Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26458 del 17/10/2019

Cassazione civile sez. lav., 17/10/2019, (ud. 06/06/2019, dep. 17/10/2019), n.26458

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NOBILE Vittorio – Presidente –

Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo – Consigliere –

Dott. BLASUTTO Daniela – Consigliere –

Dott. PONTERIO Carla – rel. Consigliere –

Dott. AMENDOLA Fabrizio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 4503-2018 proposto da:

AMALFITANA GAS S.R.L., in persona del legale rappresentante pro

tempore elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE B. BUOZZI 36,

presso lo studio dell’avvocato DONATELLO FUMIA, rappresentata e

difesa dall’avvocato ISABELLA VITALE;

– ricorrente –

contro

N.B., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CLITUNNO

51, presso lo studio dell’avvocato ROBERTO MAZZA, rappresentata e

difesa dall’avvocato MATTEO D’ANGELO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 830/2017 della CORTE D’APPELLO di SALERNO,

depositata il 07/12/2017 R.G.N. 733/2017;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

06/06/2019 dal Consigliere Dott. CARLA PONTERIO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MASTROBERARDINO Paola, che ha concluso per il rigetto del ricorso;

udito l’Avvocato ISABELLA VITALE.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. La Corte d’appello di Salerno, con sentenza n. 830 pubblicata il 7.12.2017, ha respinto il reclamo di Amalfitana Gas s.r.l., confermando la decisione di primo grado di rigetto dell’opposizione avverso l’ordinanza emessa all’esito della fase sommaria e che, in accoglimento della domanda proposta da N.B., aveva dichiarato illegittimo il licenziamento per giustificato motivo oggettivo intimato al predetto il 17.6.2015 ed applicato la tutela di cui alla L. n. 300 del 1970, art. 18, comma 5, come modificato dalla L. n. 92 del 2012.

2. La Corte territoriale, premesso come non fosse contestata in fatto l’avvenuta esternalizzazione del servizio di lettura contatori, a cui il N. era stato principalmente addetto fino all’epoca del licenziamento, ha ritenuto che la società datoriale non avesse dimostrato l’impossibilità di reimpiego del dipendente anche in mansioni diverse dalle ultime svolte e persino inferiori, purchè compatibili con la professionalità posseduta; essendovi prova dello svolgimento da parte del medesimo N. di mansioni diverse da quelle di letturista (in particolare, quale addetto a scavi per manutenzione, aperture e chiusure contatori per morosità, allacciamento aereo).

3. Ha inoltre sottolineato, ai fini del mancato adempimento dell’obbligo di repechage, come vi fosse prova anche dell’assunzione, coeva al licenziamento oggetto di causa, di altri operai tra cui De M.G., assegnato, dopo un periodo di tirocinio e apprendistato, a mansioni di magazziniere presumibilmente compatibili con la professionalità del N..

4. Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso la Amalfitana Gas s.r.l., affidato a due motivi, cui ha resistito con controricorso il N..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Col primo motivo di ricorso la Amalfitana Gas s.r.l. ha censurato la sentenza, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per violazione e falsa applicazione della L. n. 604 del 1966, art. 3 in relazione all’art. 41 Cost.; ha sostenuto come erroneamente la Corte di merito avesse attribuito centralità all’obbligo di repechage che, al contrario, non può rivestire valore dirimente ai fini della legittimità o meno di un licenziamento, una volta dimostrata, come nel caso di specie, l’effettività del riassetto organizzativo attuato attraverso la soppressione del servizio interno di lettura dei contatori e la redistribuzione tra gli altri dipendenti delle residue attività prima assegnate al N..

2. Col secondo motivo la ricorrente ha dedotto, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, nullità della sentenza o del procedimento per non avere la sentenza impugnata correttamente valutato le prove documentali e orali, fornite dalla società, sull’impossibilità di reimpiego del N. nei compiti e nelle mansioni affidate ai due lavoratori assunti nei sei mesi successivi al licenziamento ( C.R., assunto il 17.6.15 come saldatore specializzato reti gas; De M.G., assunto il 20.7.15 con contratto a tempo determinato, come geometra per rilievi topografici; quest’ultimo in data 25.1.16 era stato poi assunto da altra società, Ing. Ma.Or. s.r.l., con contratto di apprendistato professionalizzante come addetto alla gestione del magazzino e servizi logistici e non aveva mai svolto le funzioni di magazziniere per la società ricorrente). Ha rilevato, quanto alla posizione del neo assunto D.M., come la Corte di merito avesse errato nella motivazione omettendo di esaminare la documentazione prodotta dalla società e male interpretando le dichiarazioni rese da uno dei testimoni.

3. Il ricorso non può trovare accoglimento.

4. Sul primo motivo, occorre richiamare l’orientamento consolidato di questa Corte (cfr. Cass. n. 5592 del 2016, Cass. n. 12101 del 2016, Cass. n. 20436 del 2016, Cass. n. 160 del 2017, Cass. n. 9869 del 2017, Cass. n. 24882 del 2017, Cass. n. 27792 del 2017) che considera l’impossibilità di “repechage” del dipendente quale requisito di legittimità del recesso datoriale, quindi elemento costitutivo del legittimo esercizio del potere di recesso.

5. Anche recentemente (Cass. n. 10435 del 2018) e in riferimento all’art. 18, comma 7 St.lav., come novellato dalla L. n. 92 del 2012, questa Corte ha ribadito come la legittimità del licenziamento per giustificato motivo oggettivo presupponga da un lato, l’esigenza di soppressione di un posto di lavoro, dall’altro, la impossibilità di diversa collocazione del lavoratore licenziato, con conseguente onere, a carico del datore di lavoro, di allegare e dimostrare il fatto che rende legittimo l’esercizio del potere di recesso, ossia l’effettiva sussistenza di una ragione inerente all’attività produttiva, all’organizzazione o al funzionamento dell’azienda nonchè l’impossibilità di una differente utilizzazione del lavoratore in mansioni diverse da quelle precedentemente svolte.

6. A tali principi si è uniformata la sentenza impugnata, che ha correttamente fondato la declaratoria di illegittimità del licenziamento sulla mancata prova di uno dei segmenti della fattispecie di legittimo esercizio del potere di recesso, vale a dire l’impossibilità di repechage del dipendente, sicchè la stessa si sottrae alle censure di violazione di legge oggetto del primo motivo di ricorso.

7. Il secondo motivo di ricorso è inammissibile.

8. Nonostante la formale denuncia di un error in procedendo, il motivo in esame investe, con ampi rinvii alle prove documentali e testimoniali, la valutazione del materiale probatorio come operata dalla Corte di merito, in particolare quanto alla redistribuzione tra gli altri dipendenti delle mansioni residue (non esternalizzate) e saltuarie svolte dal N. e alla impossibilità di adibire il medesimo alle attività per cui erano state fatte le nuove assunzioni.

9. Simili censure non solo non si conformano allo schema legale del vizio motivazionale di cui al nuovo testo dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, ma ove anche lo fossero, sarebbero ugualmente inammissibili in ragione della disciplina dettata dall’art. 348 ter c.p.c., comma 5, sulla c.d. doppia conforme, applicabile ratione temporis (giudizio di reclamo introdotto nel 2017), e non avendo la ricorrente neanche allegato la diversità delle ragioni di fatto poste a base, rispettivamente, della decisione di primo grado e della sentenza di rigetto del reclamo (Cass. n. 26774 del 2016; Cass. n. 5528 del 2014).

10. Per le considerazioni svolte il ricorso deve essere respinto.

11. La regolazione delle spese di lite segue il criterio di soccombenza, con liquidazione come in dispositivo.

12. Si dà atto della sussistenza dei presupposti di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che liquida in Euro 5.000,00 per compensi professionali, in Euro 200,00 per esborsi, oltre spese forfettarie nella misura del 15% ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del medesimo art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 6 giugno 2019.

Depositato in Cancelleria il 17 ottobre 2019

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