Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2646 del 02/02/2018


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 2646 Anno 2018
Presidente: AMENDOLA ADELAIDE
Relatore: ROSSETTI MARCO

ORDINANZA
sul ricorso 14311-2016 proposto da:
LO VOI ROSALIA, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA
CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e
difesa dall’avvocato MARIAGRAZIA CARUSO;
– ricorrente contro
AZIENDA OSPED MURA PI R L’EMERGE,NZA
“CANNIZZARO” DI CATANIA, in persona del legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
BARBERINI 67, presso lo studio dell’avvocato GIOVANNI
MANIA, che la rappresenta e difende;
– controricorrente avverso la sentenza n. 2373/2015 del TRIBUNALE di CATANIA,
depositata il 03/06/2016;

Data pubblicazione: 02/02/2018

udita la relazione -della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 22/11/2017 dal Consigliere Dott. MARCO
ROSSETTI.
Rilevato che:
nel 2014 Rosalia Lo Voi convenne dinanzi al Tribunale di Catania

condanna al risarcimento del danno non patrimoniale patito in
conseguenza della falsificazione di una cartella clinica, relativa al
ricovero dell’attrice nell’ospedale gestito dall’ente convenuto dal 16
marzo al 27 aprile 1994;
assumeva l’attrice che tale falsificazione aveva impedito raccoglimento
d’una domanda • risarcitoria per colpa medica, da lei proposta nei
confronti dell’ente gestore dell’ospedale;
con sentenza 3 giugno 2015 n. 2373, il Tribunale di Catania rigettò la
domanda;
il Tribunale ritenne che per fatti avvenuti nel 1994 presso l’Ospedale
Cannizzaro non potesse essere chiamata a rispondere l’Azienda
Ospedaliera convenuta, istituita soltanto nel 2009; soggiunse che, in
ogni caso, l’azione risarcitoria era prescritta ai sensi dell’articolo 2947

la Corte d’appello di Catania, con ordinanza 18 aprile 2016,
pronunciata ai sensi dell’articolo 348 bis c.p.c., dichiarò inammissibile il
gravame;
la sentenza di primo .grado è stata impugnata per cassazione, ai sensi
dell’articolo 348 bis c.p.c., da Rosalia Lo Voi, con ricorso fondato su
cinque motivi ed illustrato da memoria;
ha resistito l’Azienda Ospedaliera “Cannizzaro” con controricorso;
Considerato che:

Ric. 2016 n. 14311sez. M3 – ud. 22-11-2017
-2-

l’Azienda Ospedaliera “Cannizzaro” di Catania, chiedendone la

è superfluo dare conto del contenuto delle censure mosse dalla
ricorrente alla sentenza impugnata, in quanto il ricorso è
– manifestamente inammissibile ai sensi dell’articolo 366 c.p.c.;
questa Corte, infatti, ha già ripetutamente affermato che nel caso in cui
venga proposto ricorso per cassazione avverso una sentenza di primo

grado concluso con l’ordinanza di inammissibilità prevista da tale
ultima norma, il ricorrente ha l’onere di indicare su quali motivi aveva
fondato l’appello dichiarato inammissibile, in applicazione delle
previsioni di cui agli artt. 329 e 346 del medesimo codice (Sez. 3,
Sentenza n. 1287 del 19/01/2017; Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 2784 del
12/02/2015; Sez. 1, Ordinanza n. 20722 del 1/10/2014; Sez. 6-2,
Ordinanza 27.3.2014 n. 7273);
in mancanza di tale allegazione, infatti, non sarebbe possibile per
questa Corte rilevare l’avvenuta formazione del giudicato interno;
nel caso di specie, il ricorso per cassazione è privo dell’indicazione dei
motivi posti a fondamento dell’appello dichiarato inammissibile;
abitildantiam non sarà superfluo rilevare che il ricorso, nella parte in
cui censura la statuizione di prescrizione del diritto, allegando una
erronea individuazione

praescrOtionis,

sarebbe comunque

inammissibile sotto altro profilo: e cioè per avere censurato un tipico
apprezzamento di mento (e cioè lo stabilire da quando, con l’ordinaria
diligenza, il creditore si sarebbe potuto avvedere di avere patito un
danno, e di conseguenza avrebbe potuto azionare la propria pretesa
risarcitoria); e la inammissibilità del motivo di ricorso concernente la
statuizione sulla prescrizione è ass’orbente rispetto a tutti gli altri;
le spese del presente giudizio di legittimità vanno a poste a carico della
ricorrente, ai sensi dell’art. 385, comma 1, c.p.c., e sono liquidate nel
dispositivo;
Ric: 2016 n. 14311 sez. M3 – ud. 22-11-2017
-3-

grado ai sensi dell’art. 348 bis c.p.c., per essersi il giudizio di secondo

il rigetto del ricorso costituisce il presupposto, del quale si dà atto con
la presente sentenza, per il pagamento a carico della parte ricorrente di
Un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello
dovuto per l’impugnazione, ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, d.P.R.
30 maggio 2002, n. 115 (nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17,

P.q.m.
-(-) dichiara inammissibile il ricorso;
(-) condanna Rosalia Lo Voi alla rifusione in favore di Azienda
Ospedaliera “Cannizzaro” di Catania delle spese del presente giudizio
di legittimità, che si liquidano nella somma di euro 2.050, di cui 200 per
spese vive, oltre I.V.A., cassa forense e spese forfettarie ex art. 2,
comma 2, d.m. 10.3.2014 n. 55;
(-) dà atto che sussistono i presupposti previsti dall’art. 13, comma 1
quatti; d.p.r. 30.5.2002 n. 115, per il versamento da parte di Rosalia Lo

Voi di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello
dovuto per l’impugnazione.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta Sezione
civile della Corte di cassazione, addì 22 novembre 2017.

legge 24 dicembre 2012, n. 228).

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