Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26460 del 09/12/2011

Cassazione civile sez. VI, 09/12/2011, (ud. 15/11/2011, dep. 09/12/2011), n.26460

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PREDEN Roberto – Presidente –

Dott. AMENDOLA Adelaide – Consigliere –

Dott. GIACALONE Giovanni – Consigliere –

Dott. DE STEFANO Franco – rel. Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 18976-2010 proposto da:

CARONTE SRL (OMISSIS) in persona dell’amministratore unico legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

BRUXELLES 27, presso lo studio dell’avvocato BIAGIO SOLE, che la

rappresenta e difende, giusta procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

REALTY ONE SPA (OMISSIS) in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ENNIO QUIRINO

VISCONTI 20, presso lo studio degli avvocati BUCCICO ANGELA, e

PAGANELLI MAURIZIO, che la rappresentano e difendono, giusta procura

a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso il decreto n. 1703/2010 del TRIBUNALE di ROMA del 17.6.2010,

depositato il 30/06/2010;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

15/11/2011 dal Consigliere Dott. FRANCO DE STEFANO;

udito per la ricorrente l’Avvocato Biagio Sole che si riporta ai

motivi del ricorso;

udito per la controricorrente l’Avvocato Maurizio Paganelli che si

riporta agli scritti.

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. ROSARIO

GIOVANNI RUSSO che nulla osserva rispetto alla relazione scritta.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. E’ stata depositata in cancelleria la seguente relazione ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ., regolarmente comunicata al pubblico ministero e notificata ai difensori delle parti:

“1. – La Caronte srl ricorre, con atto notificato il 15.7.10, per la cassazione del provvedimento del Tribunale di Roma del 30.6.10 (e pedissequo decreto di rettifica del 1.7.10), con cui è stato revocato il decreto di esecutorietà ex art. 647 c.p.c. sul decreto ingiuntivo n. 1703/10 di quell’ufficio, emesso nei confronti della Realty One spa. Quest’ultima resiste con controricorso.

2. – Il ricorso può essere trattato in camera di consiglio – ai sensi degli artt. 375, 376 e 380-bis c.p.c., essendo oltretutto soggetto alla disciplina dell’art. 360-bis c.p.c. (inserito dalla L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 47, comma 1, lett. a)) – ed essere rigettato, per manifesta fondatezza, alla stregua delle considerazioni che seguono.

3. – La ricorrente sviluppa tre motivi: un primo, di violazione delle norme sulla competenza e sul procedimento (in relazione agli artt. 645 e 647 c.p.c., oltre che in rapporto agli artt. 101 e 24 Cost.), per l’illegittimità del provvedimento, adottato oltre tutto dallo stesso giudice che aveva reso il provvedimento sull’esecutorietà, nonostante l’interposta opposizione; un secondo ed un terzo, anch’essi di violazione delle norme sulla competenza e sul procedimento (in relazione uno agli artt. 615 e 617 c.p.c. e l’altro agli artt. 287, 288 e 101 c.p.c.).

4. – In primo luogo, non può qualificarsi integrata la fattispecie dell’art. 329 c.p.c. come prospettato dalla controricorrente: la dichiarazione del 2.7.10 del difensore della ricorrente, di non intendere coltivare il precetto già notificato “per la sopravvenienza della revoca, oltre che soprattutto per buona fede e correttezza”, non comporta infatti acquiescenza in senso stretto, sia per l’identità del soggetto che ha formulato la dichiarazione, sia soprattutto per il suo tenore, riferito all’impegno a non dar seguito al precetto, ma non già ed espressamente al diritto di impugnare comunque il provvedimento a lei sfavorevole.

5. – Ciò posto, il primo motivo è manifestamente fondato e tanto esime dalla disamina degli altri due: invero, come in modo ineccepibile si esprime Cass. ord. 3 settembre 2009 n. 19119, “la sussistenza delle condizioni che legittimano la dichiarazione di esecutorietà del decreto ingiuntivo, ai sensi dell’art. 647 c.p.c., è sindacabile esclusivamente nel giudizio di opposizione, promosso ai sensi dell’art. 645 o dell’art. 650 bis c.p.c., ovvero nel giudizio di opposizione all’esecuzione intrapresa in base al decreto ingiuntivo dichiarato esecutivo, non essendo previsto alcun mezzo d’impugnazione avverso il relativo decreto, e non essendo proponibile il ricorso per cassazione; la revoca di tale provvedimento, pronunciata con decreto da parte dello stesso giudice che lo ha emesso, costituisce pertanto un provvedimento abnorme, in quanto non contemplato dall’ordinamento, ed è impugnabile con il ricorso per cassazione, ai sensi dell’art. 111 Cost., comma 7.

6. – L’orientamento, nonostante le diverse argomentazioni della controricorrente, può dirsi oramai consolidato. Nonostante la posizione effettivamente diversa della giurisprudenza e della dottrina più risalenti e qualche dubbio sul requisito della definitività (Cass. 16 dicembre 1987 n. 9314, contraddetta però da Cass. 16 gennaio 1982 n. 278), ad una approfondita disamina della questione, può affermarsi che, una volta instaurata l’opposizione con la notifica dell’atto di citazione, la competenza esclusiva a decidere sulle sorti del monitorio debba spettare al giudice dell’opposizione e non più al giudice che ha emesso il decreto di esecutorietà. Infatti, la trasformazione del giudizio da sommario in ordinario, che consegue esclusivamente alla notificazione dell’atto di citazione, impone di escludere l’ulteriore operatività dei meccanismi processuali tipici della fase caratterizzata dall’assenza di contraddittorio e, primo fra tutti, del decreto di cui all’art. 647 c.p.c. da parte del giudice che aveva emesso il monitorio. Ciò non significa che la fattispecie non possa condurre ad eguale pronuncia di definitività del monitorio: si vuoi dire però che tale facoltà è ormai riservata all’unico giudice ormai investito della potestà di giudicare sulla domanda introdotta con il ricorso per d.i., vale a dire al giudice dell’opposizione (in tal senso, v. Cass. 6 giugno 2006 n. 13252).

7. – Analoghe considerazioni valgono naturalmente per il decreto di rettifica del decreto di revoca, unitariamente impugnati con il ricorso oggi in esame.

8. – In conclusione, si propone l’accoglimento del ricorso, con cassazione senza rinvio dei decreti impugnati”.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

2. Non sono state presentate conclusioni scritte, nè memorie ai sensi dell’art. 380- bis cod. proc. civ., comma 3 ma i difensori delle parti sono comparsi in camera di consiglio per essere sentiti.

3. A seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella camera di consiglio, ritiene il Collegio di condividere i motivi in fatto e in diritto esposti nella sopra trascritta relazione, il cui contenuto fa quindi proprio: la pendenza dell’ordinario giudizio di opposizione impone, secondo la più recente giurisprudenza richiamata dalla relazione, avverso la quale non sono sviluppati validi argomenti, di considerare unico giudice dotato ormai della potestà di conoscere del decreto – e quindi di incidere sul regime della sua esecutività e sui relativi provvedimenti – quello dell’opposizione avverso il medesimo.

4. Pertanto, ai sensi degli artt. -380 bis e 385 cod. proc. civ., il ricorso va accolto ed i gravati provvedimenti cassati senza rinvio, in quanto non avrebbero potuto essere pronunciati. Quanto alle spese del giudizio di legittimità, peraltro, ritiene il Collegio che l’ascrivibilità all’ufficio giudiziario unitariamente considerato del pure riconosciuto errore nell’emanazione dei provvedimenti integri una grave ed eccezionale ragione di integrale compensazione.

P.Q.M.

La Corte, pronunziando sul ricorso, cassa senza rinvio i gravati provvedimenti e compensa le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della sesta sezione civile, il 15 novembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 9 dicembre 2011

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