Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26458 del 20/11/2020

Cassazione civile sez. trib., 20/11/2020, (ud. 02/07/2020, dep. 20/11/2020), n.26458

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – Consigliere –

Dott. STALLA Giacomo Maria – rel. Consigliere –

Dott. MONDINI Antonio – Consigliere –

Dott. CAVALLARI Dario – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 7656-2015 proposto da:

RISCOSSIONE SICILIA SPA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA CIPRO

77, presso lo studio dell’avvocato GERARDO RUSSILLO, rappresentato e

difeso dall’avvocato SANTO FINOCCHIARO;

– ricorrente –

contro

L.S., elettivamente domiciliato in ROMA VIA G. AVEZZANA

8, presso lo studio dell’avvocato PAOLO GRASSI, che lo rappresenta e

difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2914/2014 della COMM. TRIB. REG. DELLA

SICILIA, SEZ. DIST. di CATANIA, depositata il 02/10/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

02/07/2020 dal Consigliere Dott. GIACOMO MARIA STALLA.

 

Fatto

RILEVATO

che:

p. 1. Riscossione Sicilia spa (già Serit Sicilia spa) propone tre motivi di ricorso per la cassazione della sentenza n. 2914/18/14 del 2.10.14 con la quale la commissione tributaria regionale della Sicilia, in rigetto dell’appello da essa proposto, ha confermato la nullità dell’iscrizione a ruolo e di ogni atto prodromico all’avviso di iscrizione ipotecaria notificato a L.S. in recupero di Iva 1993, e da questi impugnato.

La commissione tributaria regionale, in particolare, ha ritenuto che: – la società di riscossione non avesse provato la notificazione, e neppure l’esistenza, della cartella di pagamento prodromica all’avviso di iscrizione ipotecaria; – ancorchè la società (rimasta contumace in primo grado) avesse prodotto in appello un avviso di mora notificato al L. il 12 ottobre 2000, tale produzione doveva ritenersi inammissibile D.Lgs. n. 546 del 1992, ex art. 58, comma 2: sia per ragioni di ordine costituzionale (ragionevole durata del processo; diritto di difesa; diritto della parte al doppio grado di giudizio), sia perchè finalizzata ad ampliare l’oggetto di lite mediante l’introduzione in giudizio di nuove prove, precluse in appello ai sensi del cit. art. 58, comma 1; – per effetto della ritenuta inammissibilità della produzione documentale in questione, dovesse ritenersi “coerentemente omessa la notifica della cartella (rectius di ogni atto prodromico) e nulla l’iscrizione a ruolo con consequenziale conferma della sentenza”.

Resiste con controricorso e memoria il L..

p. 2.1 Con il primo motivo di ricorso si lamenta – ex art. 360 c.p.c., n. 3, – violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 58. Per avere la Commissione Tributaria Regionale ritenuto inammissibile la produzione in appello dell’avviso di mora prodromico all’iscrizione ipotecaria – debitamente notificato al contribuente e da questi non impugnato, con conseguente preclusione a far valere la supposta mancata notificazione della cartella – nonostante il diverso disposto dell’articolo in esame, comma 2; tanto più che si trattava di documento prodotto a sostegno non di una domanda od un’eccezione nuova, bensì di una semplice argomentazione difensiva che ben poteva essere svolta per la prima volta in appello.

p. 2.2 Il motivo è fondato.

Erroneamente la Commissione Tributaria Regionale ha ritenuto inammissibile la produzione in appello, da parte dell’agente della riscossione, dell’avviso di intimazione debitamente notificato al contribuente.

In forza del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 58:

1. Il giudice d’appello non può disporre nuove prove, salvo che non le ritenga necessarie ai fini della decisione o che la parte dimostri di non averle potute fornire nel precedente grado di giudizio per causa ad essa non imputabile.

2. E’ fatta salva la facoltà delle parti di produrre nuovi documenti.

Si tratta di disposizione innumerevoli volte vagliata da questa corte di legittimità, la quale ha in proposito ripetutamente affermato che (Cass. n. 27774/17 ed altre): “In materia di produzione documentale in grado di appello nel processo tributario, alla luce del principio di specialità espresso dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 1, comma 2, – in forza del quale, nel rapporto fra norma processuale civile ordinaria e norma processuale tributaria, prevale quest’ultima – non trova applicazione la preclusione di cui all’art. 345 c.p.c., comma 3, (nel testo introdotto dalla L. n. 69 del 2009), essendo la materia regolata dal cit. D.Lgs., art. 58, comma 2, che consente alle parti di produrre liberamente i documenti anche in sede di gravame, sebbene preesistenti al giudizio svoltosi in primo grado”.

Ed è proprio sulla base del principio di specialità che si è affermato, anche in relazione alla parte rimasta contumace in primo grado, che: “Nel processo tributario, poichè il D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 58, consente la produzione in appello di qualsiasi documento, la stessa può essere effettuata anche dalla parte rimasta contumace in primo grado, poichè il divieto posto dal detto decreto, art. 57, riguarda unicamente le eccezioni in senso stretto” (Cass. n. 29568/18 ord. ed altre; per una più recente riaffermazione: Cass. ord. n. 10311/20).

Con specifico riguardo agli atti di contenuto impositivo, si è poi stabilito che: “Nel processo tributario, la produzione di nuovi documenti in appello è generalmente ammessa ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 58, comma 2: tale principio opera anche nell’ipotesi di deposito in sede di gravame dell’atto impositivo notificato, trattandosi di mera difesa, volta a contrastare le ragioni poste a fondamento del ricorso originario, e non di eccezione in senso stretto, per la quale opera la preclusione di cui al detto decreto, art. 57” (Cass.n. 8313/18).

Il disposto della norma in esame – evidentemente destinato ad operare indistintamente nei confronti di tutte le parti processuali e non soltanto di talune di esse – trova giustificazione nella specialità della materia tributaria (e del rito processuale preposto al suo accertamento) e nella natura prettamente documentale della pretesa impositiva; il che legittima, nella scelta del legislatore, la non totale convergenza rispetto alla disciplina generale del rito civile ordinario di cui all’art. 345 c.p.c., u.c..

Per altro verso, la produzione documentale in questione non poteva ritenersi inammissibile perchè asseritamente effettuata al fine di ampliare il tema decisionale di causa, dal momento che l’avvenuta notificazione dell’avviso di mora (non impugnato dal contribuente) mirava a dimostrare l’inammissibilità del motivo di opposizione da quest’ultimo proposto circa l’invalidità dell’iscrizione ipotecaria per mancata notificazione della cartella e di altri atti prodromici (D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19, comma 3); tanto che, in presenza di regolare notificazione di avviso di mora non impugnato, il contribuente non avrebbe potuto far valere vizi del ruolo o della cartella (perchè non emessa ovvero non notificata), nè fondatamente eccepire la decadenza dell’azione di riscossione.

E’ d’altra parte la stessa Commissione Tributaria Regionale ad osservare come la produzione in appello dell’avviso di mora debitamente notificato e non opposto fosse finalizzata a dimostrare l’infondatezza dell’eccezione di decadenza dedotta dal contribuente; sennonchè si è in proposito osservato che: “Chi, replicando ad un’eccezione di decadenza, assuma di avere tempestivamente compiuto l’atto necessario ad evitarla, non solleva una eccezione in senso stretto, ma svolge una mera difesa, come tale proponibile per la prima volta anche in appello, fermo restando che l’onere della relativa prova deve essere assolto nel rispetto delle preclusioni processuali” (Cass.n. 414/13, citata anche dalla CTR).

Neppure sotto questo profilo, pertanto, il giudice di appello poteva ritenere inammissibile una produzione correlata, non ad una nuova domanda o eccezione, ma allo svolgimento di una mera difesa sempre consentita.

p. 3.1 Con il secondo motivo di ricorso si lamenta violazione dell’art. 112 c.p.c.. Per avere la Commissione Tributaria Regionale affermato la nullità del ruolo esattoriale, nonostante che: – tale nullità fosse stata richiesta dal contribuente avanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Catania, la quale aveva però dichiarato inammissibile la domanda per mancata evocazione in giudizio dell’ente impositore; – questa statuizione di inammissibilità (indirettamente confermativa del ruolo) non fosse stata fatta oggetto di appello incidentale da parte del contribuente, con conseguente sua definitività.

Con il terzo motivo di ricorso si deduce analoga doglianza sotto il profilo della omessa, ovvero contraddittoria, motivazione, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5; per avere la Commissione Tributaria Regionale, da un lato, dichiarato la nullità dell’iscrizione a ruolo e, dall’altro, rigettato l’appello con conferma integrale della sentenza di primo grado la quale, all’opposto, aveva dichiarato inammissibile la domanda di nullità del ruolo medesimo.

p. 3.2 Anche questi due motivi di ricorso – suscettibili di trattazione unitaria per la stretta connessione delle questioni giuridiche poste – sono fondati.

Il giudice di primo grado aveva accolto solo in parte il ricorso del contribuente.

L’aveva accolto, segnatamente, quanto ad annullamento della iscrizione ipotecaria, stante la mancata notificazione della cartella di pagamento quale necessario atto prodromico D.P.R. n. 602 del 1973, ex artt. 50 e 77, non anche quanto ad annullamento del ruolo, affermando sul punto che la relativa domanda fosse inammissibile per mancata evocazione in giudizio dell’ente impositore.

Di tale situazione processuale dà conto anche la Commissione Tributaria Regionale nella sentenza qui impugnata, ove si osserva, nel rievocare lo svolgimento del processo, che la commissione tributaria provinciale di Catania aveva “dichiarato inammissibile il ricorso avverso il ruolo”.

Analoga situazione viene descritta nel controricorso del L., nel quale si specifica che il primo giudice aveva accolto il suo ricorso solo in parte e, in particolare, “nella parte relativa alla richiesta di annullamento dell’iscrizione ipotecaria” (pag. 2).

Ciò posto, non poteva la Commissione Tributaria Regionale dichiarare nulla altresì l’iscrizione a ruolo in assenza di appello incidentale del contribuente avverso il rigetto parziale del suo ricorso introduttivo da parte della Commissione Tributaria Provinciale (SSUU 11799/17).

Ne segue, in accoglimento del ricorso, la cassazione della sentenza impugnata con rinvio alla Commissione Tributaria Regionale della Sicilia la quale, in diversa composizione, riesaminerà la fattispecie alla luce dei principi fissati. Il giudice di rinvio pronuncerà anche sulle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte:

– accoglie il ricorso;

– cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Commissione Tributaria Regionale della Sicilia in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della quinta sezione civile, tenutasi con modalità da remoto secondo quanto disposto dal Primo Presidente con provvedimenti nn. 76 e 97 del 2020, il 2 luglio 2020.

Depositato in Cancelleria il 20 novembre 2020

 

 

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