Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2646 del 30/01/2016
Cassazione civile sez. trib., 30/01/2019, (ud. 20/12/2018, dep. 30/01/2019), n.2646
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CAMPANILE Pietro – Presidente –
Dott. GIUDICEPIETRO Andreina – Consigliere –
Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –
Dott. GUIDA Riccardo – rel. Consigliere –
Dott. FRACANZANI Marcello Maria – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 13722/2012 R.G. proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del direttore pro tempore,
rappresentata dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio
legale in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l’Avvocatura
Generale dello Stato.
– ricorrente –
contro
FALLIMENTO (OMISSIS) SRL, rappresentata e difesa dall’avv. Gaetano
Mazza, elettivamente domiciliato in Roma, in viale delle Milizie n.
4, presso lo studio dell’avv. Marco Federici.
– controricorrente –
avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della
Campania, sezione n. 50, n. 531/50/11, pronunciata il 7/11/2011,
depositata il 2/12/2011.
Udita la relazione svolta nella Camera di consiglio del 20 dicembre
2018 dal Consigliere Riccardo Guida.
Fatto
RILEVATO
che:
1. si controverte dell’impugnazione dell’avviso d’accertamento con il quale l’Agenzia delle entrate recuperava a tassazione, ai fini IRES, per il 2005, nei confronti dell'(OMISSIS) Srl, all’epoca in concordato preventivo, ai sensi del TUIR, art. 88, comma 1, l’omessa tassazione di sopravvenienze attive, derivanti dalla cancellazione di passività iscritte negli esercizi precedenti;
2. la CTP di Caserta, con sentenza n. 632/2010, accoglieva il ricorso della contribuente e la decisione è stata confermata dalla CTR della Campania che, con la sentenza in epigrafe, ha rigettato l’appello dell’Ufficio;
3. il giudice di secondo grado, in particolare, ha ricondotto la fattispecie nell’alveo della tassabilità delle sopravvenienze attive, ai sensi del TUIR art. 88 e, dopo avere richiamato la giurisprudenza della Cassazione riguardante il TUIR, art. 55(attuale art. 88), ha testualmente affermato che: “E’ da ritenere che il meccanismo di tassazione delle sopravvenienze attive trovi applicazione solo con riferimento ad imprese in normale regime di attività economica. Lo spirito del concordato è, di per sè, di indole agevolativa della soluzione della procedura e di riallineamento dell’attività economica, per il vantaggio determinato dalla riduzione del debito chirografario. Beneficiò che verrebbe frustrato dalla tassazione in condizione ordinaria.” (cfr. pag. 2 della sentenza);
4. l’Agenzia ricorre per la cassazione, per due motivi; la curatela fallimentare resiste con controricorso;
il Procuratore generale ha concluso per l’accoglimento del ricorso.
Diritto
CONSIDERATO
che:
1. con il primo motivo di ricorso, denunciando: “Falsa applicazione del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 55 e del TUIR, art. 88,comma 4, violazione del TUIR, art. 88, comma 1, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3”, l’Ufficio censura l’errore di diritto che la CTR avrebbe commesso, oltre che nel richiamare impropriamente l’art. 55 TUIR, anche nel negare che fosse assoggettabile a tassazione una società in concordato preventivo;
2. con il secondo motivo, rubricato “Insufficiente e/o omessa motivazione su fatto controverso e decisivo, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5”, si censura il vizio dell’apparato argomentativo della sentenza che aveva ritenuto che, nel caso di specie, si trattasse di una sopravvenienza attiva non tassabile, ai sensi dell’art. 88 TUIR, comma 4, quale incremento patrimoniale derivante dalla riduzione dei debiti in sede di concordato preventivo, senza considerare che l’Agenzia aveva allegato e provato che la sopravvenienza attiva era stata iscritta in bilancio per eliminare una passività derivante dalla “rilevazione del debito” – per canoni arretrati e per riscatto del leasing nei confronti del Monte dei Paschi di Siena, relativa all’anno 2001, e nello stesso esercizio indebitamente dedotta, ai fini fiscali – e che, quindi, vista la sua causa, non poteva rientrare nella previsione dell’art. 88, comma 4, cit.;
2.1. il secondo motivo è fondato;
la CTR, con una motivazione appena abbozzata, ha genericamente negato la tassabilità della sopravvenienza attiva perchè derivante dalla riduzione dei debiti scaturita dall’ammissione della società al concordato preventivo, senza però valutare e prendere posizione sulla circostanza di fatto, dedotta dall’Ufficio, secondo cui quella sopravvenienza attiva, in realtà, era suscettibile di tassazione in quanto correlata ad una sopravvenienza passiva (a suo tempo indebitamente dedotte) rilevata nel 2001, consistente nel “debito di riscatto” in relazione ad un leasing con MPS;
è chiaro che la controversia avrebbe potuto essere risolta in modo diverso se solo la CTR avesse esaminato tale circostanza (ossia il fatto che ha determinato la riduzione del debito), decisiva e controversa (visto che la Curatela contesta che i debiti della società verso MPS fossero sopravvenienze passive) anzichè trascurarla;
3. il primo motivo è assorbito per effetto dell’accoglimento del primo mezzo d’impugnazione;
4. ne consegue che, accolto il secondo motivo ed assorbito il primo, la sentenza è cassata, con rinvio alla CTR, in diversa composizione, cui è demandato di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità;
PQM
la Corte accoglie il secondo motivo di ricorso; dichiara assorbito il primo motivo di ricorso; cassa la sentenza impugnata; rinvia alla Commissione tributaria regionale della Campania, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 20 dicembre 2018.
Depositato in Cancelleria il 30 gennaio 2019