Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26458 del 09/12/2011

Cassazione civile sez. VI, 09/12/2011, (ud. 15/11/2011, dep. 09/12/2011), n.26458

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PREDEN Roberto – Presidente –

Dott. AMENDOLA Adelaide – Consigliere –

Dott. GIACALONE Giovanni – Consigliere –

Dott. DE STEFANO Franco – rel. Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 18697-2010 proposto da:

COMMERCIALE DI GUIDI MARCELLO & C. SNC (OMISSIS) in persona

dell’amministratore unico e legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DELLA CAVA AURELIA 193, presso

lo studio dell’avvocato IACOPINO GIUSEPPE M. P., che la rappresenta e

difende, giusta delega a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

LEASINT SPA (OMISSIS) – già Intesa Leasing SpA in seguito anche

solo Leasint, società unipersonale soggetta all’attività di

direzione e coordinamento di Intesa Sanpaolo SpA ed appartenente al

Gruppo Bancario Intesa Sanpaolo, che ha così variato la propria

denominazione sociale in persona del suo legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GIUSEPPE PISANELLI 2,

presso lo studio dell’avvocato DI MEO STEFANO, che la rappresenta e

difende unitamente all’avvocato CERVELLIONE ROSA AUGELLO, giusta

procura a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1271/2010 della CORTE D’APPELLO di MILANO del

9.3.2010, depositata il 27/04/2010;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

15/11/2011 dal Consigliere Relatore Dott. FRANCO DE STEFANO;

udito per la ricorrente l’Avvocato Giuseppe M.P. Iacopino che si

riporta ai motivi del ricorso e chiede la manifesta fondatezza del

ricorso; in sub ordine chiede la trattazione della causa alla

pubblica udienza e deposita copia della sentenza di Cassazione n.

19732 della 3^ Sezione Civile.

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. ROSARIO

GIOVANNI RUSSO che nulla osserva rispetto alla relazione scritta.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. E’ stata depositata in cancelleria la seguente relazione ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ., regolarmente comunicata al pubblico ministero e notificata ai difensori delle parti:

“1. – La Commerciale di Guidi Marcello & C. snc ricorre, con atto notificato addì 8.7.10, per la cassazione della sentenza della Corte di Appello di Milano n. 1271/10, pubbl. il 27.4.10, con cui è stato respinto il suo appello avverso il rigetto della sua opposizione al decreto ingiuntivo ai suoi danni pronunciato dal Tribunale di Milano in favore di Intesa Leasing spa, per Euro 193.041,44 ed accessori, a seguito della risoluzione del contratto di leasing di arredi e corredi intercorso tra le parti. Resiste con controricorso la Leasint spa, già Intesa Leasing spa.

2. – Il ricorso può essere trattato in camera di consiglio – ai sensi degli artt 375, 376 e 380-bis c.p.c., essendo oltretutto soggetto alla disciplina dell’art. 360-bis c.p.c. (inserito dalla L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 47, comma 1, lett. a)) – ed essere rigettato, per manifesta infondatezza, alla stregua delle considerazioni che seguono.

3. – La ricorrente sviluppa quattro motivi: un primo, di violazione di legge (art. 1526 c.c.) e vizio di motivazione in ordine alla qualificazione del leasing come di godimento anzichè traslativo; un secondo, anch’esso di violazione di legge (art. 1526 c.c., artt. 112, 633 e 645 c.p.c.) e vizio di motivazione in ordine all’esclusa iniquità della clausola penale, in concreto applicata in misura pari ai canoni ancora da scadere; un terzo, di violazione di legge (art. 1526 c.c.) e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta irrilevanza della circostanza dell’avvenuta restituzione dei beni; un quarto, di violazione di legge (art. 1458 c.c.) e vizio di motivazione in ordine alla mancata considerazione della pure avvenuta restituzione ai fini dell’esclusione della spettanza dei canoni successivi.

4. – In ordine al primo motivo, peraltro, la ricorrente si limita a ripercorrere la tesi in diritto sulla distinzione tra le due specie di leasing ed a riproporre gli argomenti già sottoposti in grado di appello; ma in tal modo essa non si fa carico di confutare la ratio decidendi esplicitamente e chiaramente enunciata dalla Corte territoriale (a pag. 6 della sentenza gravata) e consistente nell’esclusione di un qualsiasi valore di mercato per la peculiare tipologia del bene, costruito su misura e quindi inutilizzabile in alcun altro contesto, indipendentemente dal valore intrinseco dei materiali e per l’oggettiva difficoltà di effettuarne la ricollocazione in contesto diverso. Ancora, è noto che la qualificazione del contratto rientra tra i poteri del giudice di merito e, se congruamente e logicamente motivata, non è censurabile in sede di legittimità: nel caso di specie, il sostanziale azzeramento del valore finale è motivato con argomenti plausibili e corrispondenti a nozioni di comune esperienza (quali la tendenziale incommerciabilità di soluzioni “su misura” e cioè completamente personalizzate). Infine, dinanzi a tale evenienza, correttamente si afferma nella gravata sentenza che spettava all’utilizzatore la prova del fatto contrario a quanto ricavabile dalla riferita nozione di comune esperienza e cioè della sussistenza di un valore commerciale apprezzabile dei beni concessi in leasing. La censura è quindi per un verso inammissibile e per altro infondata.

5. – Gli altri tre motivi possono essere congiuntamente esaminati, in quanto incentrati sull’illegittimità del riconoscimento di somme corrispondenti ai canoni non ancora corrisposti; ed al riguardo il presupposto della qualificazione del leasing come traslativo non può prendersi in considerazione, atteso quanto argomentato in ordine al primo motivo di ricorso; per il resto, la Corte territoriale, ribadito che alcun valore può attribuirsi ai beni anche come restituiti, espressamente riconduce le somme liquidate con il decreto ingiuntivo, in misura pari a quella dei canoni in scadenza attualizzati, alla clausola contrattuale specificamente pattuita ed in ogni caso esclude l’iniquità della misura della penale proprio in dipendenza dell’incommerciabilità ulteriore dei beni. Anche tale motivazione appare congrua e logica – benchè effettivamente comportante una diversa qualificazione giuridica della domanda proposta con il ricorso per d.i. nella parte in cui era relativa ai canoni “da scadere” e poi accolta in forza dell’art. 11, lett. B del contratto o quale equo compenso o risarcimento del danno spettante al concedente – ed in quanto tale non solo idonea ad escludere qualsiasi ingiustificato arricchimento o l’applicabilità dell’art. 1458 c.c., ma soprattutto incensurabile in Cassazione.

6. – Pertanto, si propone il rigetto del ricorso”.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

2. Non sono state presentate conclusioni scritte; tuttavia, la ricorrente ha presentato memoria, ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ., comma 3 ed i difensori di entrambe le parti sono comparsi in camera di consiglio per essere ascoltati.

3. A seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella camera di consiglio, ritiene il Collegio di dovere fare proprio il contenuto della sopra trascritta relazione, nonostante le contrarie argomentazioni di cui alla memoria depositata dalla ricorrente.

4. In primo luogo, non ha pregio l’eccezione di incostituzionalità dell’art. 380-bis cod. proc. civ., meritando continuità la giurisprudenza di questa Corte sulla conformità del meccanismo processuale ivi descritto alla Carta fondamentale, atteso il ruolo meramente preparatorio della decisione che va attribuito alla relazione ivi disciplinata.

In secondo luogo, neppure l’ulteriore giurisprudenza addotta dalla ricorrente (tra cui Cass. 27 settembre 2011, n. 19732) si attaglia alla fattispecie, in cui la Corte territoriale ha proceduto ad una corretta qualificazione del leasing sulla base di elementi oggettivi, escludendo in particolare qualunque apprezzabile valore intrinseco dei materiali al momento dell’inadempimento od al termine del rapporto contrattuale (sulla base appunto di congrue e logiche nozioni di comune esperienza ed in carenza della prova, legittimamente addossata all’utilizzatore, del diverso fatto della persistenza di un tale valore). Ed è proprio l’esclusione di tale apprezzabile valore intrinseco residuo a consentire, nella peculiare fattispecie, di ritenere dovute dall’utilizzatore le somme corrispondenti ai canoni ancora da pagare, non verificandosi alcun indebito cumulo tra tali somme ed il valore, quest’ultimo appunto assimilabile a zero.

4. Pertanto, ai sensi degli artt. 380-bis e 385 cod. proc. civ., il ricorso va rigettato e le spese del giudizio di legittimità poste a carico della soccombente ricorrente.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna la “La Commerciale di Guidi Marcello & C.” snc, in pers. del leg. rappr.nte p.t., al pagamento, in favore della Leasint spa, in pers. del leg. rappr.nte p.t., delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 5.500,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre CPA ed IVA nella misura di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della sesta sezione civile, il 15 novembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 9 dicembre 2011

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA