Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2646 del 03/02/2011

Cassazione civile sez. I, 03/02/2011, (ud. 18/01/2011, dep. 03/02/2011), n.2646

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MACIOCE Luigi – rel. Presidente –

Dott. DOGLIOTTI Massimo – Consigliere –

Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –

Dott. GIANCOLA Maria Cristina – Consigliere –

Dott. CAMPANILE Pietro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

R.B. in proprio e n.q. di genitore dei minori L.G.

S. e R.A. elettivamente domiciliata in ROMA, presso

la cancelleria della Cassazione con l’avvocato Altamore Francesco dal

quale è rappresentata e difesa per procura speciale in calce al

ricorso;

– ricorrente –

contro

Avv. G.L., quale tutore e difensore dei minori L.

G.S. e Ri.An. elett.te dom.ta in Roma presso la

cancelleria della Cassazione e rappresentata e difesa da sè

medesima;

– controricorrente –

e

P.G. presso la Corte di Appello di Catania;

– intimato –

avverso la sentenza n. 297 della Corte d’Appello di Catania

depositatali 14.12.2009;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

18.01.2011 dal Consigliere Dott. Luigi MACIOCE;

udito, per la ricorrente, l’Avvocato F. Altamore che ha chiesto

accogliersi il ricorso;

Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

APICE Umberto, che ha concluso per il rigetto.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza 2.2.2009 il Tribunale per i Minorenni di Catania ha dichiarato lo stato di adottabilità dei minori L.S. G. (nata il (OMISSIS)) e R.A. (nato il (OMISSIS)), dissentendo dalle ragioni opposte dalla madre R.B. e nel contraddittorio con il curatore e difensore dei minori avv. G. L.. La Corte di Catania con sentenza del 14.12.2009 ha rigettato le doglianze proposte dalla R.B. avverso la sentenza, che ha pienamente confermato.

La sentenza della Corte di merito, nell’esaminare la posizione della minore L.S.G. ha preso le mosse dal mutamento di segno delle relazioni avvenuto attorno all’estate del 2007 ad opera dell’Istituto nel quale madre e figlia avevano trovato accoglienza, relazioni che segnalavano una crescente disattenzione ed irresponsabilità della madre ed una ricaduta nella assoluta trascuratezza verso la figliola, quale occorsa e registrata negli anni precedenti (quando la piccola era stata lasciata affidata alla propria madre, affetta da gravi problemi psichiatrici) e nonostante i ripetuti tentativi dei servizi sociali. La sentenza ha quindi registrato la decisione del T.M. nel Marzo 2005 di operare l’allontanamento della minore, misura sospesa per consentire alla madre, debitamente ospitata in una Struttura, di tentare il recupero del proprio rapporto genitoriale (tentativo non andato a buon fine posto che il T.M. il 17.6.2008 sospese i contatti tra madre e minore) ed ha poi richiamato la scarsa significatività dei pregressi rapporti madre – figlia, la assoluta necessità per la figlia di un rapporto di accudimento ed assistenza mirato, la inerzia della R. nel reperire risorse ed adeguato lavoro e la sua irresponsabilità nel dare alla luce nel 2008 il figlio A. senza avere la possibilità di accudirlo. La sentenza ha aggiunto che analoghe condizioni di trascuratezza grave dovevano poi registrarsi a carico del piccolo A., non accudito e lasciato totalmente alle attenzione della Struttura ospitante, ed ha conclusivamente condiviso la valutazione del Tribunale per la quale, pur all’esito di molti e ripetuti tentativi di assicurare la crescita della figlia accanto alla madre, tentativi che comunque si erano tradotti in conseguenze dannose per la figlia stessa, doveva essere dichiarato lo stato di abbandono dei minori (anche per evitare al piccolo A. analoghe conseguenze) e pertanto dichiarata la loro adottabilità.

Per la cassazione di tale sentenza R.B. ha proposto ricorso il 24.2.2010 articolato su cinque motivi, resistiti da controricorso del curatore dei minori. La R. ha depositato memoria finale.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Ritiene il Collegio che il ricorso debba essere rigettato, nessuno dei proposti motivi meritando condivisione.

Con il primo motivo si è lamentato, come violazione di legge, che fosse stato fatto prevalere il dato negativo afferente la condizione di indigenza della R. sulle esigenze primarie di mantenere l’unità del rapporto tra figli e genitore. La doglianza appare fuor di segno, mai avendo la Corte di Palermo individuato la ragione dello stato di abbandono nella “indigenza” materna bensì avendo quei giudici ravvisato nel contegno irresponsabile della madre, aliena dal tentare il reperimento od il mantenimento di un qualunque lavoro, e nella sua labilità caratteriale, le ragioni fondanti la prognosi infausta.

Con il secondo motivo si è denunziato che il Tribunale ed implicitamente la Corte di Appello avessero ritenuto sufficiente ad assicurare la difesa tecnica dei minori il fatto che il tutore nominato fosse esso stesso patrocinatore legale: la censura, di scarsa consistenza sul piano della fondatezza in diritto (sol che si rammenti il principio posto da Cass. n. 16553 del 2010, è irricevibile per novità. La sentenza d’appello non tratta minimamente della questione e lo stesso odierno ricorso, se afferma che la questione fu risolta, nel modo errato, dal Tribunale, non afferma in alcun modo che la censura venne prospettata nei motivi di appello e pertanto non formula la doverosa doglianza di violazione dell’art. 112 c.p.c. (preferendo ricorrere alla sintomatica ipotesi di una….pronunzia implicita della sentenza di appello).

Con il terzo motivo si è lamentata la incongruità e non condivisibilità della valutazione di una serie di indici negativi (numero 1o) che avrebbero fatto ritenere l’abbandono della prole: la censura appare ictu oculi inammissibile perchè da un canto nel dar atto della correlazione del giudizio a ben io distinte ragioni ….ammette la assoluta completezza della indagine e, dall’altro canto, manca di esporre alcun profilo di illogicità nel giudizio stesso, sol limitandosi ad esporre le proprie, qui irrilevanti, ragioni di non condivisione.

Con il quarto motivo si imputa alla Corte travisamento delle conclusioni della relazione 30.1.2008 della AUSL di Catania, là dove verrebbe indebitamente tratto da detta relazione il dato certo della pregressa sottoposizione della minore ad esperienze di violenza sessuale. La censura è inammissibile sia per il difetto di sua autosufficienza, il travisamento essendo affidato a meri stralci della relazione che non consentono la disamina della rilevanza (indicativa o esemplificativa) delle considerazioni fatte sia perchè neanche si avvede della reale portata del passo della relazione riportato in sentenza, che faceva richiamo alle varie ragioni ipotizzabili della disastrata situazione psicologica della minore tra le quali poteva annoverarsi la esperienza di una violenza sessuale.

Con il quinto motivo si lamenta la totale carenza di motivazione in ordine al rapporto con R.A.. La censura è priva di consistenza posto che la Corte formula con estrema chiarezza una prognosi infausta sulla idoneità genitoriale della madre nei confronti del piccolo A. (nato nel (OMISSIS)) desumendola dalla disastrosa gestione del rapporto con la più grande figlia (nata nel (OMISSIS)) e dalla inesistenza di alcun segnale di attivazione di un miglioramento di detta gestione. Elemento di chiusura per rendere concreta la detta prognosi viene poi, logicamente, rinvenuto nella condizione di sporcizia e trascuratezza nella quale il piccolo venne rinvenuto. Non sussiste quindi la lamentata carenza di indagine.

Il rigetto del ricorso, nelle riportate premesse sulla natura della controversia e sulla delicatezza della condizione personale della R., consigliano di compensare le spese tra le parti.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e compensa tra le parti le spese del giudizio.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 18 gennaio 2011.

Depositato in Cancelleria il 3 febbraio 2011

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