove la Corte di L’Aquila ha ritenuto che non siano individuabili delimitazioni temporali per il conseguimento degli otto anni di servizio utili all’inquadramento nella categoria superiore e che non avrebbe avuto senso la specificazione, contenuta nell’ultimo capoverso dell’accordo in questione, secondo cui l’attuazione di tali previsioni dell’accordo sarebbe avvenuta in quattro tranches con scadenza quadrimestrale, con decorrenza dal giugno 2006, senza che l’accordo avesse avuto riguardo letteralmente a ragioni economiche che ne giustificassero tale scansione temporale;

1.1. l’attuazione diluita non costituiva circostanza dirimente per escludere la sussistenza di ogni delimitazione temporale per il riconoscimento del 4 livello, ed anzi la clausola, ove correttamente interpretata, non avrebbe consentito di ritenere maturato il diritto del M. e del F. al superiore inquadramento. Proprio la previsione di limiti temporali contenuta nei precedenti paragrafi dell’Accordo, riferiti agli Organici e Passaggi di livello, doveva ritenersi confermativa della correttezza della tesi propugnata dalla difesa della società, essendosi inteso valorizzare e cristallizzare la situazione in essere al momento della stipula dell’Accordo del 21.4.2006 e non al periodo successivo, come desumibile anche dal riferimento ai soggetti (carrellisti e conducenti mezzi) “che abbiano svolto tale attività in modo continuativo”, dovendo intendersi l’espressione come riferita a coloro che avessero già maturato la professionalità necessaria. La previsione di quattro tranches con decorrenza da giugno 2006, a distanza di qualche mese dalla sottoscrizione dell’accordo, non poteva significare altro che il beneficio era riferito ai lavoratori già in possesso del requisito degli otto anni di anzianità nella mansione, altrimenti si sarebbe giunti al paradosso di riconoscere l’inquadramento ivi previsto anche a chi non avesse ancora maturato gli otto anni di professionalità nelle mansioni;

1.2. secondo la società, l’interpretazione corretta dell’accordo, in base ai criteri ermeneutici normativamente previsti, doveva indurre a ritenere che i lavoratori, assunti nel luglio e nell’agosto 2001, non avessero maturato al 21.4.2006 neanche cinque anni di anzianità nelle mansioni indicate e non avessero raggiunto gli otto anni richiesti neppure alla scadenza delle quattro tranches, nel giugno 2007;

2. la ricorrente deduce, con il secondo motivo, omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, sostenendo che il termine iniziale di efficacia del recesso dall’accordo del 21.4.2006 non poteva essere individuato in quello della fusione per incorporazione della Sevel Logistic in Sevel s.p.a., ma nella data di effettiva disdetta verbale dell’accordo aziendale del 1.3.2009 e che anche il riferimento all’art. 2112 c.c. contenuto in sentenza confermava la fondatezza della tesi sostenuta da essa ricorrente;

3. con il terzo motivo, la SEVEL s.p.a. ascrive alla decisione impugnata ancora omesso esame circa il recesso del 21.11.2011 da parte di tutte le società del Gruppo Fiat e del Gruppo Fiat Industriale, tra cui anche la Sevel s.p.a., con decorrenza dal 1.1.2012, da tutti i contratti applicati nei rispettivi Gruppi e da tutti i contratti e accordi aziendali e territoriali vigenti, compresi quelli contenenti la clausola di rinnovo automatico alla scadenza, sostenendo che l’accordo de quo non era stata mai applicato dalla Sevel, con conseguente venir meno della sua efficacia. Aggiunge il rilievo che la sentenza nulla abbia statuito al riguardo, con conseguente vizio di motivazione;

4. in tema di ricorso per cassazione, l’erronea indicazione della norma processuale violata nella rubrica del motivo non determina “ex se” l’inammissibilità di questo se la Corte possa agevolmente procedere alla corretta qualificazione giuridica del vizio denunciato sulla base delle argomentazioni giuridiche ed in fatto svolte dal ricorrente a fondamento della censura, in quanto la configurazione formale della rubrica del motivo non ha contenuto vincolante, ma è solo l’esposizione delle ragioni di diritto della impugnazione che chiarisce e qualifica, sotto il profilo giuridico, il contenuto della censura (cfr. Cass. 23.5.2018 n. 12690, Cass.3.8.2012 n. 14026, Cass. 30.3.2007 n. 7981, Cass. 5.4.2006 n. 7882)

4.1 nella fattispecie esaminata, in rubrica non viene dedotta violazione di legge e non vengono indicati i criteri ermeneutici violati, con riferimento agli artt. 1362 c.c. e ss., tuttavia nel corpo del motivo si fa riferimento al criterio letterale ed a quello dell’interpretazione sistematica dell’atto, che sarebbero stati violati e la cui corretta applicazione non avrebbe potuto condurre al risultato interpretativo raggiunto;

4.2. alla stregua di una complessiva valutazione del tenore del ricorso, deve rilevarsi che risulta essere stata censurata l’interpretazione dell’accordo sindacale – di cui trascrive l’intero testo e non solo la parte di interesse, richiamandosene la sede di deposito nei fascicoli di parte di primo grado, al fine di consentirne l’agevole rinvenimento – eseguita dalla Corte del merito, laddove si contesta l’erronea applicazione del criterio ermeneutico letterale, prima ancora di quello sistematico;

4.3. questa Corte ha più volte affermato che, nel processo di interpretazione negoziale, va ricostruita la comune volontà dei contraenti sulla scorta di due elementi principali, ovvero il senso letterale delle espressioni usate e la ratio del precetto contrattuale (tra le altre: Cass. n. 5102 del 2015; Cass. n. 12389 del 2003; Cass. n. 6484 del 1994; Cass. n. 5528 del 1981). Quanto al primo elemento, relativo al senso letterale delle parole e delle espressioni utilizzate nel contratto, esso rappresenta il primo e principale strumento esegetico, con la conseguente preclusione del ricorso ad altri criteri interpretativi, quando la comune volontà delle parti emerga in modo certo ed immediato dalle espressioni adoperate e sia talmente chiara da precludere la ricerca di una volontà diversa (cfr., ex plurimis, Cass. n. 4347 del 2015; Cass. n. 110 del 2013; Cassa n. 4176 del 2007; Cass. n. 28479 del 2005 e, da ultimo, Cass. 28.10.2016 n. 21888). Il criterio non muta nel caso dell’interpretazione di un contratto collettivo per cui si è affermato il principio che “ove il giudice di merito abbia ritenuto che il senso letterale delle espressioni impiegate dagli stipulanti riveli con chiarezza e univocità la loro volontà comune, cosicchè non sussistano residue ragioni di divergenza tra il tenore letterale del negozio e l’intento effettivo dei contraenti, l’operazione ermeneutica deve ritenersi utilmente compiuta senza necessità di far ricorso ai criteri interpretativi sussidiari, il cui intervento si giustifica solo nel caso in cui siano insufficienti i criteri principali” (in termini: Cass. n. 19357 del 2013). Anche laddove l’interpretazione letterale non conduca a siffatti esiti decisivi e preclusivi, o per l’intrinseca equivocità delle espressioni utilizzate o perchè incoerente con ulteriori ed esterni indici rivelatori della volontà delle parti (cfr. Cass. n. 25840 del 2014), non v’è dubbio che il giudice del merito non possa prescindere dall’esame del testo dell’accordo, trattandosi del passaggio “prioritario” nel processo ermeneutico (tra le altre v. Cass. n. 5595 e 21243 del 2014), avendo egli il potere-dovere di stabilire se la comune intenzione delle parti risulti in modo certo ed immediato dalla dizione letterale del contratto (cfr. in termini Cass. 21888/2016, con richiamo a Cass. n. 12360 del 2014, che richiama Cass. 511 del 1984);

4.4. va anche aggiunto che, in sede di ricorso per cassazione, per quanto concerne l’interpretazione dei contratti, le censure non possano risolversi nella mera contrapposizione tra l’interpretazione propugnata dal ricorrente e quella accolta nella sentenza impugnata, poichè quest’ultima non deve essere l’unica astrattamente possibile, ma solo una delle plausibili interpretazioni, sicchè, quando di una clausola contrattuale sono possibili due o più interpretazioni, non è consentito, alla parte che abbia proposto l’interpretazione poi disattesa dal giudice di merito, dolersi in sede di legittimità del fatto che sia stata privilegiata l’altra (cfr. Cass. 28.11.2017 n. 28319, Cass. 27.6.2018 n. 16987; in senso analogo Cass. 17.3.2014 n. 6125, Cass. 20.11.2009 n. 24539, parimenti Cass. 15.11.2017 n. 27136, id. Cass. 22.06.2017 n. 15471). La denuncia della violazione delle regole di ermeneutica esige una specifica indicazione dei canoni in concreto inosservati e del modo attraverso il quale si è realizzata la violazione, mentre la denunzia del vizio di motivazione implica la puntualizzazione dell’obiettiva deficienza e contraddittorietà del ragionamento svolto dal giudice del merito; nessuna delle due censure può, invece, risolversi in una critica del risultato interpretativo raggiunto dal giudice, che si sostanzi nella mera contrapposizione di una differente interpretazione;

4.5. nella motivazione della sentenza impugnata non è chiaro come il giudice del gravame abbia proceduto per ricercare quale fosse la comune volontà delle parti collettive: in particolare, non viene esaurientemente spiegato come possa attribuirsi all’espressione “maturata professionalità acquisita in un arco temporale non inferiore agli otto anni” ed a quella “che abbiano svolto tale attività in modo continuativo” nonchè alla prevista attuazione – “quanto sopra verrà attuato in quattro tranche con scadenza quadrimestrale con decorrenza giugno 2006” – il significato attribuito alle stesse, non facendosi nella sentenza neanche cenno ad una eventualmente ritenuta equivocità della clausola che imponesse il ricorso ad ulteriori canoni ermeneutici. La pronuncia della Corte distrettuale appare intrinsecamente poco chiara e per certi versi contraddittoria laddove trae dal contenuto dell’accordo il riferimento ad esigenze di bilancio in realtà non richiamate nel testo come riprodotto ed esaminato dallo stesso Collegio di gravame, sì che le ulteriori argomentazioni che si leggono come confermative dell’interpretazione offerta in realtà appaiono insufficienti a sorreggere il decisum;

4.6. in particolare, non si chiarisce come, sulla base della sola interpretazione letterale anche della ulteriore clausola prevedente l’attuazione in quattro tranches con scadenza quadrimestrale, con decorrenza giugno 2006, senza ulteriore indicazione circa la non necessaria consecutività dei quadrimestri, si sia ritenuta come legittimata dalla lettura del testo contrattuale l’acquisizione del diritto anche a notevole distanza dalla scadenza dell’ultimo quadrimestre, laddove peraltro il testo dell’accordo era riferito ad un’attuazione di quanto previsto in relazione all’acquisizione del diritto, che pertanto non poteva essere interpretata in modo avulso dal contesto letterale riferito ad ogni altra clausola idonea a chiarire il senso complessivo dell’accordo relativo alla valorizzazione delle risorse umane che si era intesa perseguire;

5. il motivo scrutinato merita pertanto accoglimento, laddove gli altri due motivi sono all’evidenza assorbiti per effetto dell’accoglimento del primo;

6. in relazione al motivo accolto la sentenza impugnata deve essere cassata, con rinvio al giudice indicato in dispositivo, il quale si uniformerà a quanto statuito, regolando, altresì, le spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo, dichiara assorbiti gli altri, cassa la decisione impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte di appello di L’Aquila in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche alla liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 11 luglio 2019.

Depositato in Cancelleria il 17 ottobre 2019

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