Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26459 del 09/12/2011

Cassazione civile sez. VI, 09/12/2011, (ud. 15/11/2011, dep. 09/12/2011), n.26459

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PREDEN Roberto – Presidente –

Dott. AMENDOLA Adelaide – Consigliere –

Dott. GIACALONE Giovanni – Consigliere –

Dott. DE STEFANO Franco – rel. Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 18851-2010 proposto da:

T.S. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, PIAZZA DI VILLA CARPEGNA 42, presso lo studio dell’avvocato

PETRUCCI ENRICO, rappresentato e difeso dall’avvocato D’ERME GIOVANNI

giusta delega a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

C.M. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA DARDANELLI 46, presso lo studio dell’avvocato DRAGONE

CLAUDIO, che lo rappresenta e difende giusta procura a margine del

controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 10/2010 del TRIBUNALE di LATINA, SEZIONE

DISTACCATA di TERRACINA, depositata il 15/01/2010;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

15/11/2011 dal Consigliere Relatore Dott. FRANCO DE STEFANO;

udito l’Avvocato Dragone Claudio difensore del controricorrente che

si riporta agli scritti;

è presente il P.G. in persona del Dott. ROSARIO GIOVANNI RUSSO che

nulla osserva.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. E’ stata depositata in cancelleria la seguente relazione ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ., regolarmente comunicata al pubblico ministero e notificata ai difensori delle parti:

“1. – T.S. ricorre, con atto notificato addì 8.7.10, per la cassazione della sentenza del Tribunale di Latina – sez. dist.

di Terracina n. 10/10 pubbl. il 15.1.10, con cui è stata rigettata la sua opposizione all’esecuzione ed agli atti esecutivi nell’espropriazione presso terzi intentata ai suoi danni – e nei confronti del terzo A.S. Terracina 1925 s.r.l. – da C. M.. Quest’ultimo resiste con controricorso.

2. – Il ricorso può essere trattato in camera di consiglio – ai sensi degli artt. 375, 376 e 380-bis c.p.c., essendo oltretutto soggetto alla disciplina dell’art. 360-bis c.p.c. (inserito dalla L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 47, comma 1, lett. a)) – ed essere rigettato, per manifesta inammissibilità, alla stregua delle considerazioni che seguono.

3. – Il ricorrente sviluppa due motivi: un primo, di violazione di legge (in relazione agli artt. 617 e 139 c.p.c.) per l’omessa considerazione, ai fini della qualificazione della tardività dell’opposizione agli atti esecutivi, della data di effettiva sua conoscenza della pendenza del procedimento; un secondo, di “violazione di legge – art. 360 c.p.c., nn. 4 e 5 – nullità della sentenza per omessa pronuncia”, per mancata considerazione del motivo di nullità del pignoramento consistente nella carenza di iscrizione del pignoramento presso terzi della quota societaria presso il registro delle imprese.

4. – Il ricorso non rispetta il principio di autosufficienza. Per contestare la qualificazione di tardività della dispiegata opposizione, era onere del ricorrente indicare in quali atti del giudizio di merito egli aveva argomentato per la tempestività e trascriverne in ricorso il contenuto saliente o comunque – qualora il rilievo fosse stato ufficiosamente operato dal giudice del merito – riportare nel ricorso introduttivo del presente giudizio di legittimità il contenuto degli atti – tra cui le relate di notifica ed i documenti sulla reale residenza – da cui tale circostanza sarebbe stata evincibile.

5. – E’ noto che il ricorso per cassazione deve contenere infatti in sè, senza la necessità della disamina di atti ad esso esterni se non nel momento successivo del riscontro di quanto in esso affermato, tutti gli elementi necessari per la decisione ed in particolare la riproduzione integrale quanto meno delle conclusioni e dei passaggi degli atti del processo da cui desumere la fondatezza delle tesi propugnate (in generale sul principio in parola, vedansi, tra le molte, Cass. 30 aprile 2010 n. 10605 e Cass. ord. 23 marzo 2010 n. 6937). E’ così irrilevante che gli atti del processo siano indicati – peraltro pure sommariamente, con accenno generico al “fascicolo di primo grado” – come depositati in uno al ricorso.

6. – Il secondo motivo di ricorso è palesemente inammissibile, per la non consentita confusione di ben tre delle categorie di vizi del provvedimento previste dall’art. 360 c.p.c., (il n. 3, il n. 4 ed il n. 5 c.p.c.) e comunque perchè non vi è valida allegazione – con la riproduzione del relativo passaggio – e tanto meno prova, anche in questo caso in violazione del principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, del fatto che tale doglianza – la quale sarebbe stata poi travolta dalla rilevata tardività dell’opposizione, avverso la quale si è visto inammissibile anche il primo dei motivi del presente ricorso – sia stata svolta nell’atto introduttivo del processo di opposizione agli atti esecutivi concluso con la sentenza qui gravata.

7. – Pertanto, si propone la declaratoria di inammissibilità del ricorso”.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

2. Non sono state presentate conclusioni scritte, nè memorie ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ., ma il solo difensore del controricorrente è comparso in camera di consiglio per essere sentito.

3. A seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella camera di consiglio, ritiene il Collegio di condividere i motivi in fatto e in diritto esposti nella sopra trascritta relazione, il cui contenuto fa quindi proprio, del resto nessuna obiezione avendo alla stessa mosso le parti.

4. Pertanto, ai sensi degli artt. 380-bis e 385 cod. proc. civ., il ricorso va dichiarato inammissibile e le spese del giudizio di legittimità poste a carico del soccombente ricorrente.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna T.S. al pagamento, in favore di C.M., delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 1.300,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre CPA ed IVA nella misura di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della sesta sezione civile, il 15 novembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 9 dicembre 2011

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