Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26460 del 20/11/2020

Cassazione civile sez. trib., 20/11/2020, (ud. 02/07/2020, dep. 20/11/2020), n.26460

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – Consigliere –

Dott. STALLA Giacomo – rel. Consigliere –

Dott. MONDINI Antonio – Consigliere –

Dott. CAVALLARI Dario – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 12372-2015 proposto da:

RISCOSSIONE SICILIA SPA, elettivamente domiciliato, in ROMA VIA G. P.

DA PALESTRINA, 19, presso lo studio dell’avvocato DI STEFANI

STEFANIA, rappresentata e difesa dall’avvocato GALLO ACCURSIO;

– ricorrente –

contro

R.F., AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE DI

PALERMO;

– intimati –

avverso la sentenza n. 3433/2014 della COMM. TRIB. REG. di PALERMO,

depositata il 06/11/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

02/07/2020 dal Consigliere Dott. STALLA GIACOMO MARIA.

 

Fatto

RILEVATO

Che:

p. 1. Riscossione Sicilia spa (già Serit Sicilia spa) propone due motivi di ricorso per la cassazione della sentenza n. 3433/01/14 del 6.11.14, con la quale la commissione tributaria regionale della Sicilia, a conferma della prima decisione, ha ritenuto illegittima l’iscrizione ipotecaria n. 29620090000211743 comunicata al contribuente R.F. il 6 marzo 2010 sulla base di 14 cartelle di pagamento recanti l’importo debitorio complessivo di Euro 273.970,00.

La commissione tributaria regionale, in particolare, ha rilevato che: come eccepito dal R., la cartella (n. (OMISSIS)) portante il maggior importo debitorio di Euro 268.330,61 non era stata previamente notificata nell’osservanza di tutte le incombenze di cui all’art. 140 c.p.c., con conseguente nullità dell’iscrizione ipotecaria ad essa conseguente; – in particolare, l’agente per la riscossione: non aveva prodotto copia autentica dell’avviso di ricevimento della raccomandata informativa dell’avvenuto deposito della cartella presso la casa comunale; aveva prodotto una copia non autenticata di una ricevutà di lettera raccomandata effettivamente inviata al R. da Serit, ma in essa non erano specificati gli estremi identificativi della lettera raccomandata spedita; aveva prodotto un “avviso di deposito” presso la casa comunale non correttamente redatto, perchè privo della indicazione degli estremi della raccomandata AR volta a dare comunicazione dell’avvenuto deposito; – l’iscrizione ipotecaria doveva ritenersi illegittima anche in relazione alle altre cartelle, perchè relative ad un debito complessivo residuo inferiore alla soglia di Euro 8000, così come risultante dalla nuova formulazione, introdotta dal D.L. n. 40 del 2010 conv. in L. n. 73 del 2010, del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 76 (da ritenersi applicabile anche ai procedimenti espropriativi già avviati ed ancora in corso alla data della sua entrata in vigore).

Nessuna attività difensiva è stata svolta in questa sede dal R., nè dall’agenzia delle entrate, già partecipe dei precedenti gradi di giudizio.

p. 2.1 Con il primo motivo di ricorso si lamenta – ex art. 360 c.p.c., n. 3 – violazione e falsa applicazione dell’art. 140 c.p.c. e art. 2700 c.c.. Per avere la Commissione Tributaria Regionale omesso di considerare che Serit, in relazione alla cartella di maggior importo, aveva osservato tutte le incombenze di cui all’art. 140 c.p.c. (deposito presso la casa comunale, avviso di avvenuto deposito, invio di lettera AR informativa del deposito stesso), producendo tra l’altro in giudizio copia autentica (dotata di fede privilegiata perchè munita di asseverazione del procuratore dell’agente della riscossione, da considerarsi pubblico ufficiale dotato di poteri certificativi di conformità all’originale) dell’avviso di ricezione della lettera AR informativa dell’avvenuto deposito. Serit aveva inoltre esibito, all’udienza del 30 gennaio 2014, gli originali della documentazione relativa, a diretta riprova di conformità.

p. 2.2 II motivo deve trovare accoglimento nei limiti che seguono.

Decidendo su fattispecie del tutto sovrapponibile alla presente, questa corte di legittimità (Cass.n. 1974/18 ord.) ha stabilito che: “L’agente della riscossione, parte di un giudizio nel quale è richiesto di dare prova dell’espletamento di una attività notificatoria, non ha il potere di attribuire autenticità agli avvisi di ricevimento degli atti notificati, che costituiscono documenti di provenienza dell’ufficiale postale, poichè l’autenticazione della copia può essere fatta esclusivamente dal pubblico ufficiale dal quale l’atto è stato emesso o presso il quale è depositato l’originale e trovando, pertanto, applicazione la regola generale di cui all’art. 2719 c.c.”.

Si tratta di decisione che si pone in linea con quanto già stabilito, sebbene ad altri fini, da Cass.n. 25962/11, secondo cui: ” (…) l’esattore, pur non rientrando tra i “pubblici depositari” – cui la legge attribuisce la funzione di tenere gli atti a disposizione del pubblico e che sono obbligati, ex art. 743 c.p.c., a rilasciare copia degli atti anche a chi non ne è parte – è tuttavia un “depositarlo” del ruolo, datogli in consegna dall’intendente di finanza (D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 24), ed inoltre è autorizzato a rilasciarne copia, ai sensi della L. 4 gennaio 1968 n. 15, art. 14 (secondo cui l’autenticazione delle copie, anche parziali, può essere fatta dal pubblico ufficiale presso il quale è depositato l’originale)”.

La decisione della CTR sul punto risulta dunque corretta nella parte in cui ha escluso che l’autenticazione rilasciata dal procuratore delegato dell’agente per la riscossione fosse idonea ad attribuire fede privilegiata alla documentazione di riferimento; consistendo quest’ultima non nel ruolo, ovvero in altri atti emessi dall’agente medesimo o in relazione ai quali quest’ultimo fungesse da pubblico depositario autorizzato a rilasciarne copia, bensì in atti (gli avvisi di ricevimento e, più in generale, la documentazione del processo notificatorio) formati da altri pubblici ufficiali.

Si attaglia dunque alla fattispecie quanto osservato da Cass. 1974/18 cit., secondo cui “non si può affermare che l’agente della riscossione, che è parte di un giudizio ed al quale è richiesto di dare prova dell’espletamento di una attività notificatoria, sia consentito di attribuire autenticità agli avvisi di ricevimento, che costituiscono documenti di provenienza dell’ufficiale postale, dato che l’autenticazione della copia può essere fatta: a) dal pubblico ufficiale dal quale l’atto è stato emesso; b) o presso il quale è depositato l’originale (come nel caso dei ruoli emessi dall’agenzia delle entrate, nel qual caso il concessionario è autorizzato a rilasciarne copia, nell’interesse dei terzi, ai sensi della L. 4 gennaio 1968 n. 15, art. 14). Il rilascio di copia autentica di un atto in possesso del concessionario formato da terzi nell’interesse proprio esula, dunque, da siffatte previsioni. Ragione per cui deve applicarsi la regola generale posta dall’art. 2719 c.c., per la quale le copie fotografiche o fotostatiche hanno la stessa efficacia di quelle autentiche se la loro conformità all’originale è attestata dal pubblico ufficiale competente o se detta conformità non sia disconosciuta dalla controparte”.

Ciò premesso, ha però errato la Commissione Tributaria Regionale a ritenere non raggiunta la prova dell’avvenuta notificazione della cartella prodromica all’iscrizione ipotecaria sul solo presupposto che l’avviso di ricevimento della raccomandata informativa dell’avvenuto deposito presso la casa comunale fosse stata versata in atti in copia priva dei requisiti legali di autenticazione e conformità all’originale.

Va infatti considerato che il disconoscimento della conformità di una copia fotografica o fotostatica all’originale di una scrittura, ai sensi dell’art. 2719 c.c., non ha gli stessi effetti del disconoscimento della scrittura privata previsto dall’art. 215 c.p.c., comma 1, n. 2), giacchè mentre quest’ultimo, in mancanza di richiesta di verificazione, preclude l’utilizzabilità della scrittura, la contestazione di cui all’art. 2719 c.c. non impedisce al giudice di accertare la conformità all’originale anche mediante altri mezzi di prova, comprese le presunzioni.

Ne consegue che l’avvenuta produzione in giudizio della copia fotostatica di un documento, se impegna la parte contro la quale il documento è prodotto a prendere posizione sulla conformità della copia all’originale, peraltro non vincola il giudice all’avvenuto disconoscimento della riproduzione, potendo (dovendo) egli apprezzarne l’efficacia rappresentativa (cfr. Cass. n. 9439 del 21/04/2010 e Cass. n. 2419 del 03/02/2006) alla luce del quadro istruttorio complessivo.

Questa attività di verifica probatoria dell’avvenuta consegna della raccomandata informativa al contribuente, ancorchè portata da copia non assistita da fede privilegiata, è stata nella specie del tutto omessa dal giudice di merito, avanti al quale erano stati altresì esibiti gli originali di raffronto.

Va inoltre considerato come tale verifica si imponesse pur in presenza di (eventuali) vizi nell’espletamento delle altre incombenze ex art. 140 c.p.c. (deposito presso la casa comunale ed affissione dell’avviso sulla porta dell’abitazione), dal momento che tali vizi avrebbero comportato una nullità sanabile, ex art. 156 c.p.c., per effetto della regolare ricezione della raccomandata di conferma dell’avvenuto deposito del piego (Cass.n. 19522/16; 265/19 e molte altre).

Si impone dunque, sotto questo profilo, il rinvio del giudizio alla Commissione Tributaria Regionale la quale, adeguandosi ai principi esposti, procederà alle necessarie verifiche e valutazioni in ordine alla conformità all’originale ed all’efficacia probatoria delle copie delle risultanze notificatorie versate in atti.

p. 3.1 Con il secondo motivo di ricorso si deduce violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 602 del 1973, artt. 76 e 77 in relazione alle cartelle di minor importo. Per avere la Commissione Tributaria Regionale erroneamente ritenuto che la soglia di Euro 8000,00 valesse retroattivamente anche per le procedure esattoriali già in corso al momento dell’entrata in vigore della novella di cui al D.L. n. 40 del 2010.

p. 3.2 Si tratta di motivo assorbito dall’accoglimento, nei termini indicati, della doglianza che precede.

E’ infatti evidente che la pronuncia sul diritto dell’agente per la riscossione di iscrivere ipoteca e procedere esecutivamente, ratione temporis, per importo inferiore a quello minimo legalmente stabilito, non può essere resa in via meramente eventuale ed ipotetica, ma presuppone la verifica del certo ammontare del credito per cui l’agente risulta legittimamente ammesso all’esazione. Certo ammontare a sua volta condizionato all’accertamento probatorio, su indicato, sull’avvenuta regolare notificazione della cartella di maggior importo a debito.

P.Q.M.

accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo;

cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per le spese, alla Commissione Tributaria Regionale della Sicilia in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della quinta sezione civile, tenutasi con modalità da remoto secondo quanto disposto dal Primo Presidente con provvedimenti nn. 76 e 97/20, il 2 luglio 2020.

Depositato in Cancelleria il 20 novembre 2020

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