Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26457 del 29/09/2021

Cassazione civile sez. lav., 29/09/2021, (ud. 28/04/2021, dep. 29/09/2021), n.26457

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIA Lucia – Presidente –

Dott. LORITO Matilde – rel. Consigliere –

Dott. LEONE Margherita Maria – Consigliere –

Dott. PONTERIO Carla – Consigliere –

Dott. PICCONE Valeria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 2921-2020 proposto da:

O.S., elettivamente domiciliato in ROMA,

CIRCONVALLAZIONE CLODIA 88, presso lo studio dell’avvocato GIOVANNI

ARILLI, rappresentato e difeso dall’avvocato CARLA PENNETTA;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, – Commissione Territoriale per il

Riconoscimento della Protezione Internazionale di Firenze, in

persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso

dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia

ex lege in ROMA, alla VIA DEI PORTOGHESI n. 12;

– resistente con mandato –

avverso il decreto n. cronologico 789/2019 del TRIBUNALE di PERUGIA,

depositato il 25/11/2019 R.G.N. 4699/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

28/04/2021 dal Consigliere Dott. MATILDE LORITO.

 

Fatto

RILEVATO

CHE:

O.S. cittadino (OMISSIS), chiedeva alla competente commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale, di cui al D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 4:

a) in via principale, il riconoscimento dello status di rifugiato politico, D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, ex art. 7 e ss.;

b) in via subordinata, il riconoscimento della “protezione sussidiaria” di cui al D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 14;

c) in via ulteriormente subordinata, la concessione del permesso di soggiorno per motivi umanitari, D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, ex art. 5, comma 6, (nel testo applicabile ratione temporis);

la Commissione Territoriale rigettava l’istanza;

avverso tale provvedimento proponeva ricorso dinanzi al Tribunale di Perugia, che ne disponeva il rigetto;

in via di premessa osservava che, tenuto conto delle domande già formulate dalla commissione al ricorrente ed in mancanza di ulteriori allegazioni da parte di quest’ultimo, appariva superfluo procedere alla sua audizione;

nel merito evidenziava l’insussistenza dei presupposti per il riconoscimento di tutte le forme di protezione internazionale invocate dal ricorrente, tenuto conto che aveva lasciato il proprio paese per ragioni di tipo “privatistico-patrimoniale” (riconducibili a liti violente in famiglia a sfondo ereditario);

il vissuto del ricorrente, per come riferito alla commissione, non consentiva di collegare, neanche in astratto, l’abbandono del paese ad una situazione di conflitto armato o agli ulteriori pericoli considerati dal D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 14 lett. a) e b) e dalle informazioni acquisite (rapporto annuale Amnesty International 2017-2018), doveva escludersi che la (OMISSIS) fosse teatro di conflitti armati o di situazioni di violenza massiva e indiscriminata, non ricorrendo neanche le condizioni per il riconoscimento della protezione sussidiaria D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, ex art. 14, lett. c;

quanto al permesso di soggiorno per motivi umanitari, non sussisteva alcuna condizione di vulnerabilità – da definire alla stregua di un” bilanciamento fra l’integrazione sociale acquisita in Italia e quella oggettiva del paese di provenienza – che ne giustificasse il rilascio;

il provvedimento del Tribunale è stato impugnato per cassazione con ricorso fondato su sei motivi;

il Ministero dell’Interno, non costituito nei termini di legge con controricorso, ha depositato atto di costituzione ai fini dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione della causa ai sensi dell’art. 370 c.p.c., comma 1, ultimo alinea.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1. Con il primo motivo, si denuncia violazione o falsa applicazione del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 5, lett. c;

si critica la statuizione con la quale il Collegio di merito ha conferito valore dirimente ai fini della esclusione dalla protezione internazionale, la natura endofamiliare del conflitto che lo aveva indotto ad abbandonare il paese di origine, tralasciando di considerare che a tali fini, possono essere considerati responsabili anche soggetti privati quando l’apparato dello Stato non voglia o non possa fornire protezione adeguata ai sensi dell’art. 6, comma 2;

2. il motivo è inammissibile.

la storia riferita dal richiedente (riconducibile a liti violente in famiglia a sfondo ereditario) è stata definita correttamente dal Collegio di merito, come familiare di origine patrimoniale che non può rientrare nell’ambito della sfera di applicazione della protezione internazionale;

le liti tra privati per ragioni proprietarie o familiari non possono essereò addotte come causa di persecuzione o danno grave, nell’accezione offerta dal D.Lgs. n. 251 del 2007, trattandosi di “vicende private” estranee al sistema della protezione internazionale, non rientrando né nelle forme dello “status” di rifugiato (art. 2, lett. e), né nei casi di protezione sussidiaria (art. 2, lett. g), atteso che i c.d. soggetti non statuali possono considerarsi responsabili della persecuzione o del danno grave solo ove lo Stato, i partiti o le organizzazioni che controllano lo Stato o una parte consistente del suo territorio, comprese le organizzazioni internazionali, non possano o non vogliano fornire protezione contro persecuzioni o danni gravi (vedi Cass. 23/10/2020 n. 23281);

2. con il secondo motivo si denuncia violazione o falsa applicazione della Direttiva 2013/32 UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26/6/2013, degli artt. 12, 14, 31, 46 e 47 della Carta dei Diritti Fondamentali della Unione Europea; si prospetta in particolare, la violazione della citata ultima disposizione per la mancata audizione del richiedente che, secondo l’interpretazione della Corte di Giustizia Europea, è da ritenersi non necessaria solo in ipotesi di domanda manifestamente infondata non sussistente nel caso di specie;

3. il motivo è infondato;

secondo i principi affermati da questa Corte, ed ai quali va data continuità, nei giudizi in materia di protezione internazionale il giudice, in assenza della videoregistrazione del colloquio svoltosi dinanzi alla Commissione territoriale, ha l’obbligo di fissare l’udienza di comparizione, ma non anche quello di disporre l’audizione del richiedente, a meno che: a) nel ricorso non vengano dedotti fatti nuovi a sostegno della domanda (sufficientemente distinti da quelli allegati nella fase amministrativa, circostanziati e rilevanti); b) il giudice ritenga necessaria l’acquisizione di chiarimenti in ordine alle incongruenze o alle contraddizioni rilevate nelle dichiarazioni del richiedente; c) il richiedente faccia istanza di audizione nel ricorso, precisando gli aspetti in ordine ai quali intende fornire chiarimenti e sempre che la domanda non venga ritenuta manifestamente infondata o inammissibile (ex aliis, vedi Cass. 7/10/2020 n. 21584);

nello specifico non ricorrono le condizioni previste per disporre l’audizione del richiedente, come individuate dalla ricordata giurisprudenza, né il ricorrente in questa sede haò chiarito quali circostanze specifiche avrebbe riferito, ove fosse stato personalmente ascoltato, onde la pronuncia resiste, sotto tale profilo, alla censura all’esame;

4. il terzo motivo attiene alla violazione o falsa applicazione della Convenzione di Ginevra del 28/7/1951 del protocollo relativo allo Statuto dei Rifugiati di New York del 31/1/1967 e della Direttiva n. 2004/83/CE del 29/4/2004;

si imputa ai giudici del merito di aver esaminato la domanda del richiedente sotto l’ottica prevalente della credibilità soggettiva del richiedente, senza acquisire informazioni circa la reale situazione del paese di provenienza secondo gli oneri facenti carico alla medesima autorità giudiziaria;

5. la doglianza è inammissibile;

essa non si confronta con la statuizione emessa dal Collegio del merito che ha escluso la ravvisabilità delle condizioni per il riconoscimento dello status di rifugiato, sul rilievo che la stessa presuppone la riferibilità al ricorrente di una vis persecutoria da porsi in correlazione necessaria con i motivi indicati dal legislatore, oggetto di ulteriore specificazione al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 8; il vissuto del richiedente per come riferito e ritenuto credibile, definiva la storia nei termini di un conflitto endofamiliare connesso a vicenda di tipo privatistico-patrimoniale estranea al sistema della protezione internazionale (vedi Cass. cit. n. vedi Cass. n. 23281/2020);

6. con il quarto ed il quinto motivo si denunciano rispettivamente, violazione e falsa applicazione del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, artt. 5 e 6 ed, omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio; ci si duole che i giudici del merito abbiano escluso la sussistenza di una situazione di vulnerabilità personale del ricorrente reputando ininfluente il percorso di integrazione sociale seguito dal ricorrente;

7. i motivi, che possono congiuntamente trattarsi siccome connessi, sono fondati nei termini di seguito esposti;

il Collegio intende dare continuità al principio, di recente affermato da questa Corte (vedi Cass. 16/3/2021 n. 7396), con il quale è stata valorizzata una interpretazione della disposizione rubricata, in senso evolutivo, alla luce della nuova regolamentazione introdotta dal D.L. n. 130 del 2020;

si è infatti rimarcato che il D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 19, comma 1.1., introdotto dal D.L. n. 130 del 2020, art. 1 conferma la natura atipica dell’istituto, il che fa escludere la correttezza di un percorso ermeneutico che conduca a limitare il novero delle circostanze dalle quali possa trarsi il giudizio di seria vulnerabilità; la norma in discorso, piuttosto che reintrodurre la disposizione abrogata con il D.L. n. 113 del 2018, integrando il citato art. 19, prevede che: “Non sono altresì ammessi il respingimento o l’espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l’allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, a meno che esso non sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale ovvero di ordine e sicurezza pubblica. Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiariò dell’interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché’ dell’esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d’origine”;

si è quindi sostenuto che nel vagliare il diritto alla protezione internazionale per ragioni umanitarie il giudice, allo scopo di far luogo all’effettiva valutazione comparativa della situazione soggettiva ed oggettiva del richiedente, con riferimento al Paese d’origine, al fine di verificare se il rimpatrio possa determinare la privazione della titolarità e dell’esercizio dei diritti umani, al di sotto del nucleo ineliminabile costitutivo dello statuto della dignità personale, in correlazione con la situazione d’integrazione raggiunta nel Paese d’accoglienza, deve anche tener conto del lavoro e delle attività formative e d’istruzione svolte dall’interessato (vedi in motivazione Cass. cit. n. 7396/2021);

nello specifico, il Tribunale ha omesso di vagliare adeguatamente le condizioni di un effettivo radicamento nel Paese d’accoglienza come prospettate dal richiedente, il quale aveva riferito di aver frequentato un corso di lingua italiana, di lavorare come agricoltore e di giocare al calcio, da ciò discendendo la fondatezza delle censure formulate;

8. la sesta critica attiene alla violazione dell’arti Cost. argomentandosi in ordine alla violazione del diritto fondamentale all’asilo.

9. il motivo è inammissibile;

al riguardo va precisato che la disciplina della protezione internazionale – diretta a garantire la protezione di ogni condizione di vulnerabilità rilevante in base ai pertinenti obblighi costituzionali, UE o internazionali – nel diritto interno ha la sua base nell’arti, comma 3, Cost. che riconosce il diritto di asilo, diritto che è da considerare interamente attuato e regolato attraverso la previsione delle situazioni finali previste nei tre istituti costituiti dallo “status” di rifugiato, dalla protezione sussidiaria e dal diritto al rilascio di un permesso umanitario, ad opera della esaustiva normativa dettata dal D.Lgs. n. 251 del 2007 (di attuazione della direttiva 2004/83/CE) come modificato dal D.Lgs. n. 18 del 2014 (di attuazione della direttiva 2011/95/UE, la quale ha sostituito la precedente, in sede di rifusione) nonché dal D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 5, comma 6, (nei limiti della sua residua applicabilità), cosicché non v’e’ più alcun margine di residuale diretta applicazione del disposto di cui all’art. 10 Cost., comma 3, (fra le tante vedi Cass. 26/6/2012, n. 10686; Cass. 15/9/2020, n. 19176).

in definitiva, alla luce delle superiori argomentazioni, la sentenza va cassata in relazione al quarto e al quinto motivo, con rinvio al Tribunale designato in parte dispositiva, il quale provvederà a scrutinare la fattispecie devoluta alla luce dei principi enunciati, provvedendo anche in ordine alle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il quarto e quinto motivo per quanto di ragione; dichiara inammissibile il primo, terzo e sesto motivo e rigetta il secondo, cassa la pronuncia impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia al Tribunale di Perugia in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale, il 28 aprile 2021.

Depositato in Cancelleria il 29 settembre 2021

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA