Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26461 del 09/12/2011

Cassazione civile sez. VI, 09/12/2011, (ud. 15/11/2011, dep. 09/12/2011), n.26461

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PREDEN Roberto – Presidente –

Dott. AMENDOLA Adelaide – Consigliere –

Dott. GIACALONE Giovanni – Consigliere –

Dott. DE STEFANO Franco – rel. Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 20086-2010 proposto da:

T.R. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA SAN TOMMASO D’AQUINO 119, presso lo studio dell’avvocato

BRINDISI LEOPOLDO, rappresentato e difeso dall’avvocato GIAMMARINO

STANISLAO giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

COMUNE di AVELLINO (OMISSIS), in persona del Sindaco legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

POLIBIO 15, presso lo studio dell’avvocato LEPORE GIUSEPPE,

rappresentato e difeso dall’avvocato CHIEFFO GIOVANNI giusta Delib.

Giunta Comunale n. 332 del 2010 e determina dir.le n. 3265 del

6/10/2010 e giusta procura a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 422/2010 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI del

28/01/10, depositata il 04/02/2010;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

15/11/2011 dal Consigliere Relatore Dott. FRANCO DE STEFANO;

udito l’Avvocato Giammarino Stanislao difensore del ricorrente che si

riporta agli scritti e chiede la trattazione in P.U.;

è presente il P.G. in persona del Dott ROSARIO GIOVANNI RUSSO che

nulla osserva.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. E’ stata depositata in cancelleria la seguente relazione ai sensi dell’art. 380-bis – cod. proc. civ., regolarmente comunicata al pubblico ministero e notificata ai difensori delle parti:

“1. – T.R. ricorre per la cassazione della sentenza n. 422/10 della Corte di Appello di Napoli, pubblicata il 4.2.10 e addotta come notificatagli il 23.6.10, con la quale è stato accolto l’appello contro il rigetto dell’opposizione dispiegata dal Comune di Avellino avverso il decreto ingiuntivo emesso dal Presidente del Tribunale di quel capoluogo in favore di esso ricorrente per L. 267.390.558, oltre accessori e spese. Resiste con controricorso il Comune di Avellino.

2. – Il ricorso può essere trattato in camera di consiglio – ai sensi degli artt. 375, 376 e 380-bis c.p.c., essendo oltretutto soggetto alla disciplina dell’art. 360-bis c.p.c. (inserito dalla L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 47, comma 1, lett. a)) – ed essere rigettato, per manifesta infondatezza, alla stregua delle considerazioni che seguono.

3. – Il ricorrente lamenta con tre motivi, in ciascuno dolendosi anche per vizio di motivazione, di violazione e falsa applicazione:

dell’art. 345 c.p.c. circa il divieto di domande od eccezioni non rilevabili di ufficio nuove in appello; degli artt. 99 e 112 c.p.c. in materia di corrispondenza tra chiesto e pronunciato e dell’art. 1421 c.c. sulla rilevabilità ufficiosa delle nullità; degli artt. 1321 ss. e 2229 c.c. e dei principi in materia di contratti conclusi dalla P.A. quanto alla validità di essi, riferendo il vizio di motivazione all’esclusione di un valido contratto d’opera professionale.

4. – La vicenda processuale si riassume in ciò, che, nonostante la concessione di un decreto ingiuntivo e di un’ordinanza ex art. 186- bis c.p.c. in virtù di un rapporto d’opera professionale avente ad oggetto la progettazione di una scuola, la Corte di appello, sul punto accogliendo l’eccezione sviluppata nel corso del giudizio di primo grado – e disattesa invece dal primo giudice – dall’opponente, ha ritenuto carente di forma scritta ad substantiam il contratto d’opera professionale e quindi revocato il monitorio e la richiamata ordinanza.

5. – In primo luogo, il testo applicabile dell’art. 345 c.p.c. è quello antecedente alla riforma di cui alla L. n. 353 del 1990, in quanto la controversia è stata instaurata prima del 1.5.95, come reso palese dalla sua devoluzione alla sezione stralcio: si applica quindi l’accezione assai più permissiva di quella attuale in ordine al dispiegamento di attività difensiva nuova rispetto agli atti introduttivi.

6. – Va poi rilevato da un lato che l’eccezione di nullità è stata comunque sviluppata in primo grado e dall’altro che corrisponde a principi consolidati nella giurisprudenza di questa Corte che:

6.1. nelle controversie promosse per far valere diritti che presuppongono la validità di un determinato contratto, la nullità del contratto stesso è rilevabile d’ufficio, anche in grado di appello, rientrando nel potere-dovere del giudice la verifica della sussistenza delle condizioni dell’azione, indipendentemente dall’attività assertiva delle parti, e senza incorrere in vizio di ultrapetizione se il contratto configura un elemento costitutivo della domanda (dovendo il principio della rilevabilità d’ufficio della nullità coordinarsi con quello della domanda); in una tale prospettiva, la questione relativa alla nullità del contratto può integrare una mera allegazione difensiva volta a sollecitare il potere del giudice di rilevare d’ufficio la nullità, con la conseguenza che, in mancanza di un’esplicita richiesta di declaratoria di nullità del contratto, non si rendono applicabili le regole delle preclusioni o limitazioni per la proposizione di domande nuove o di eccezioni in senso stretto (giurisprudenza costante: Cass. 23 agosto 2006 n. 18374, Cass. 11 maggio 2010 n. 11372);

6.2. i contratti conclusi dalla P.A. iure privatorum richiedono la forma scritta in ottemperanza al disposto del R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, artt. 16 e 17; tale forma è infatti strumento di garanzia del regolare svolgimento dell’attività amministrativa nell’interesse sia del cittadino, costituendo remora ad arbitri, sia della collettività, agevolando l’espletamento della funzione di controllo, e, per tale via, espressione dei principi di imparzialità e buon andamento della P.A. posti dall’art. 97 Cost.: il contratto deve, quindi, tradursi, a pena di nullità, nella redazione di un apposito documento, recante la sottoscrizione del contraente privato e del titolare dell’organo attributario del potere di rappresentare l’ente interessato nei confronti dei terzi, dal quale possa desumersi la concreta instaurazione del rapporto con le indispensabili determinazioni in ordine alla prestazione da rendere e al compenso da corrispondere (per tutte, tra le ultime, v. Cass. 6 luglio 2007 n. 15296);

6.3. non sono ammessi equipollenti al documento scritto, in particolare non potendo operare, se non a certe condizioni nel caso – che qui neppure ricorre – dei contratti con imprese commerciali (tra le altre, v. Cass. 18 aprile 2006 n. 8950), il consueto meccanismo dello scambio di proposta ed accettazione e tanto meno in assoluto quello della conclusione per facta concludenza (per tutte, v. Cass. 19 ottobre 2006 n. 22501).

7. – In conclusione, si propone il rigetto del ricorso ai sensi dell’art. 360- bis c.p.c., n. 1”.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

2. Non sono state presentate conclusioni scritte; tuttavia, il controricorrente ha presentato memoria, ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ., comma 3 mentre il difensore del solo ricorrente è comparso in camera di consiglio per essere sentito.

3. A seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella camera di consiglio, ritiene il Collegio di dovere preliminarmente rilevare il mancato deposito della copia autentica della sentenza notificata, nonostante lo stesso ricorrente deduca, in ricorso, che la notifica si sarebbe avuta in data 23.6.10.

Orbene, ad avviso del Collegio, tanto comporta la violazione dell’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 2: tale previsione è funzionale al riscontro, da parte di questa Suprema Corte, del rispetto della tempestività dell’esercizio del diritto di impugnazione, soggetto al termine perentorio previsto dall’art. 325 c.p.c., comma 2; inoltre, si tratta di riscontro a tutela dell’esigenza pubblicistica – e, come tale, non rientrante nella disponibilità delle parti – del rispetto del vincolo della cosa giudicata formale; ne consegue che, nell’ipotesi in cui il ricorrente, espressamente od implicitamente, alleghi che la sentenza impugnata gli è stata notificata, limitandosi a produrre una copia autentica della medesima senza la relata di notificazione, il ricorso per cassazione dev’essere dichiarato improcedibile (tra le ultime, v.: Cass. Sez. Un., ord. 16 aprile 2009, n. 9005; Cass. 11 maggio 2010, n. 11376; Cass. 17 febbraio 2011, n. 3849).

Peraltro, le ragioni sviluppate nella sopra trascritta relazione vanno comunque condivise e fatte proprie, non avendovi contrapposto validi argomenti la parte interessata: a parte che il testo applicabile dell’art. 345 cod. proc. civ. è quello anteriore alla riforma di cui alla L. n. 353 del 1990 (valendo a tale fine l’individuazione del dies a quo della pendenza del giudizio introdotto con ricorso per decreto ingiuntivo la data di deposito del ricorso stesso; nello specifico: Cass. 4904 del 1998, Cass. 8948 del 1998, Cass. 9714 del 1998, Cass. 8118 del 1999; in generale sul dies a quo, v. Cass. Sez. Un. 20596 del 2007), la nullità rilevata sfugge alle preclusioni invocate dal ricorrente, per le ragioni illustrate nella richiamata relazione.

Il ricorso va allora dichiarato improcedibile, palesandosi peraltro infondato nel merito; e le spese, in favore del controricorrente, conseguono alla soccombenza del ricorrente.

P.Q.M.

La Corte dichiara improcedibile il ricorso; condanna T. R. al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore del Comune di Avellino, in pers. del leg. rappr.nte p.t., liquidate in Euro 4.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della sesta sezione civile, il 15 novembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 9 dicembre 2011

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