Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2646 del 05/02/2014


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 2646 Anno 2014
Presidente: LA TERZA MAURA
Relatore: GARRI FABRIZIA

ORDINANZA
sul ricorso 14952-2011 proposto da:
INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA
SOCIALE 80078750587, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
DELLA FREZZA 17, presso l’AVVOCATURA CENTRALE
DELL’ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati
ANTONIETTA CORETTI, VINCENZO TRIOLO, EMANUELE
DE ROSE, VINCENZO STUMPO, giusta procura in calce al ricorso;

ricatrente contro
BA1TISTA MARIA GIUSEPPA;

– intimata avverso la sentenza n. 2837/2010 della CORTE D’APPELLO di
BARI del 13.5.2010, depositata il 31/05/2010;

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Data pubblicazione: 05/02/2014

FATTO E DIR=
Con ricorso al Tribunale di Bari Maria Giuseppa Battista, operaia
agricola a tempo determinato, conveniva in giudizio l’Inps chiedendo
venisse accertato il suo diritto alla differenza dell’indennità di
disoccupazione dell’anno 2004; la ricorrente – premesso che il

base del salario medio convenzionale congelato all’anno 1995 sosteneva che il medesimo trattamento doveva essere invece calcolato,
ai sensi del d.lgs. n. 146 del 1997, art. 4, sui minimi retributivi previsti
dalla contrattazione collettiva provinciale, con conseguente diritto alle
differenze tra quanto spettante e quanto percepito;
La domanda veniva rigettata con sentenza che era riformata dalla
Corte d’appello di Bari, che accoglieva la domanda, riconoscendo il
diritto della ricorrente alla inclusione nella retribuzione utile per il
calcolo della indennità di disoccupazione della quota di trattamento di
fine rapporto; Avverso detta sentenza l’Inps ricorre con un motivo;
L’intimata non si è costituita;
Con l’unico motivo l’Istituto ricorrente, lamentando violazione degli
artt. 46, 51 e 55 del CCNL operai agricoli e florovivaisti del 2002 in
relazione all’art. 6 comma 4 lettera a) del d.lgs. n. 314/97, all’art. 3 d.l.
n. 318/96, conv. in legge n. 402/96, nonché in relazione agli artt. 1362,
2120 cod. civ. ed all’art. 4 commi 10 e 11 legge 297/82, censura la
sentenza per avere incluso nella retribuzione da prendere a base per la
liquidazione dell’indennità di disoccupazione, anche la voce
denominata “quota di TFR” , la quale invece non dovrebbe esserlo,
per avere – contrariamente a quanto affermato la Corte territoriale effettiva natura di retribuzione differita;
Il ricorso è manifestamente fondato, alla stregua di quanto deciso da
ultimo dalla sentenza di questa Corte n. 202/2011 e da numerose altre
Ric. 2011 n. 14952 sez. ML – ud. 28-11-2013
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trattamento di disoccupazione era stato corrisposto dall’Istituto sulla

conformi, con cui si è enunciato il seguente principio: “Confermandosi
quanto già ritenuto dalla precedente sentenza di questa Corte n.
10546/2007 per cui “ai fini della liquidazione delle prestazioni
temporanee in agricoltura, la nozione di retribuzione – definita dalla
contrattazione collettiva provinciale, da porre a confronto con il salario

comprensiva del trattamento di fine rapporto”, va ulteriormente
affermato che, sulla base del suddetto principio, la voce denominata
“quota di TFR” dai contratti collettivi vigenti a partire da quello del
27.11.1991, va esclusa dal computo della indennità di disoccupazione,
in considerazione della volontà espressa dalle parti stipulanti, che è
vietato disattendere in forza della disposizione di cui all’art. 3 D.L. 14
giugno 1996 n. 318 convertito in legge 29 luglio 1996 n. 402, a norma
del quale, agli effetti previdenziali, la retribuzione dovuta in base agli
accordi collettivi, non può essere individuata in difformità rispetto a
quanto definito negli accordi stessi. Dovendo escludersi che detta voce
abbia natura diversa rispetto a quella indicata dalle parti stipulanti, non
è ravvisabile alcuna illegittima alterazione degli istituti legali da parte
dell’autonomia collettiva”;
La interpretazione di cui alle citate pronunzie è stata da ultimo avallata
dal legislatore, il quale, con l’art. 18 comma 18 del DL n. 98/2011,

medio convenzionale ex art. 4 del D.lgs. 16 aprile 1997 n. 146 – non è

convertito in legge 111/2011, ha stabilito che ” L’art. 4 del d.lgs. 16
aprile 1997 n. 146 e l’art. 1 comma 5 del DL 10 gennaio 2006 n. 2,
convertito con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006 n. 18, si
interpretano nel senso che la retribuzione, utile per il calcolo delle
prestazioni temporanee in favore degli operai agricoli a tempo
determinato, non è comprensiva della voce del trattamento di fine
rapporto comunque denominato dalla contrattazione collettiva”;

Ric. 2011 n. 14952 sez. ML – ud. 28-11-2013
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alla luce delle esposte considerazioni il ricorso va accolto la sentenza
cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, può
essere decisa nel merito;
conseguentemente la domanda di inclusione della quota di TFR nella
base di calcolo dell’indennità di disoccupazione agricola deve essere

Il solo recente consolidamento dell’orientamento giurisprudenziale
suggerisce l’integrale compensazione delle spese dell’intero processo.
PQM
La Corte
Accoglie il ricorso.
Cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito rigetta la domanda
di Battista Maria Giuseppa limitatamente all’inclusione della quota di
TFR nella base di calcolo dell’indennità di disoccupazione agricola
chiesta. Compensa tra le parti le spese dell’intero processo.
Così deciso in Roma il 28.11.2013

rigettata.

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