Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26459 del 20/12/2016


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Cassazione civile, sez. VI, 20/12/2016, (ud. 19/10/2016, dep.20/12/2016),  n. 26459

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –

Dott. MANZON Enrico – Consigliere –

Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –

Dott. FEDERICO Guido – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 15444/2015 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

R.T.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 512/09/2014 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di TRIESTE del 13/12/2014, depositata l’11/12/2014;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

19/10/2016 dal Consigliere Relatore Dott. PAOLA VELLA.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte, costituito il contraddittorio camerale sulla relazione prevista dall’art. 380 bis c.p.c., osserva quanto segue.

1. In fattispecie relativa ad impugnazione di avviso di accertamento per Iva dell’anno di imposta 2005, con il primo motivo di ricorso l’Agenzia delle entrate lamenta la “violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 322 del 1998, art. 8, D.P.R. n. 633 del 1972, artt. 19, 25, 27, 33 e 55 e del D.P.R. n. 100 del 1998, art. 1, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3”, poichè il disconoscimento della detrazione dell’IVA sugli acquisti, in sede di accertamento induttivo (ex art. 55 D.P.R. cit.) a carico della contribuente – esercente attività di commercio ambulante di tessuti e abbigliamento sarebbe giustificato dall’inadempimento dell’obbligo di istituire i registri obbligatori (artt. 23 e 25 D.P.R. cit.) e di presentare la dichiarazione annuale IVA, con conseguente mancato esercizio del diritto alla detrazione nei termini di legge (art. 19, comma 1, D.P.R. cit.).

2. Con il secondo mezzo denunzia, in subordine, “violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 471 del 1997, art. 5, comma 1 e art. 9, commi 1 e 3, per erroneità della sentenza impugnata per quanto riguarda l’aspetto meramente sanzionatorio”, dovendo restare ferme le sanzioni previste per omessa dichiarazione ed istituzione delle scritture contabili in materia di Iva.

3. Quest’ultimo motivo è inammissibile per difetto di specificità, poichè non indica quale sarebbe la parte della decisione impugnata oggetto di censura, nemmeno attraverso un rinvio alla sentenza di primo grado che essa ha confermato; ed anzi, dal testo della decisione emerge il contrario, avendo la C.T.R. espressamente ammesso la sanzionabilità degli inadempimenti formali.

4. Il Collegio ritiene che sia invece meritevole di accoglimento la prima censura, alla luce del principio di diritto affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte con la recente sentenza n. 17757 dell’8/9/2016, per cui: “La neutralità dell’imposizione armonizzata sul valore aggiunto comporta che, pur in mancanza di dichiarazione annuale, l’eccedenza d’imposta – risultante da dichiarazioni periodiche e regolari versamenti e un anno e dedotta entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto è sorto – sia riconosciuta dal giudice tributario se siano stati rispettati dal contribuente tutti i requisiti sostanziali per la detrazione; pertanto, in tal caso, il diritto di detrazione non può essere negato nel giudizio d’impugnazione della cartella emessa dal fisco a seguito di controllo formale automatizzato, laddove, pur non avendo il contribuente presentato la dichiarazione annuale per il periodo di maturazione, sia dimostrato in concreto – ovvero non controverso – che si tratti di acquisti fatti da un soggetto passivo d’imposta, assoggettati a IVA e finalizzati a operazioni imponibili”; è infatti evidente l’intento di superare il rilievo formale della mancata presentazione della dichiarazione annuale, purchè, però, l’eccedenza d’imposta risulti dalle dichiarazioni periodiche e da regolari versamenti dell’imposta per l’anno in contestazione e sia dedotta entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto è sorto.

4. Nel caso di specie, il giudice d’appello ha invece affermato che “in ordine alla deducibilità dell’Iva sugli acquisti (unica eccezione oggetto di appello), pur in mancanza di annotazione delle fatture nei registri IVA, quale elemento costitutivo della prova per poter procedere alla detrazione di cui al D.P.R. n. 633 del 1972, art. 19, la Commissione ritiene ammissibile tale fronte dell’esibizione delle fatture di acquisto comprovanti, al di là degli inadempimenti comunque sanzionabili, quale sostanziale diritto a veder riconosciuta l’IVA in detrazione”, aggiungendo, con riguardo al principio di neutralità, che “anche in un contesto di accertamento induttivo tale principio debba essere salvaguardato sulla base di elementi di prova adeguati quali le fatture di acquisti inerenti, in quanto acquisite”.

5. L’assunto non collima con il tessuto argomentativo del menzionato arresto nomofilattico, nel quale si è precisato che, quando “il contribuente non si attiene alle prescrizioni formali e contabili disciplinate dall’ordinamento interno, è onere dello stesso, a fronte della contestazione di omissioni o irregolarità, fornire adeguata prova dell’esistenza delle condizioni sostanziali cui la normativa comunitaria ricollega l’insorgenza del diritto alla detrazione (Cass. Sez. 5, n. 11168 del 2014 e n. 18924 del 2015; conf. Cass. Sez. 65, n. 17813 del 2015)”, essendo egli tenuto a dimostrare “che, in quanto destinatario di transazioni commerciali, è debitore dell’IVA e titolare del diritto di detrarre l’imposta (Cass. Sez. 5, n. 7576 del 2015)”; circostanze, queste, che “restano riservate a quell’accertamento in fatto da parte del giudice di merito (Cass. 5, n. 5072 del 2015) che è da compiersi con la latitudine suggerita, in tesi generale, dalla stessa Corte di giustizia (v. in causa Reisdort)”. Sicchè, “in presenza di una violazione formale – intesa come inadempimento di un obbligo distinto dalle condizioni essenziali previste dalle direttive IVA per l’esercizio della detrazione – la questione da risolvere è esclusivamente di natura probatoria”.

6. Al riguardo, le Sezioni Unite hanno espressamente richiamato alcuni punti dalla sentenza Idexx della Corte giust. UE del 2014, in base ai quali: 1) “il principio fondamentale di neutralità dell’IVA esige che la detrazione dell’imposta a monte sia accordata se gli obblighi sostanziali sono soddisfatti, anche se taluni obblighi formali sono stati omessi dai soggetti passivi” (p.to 38); 2) ai Paesi dell’UE, per la migliore operatività dell’imposta armonizzata e per prevenire le frodi, è consentito introdurre particolari obblighi che, però, “non possono andare aldilà di quanto necessario per il raggiungimeno di tali obiettivi e non devono rimettere in discussione la neutralità, dell’IVA” (p.to 37); 3) ne deriva che “l’amministrazione finanziaria, una volta che disponga delle informazioni necessarie per dimostrare che i requisiti sostanziali siano stati soddisfatti, non può imporre, riguardo al diritto del soggetto passivo di detrarre l’imposta, condizioni supplementari che possano produrre l’effetto di vanificare l’esercito del diritto medesimo” (p.to 40); 4) mentre “i requisiti sostanziali del diritto a detrazione sono quelli che stabiliscono il fondamento stesso e l’estensione di tale diritto, quali previsti all’art. 17 della sesta direttiva” (p.to 41), invece “i requisiti formali del diritto a detrazione disciplinano le modalità e il controllo dell’esercizio del diritto medesimo nonchè il corretto funzionamento del sistema dell’IVA, quali gli obblighi di contabilità, di fatturazione e di dichiarazione” (p.to 42); 5) con riguardo agli acquisti, i requisiti sostanziali esigono che essi “siano stati effettuati da un soggetto passivo, che quest’ultimo sia parimenti debitore attinente a tali acquisti e che i beni di cui trattasi siano utilizzati ai fini di proprie operazioni imponibili” (p.to 43).

7. Alla luce di quanto precede, deve concludersi per la non sufficienza, ai fini del riconoscimento del diritto alla detrazione (e contrariamente a quanto ritenuto dal giudice d’appello), della mera “esibizione delle fatture di acquisto”, essendo necessario accertare anche che l’eccedenza d’imposta risulti dalle dichiarazioni periodiche e che vi siano stati regolari versamenti dell’imposta.

8. La sentenza va quindi cassata con rinvio al giudice d’appello che, in diversa composizione, dovrà procedere a nuova valutazione delle risultanze probatorie, alla luce dei criteri sopra indicati.

PQM

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla C.T.R. del Friuli Venezia Giulia, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 19 ottobre 2016.

Depositato in Cancelleria il 20 dicembre 2016

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