Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26457 del 20/11/2020

Cassazione civile sez. trib., 20/11/2020, (ud. 02/07/2020, dep. 20/11/2020), n.26457

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – Consigliere –

Dott. STALLA Giacomo Maria – rel. Consigliere –

Dott. MONDINI Antonio – Consigliere –

Dott. CAVALLARI Dario – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 16653-2014 proposto da:

C.S.A., elettivamente domiciliato in ROMA GIUSEPPE

FERRARI 11 SCALA B, presso lo studio dell’avvocato MASSIMO TIRONE,

rappresentato e difeso dall’avvocato GIUSEPPE MENSITIERI;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;

– controricorrente –

e contro

EQUITALIA NORD SPA, elettivamente domiciliato in ROMA PIAZZA COLA DI

RIENZO 69, presso lo studio dell’avvocato PAOLO BOER, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato MARIA ROSA VERNA;

– controricorrente –

e contro

Comune di Cornaredo;

-intimato –

avverso la sentenza n. 143/2013 della COMM. TRIB. REG. di MILANO,

depositata il 18/12/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

02/07/2020 dal Consigliere Dott. GIACOMO MARIA STALLA.

 

Fatto

RILEVATO

che:

p. 1. C.S.A. propone un motivo di ricorso per la cassazione della sentenza n. 143/46/13 del 18.12.13, con la quale la commissione tributaria regionale della Lombardia, in parziale accoglimento dell’appello da lui proposto, ha ritenuto prescritti solo parte dei crediti dedotti in cartelle di pagamento poste a fondamento dell’avviso di iscrizione ipotecaria opposto.

La commissione tributaria regionale, per quanto qui rileva, ha in particolare osservato che: – la prescrizione in materia (tributi locali; Irpef-Irap; sanzioni ed interessi) era quella quinquennale e non quella decennale, posto che la definitività degli atti impositivi per mancata impugnazione delle cartelle non era assimilabile alla definitività del giudicato, con conseguente esclusione della prescrizione decennale, solo a quest’ultimo riconducibile; – l’eccezione di estinzione del credito tributario, ancorchè non opposta mediante l’impugnazione delle cartelle, doveva ritenersi ammissibile, in sede di impugnazione dell’ipoteca, solo in relazione alla prescrizione eventualmente verificatasi dopo la notifica delle cartelle stesse; – in applicazione di questo principio dovevano ritenersi effettivamente prescritti i crediti sottesi all’iscrizione ipotecaria (quelli rientranti nella giurisdizione del giudice tributario), eccezion fatta per quelli portati dalla cartella n. (OMISSIS) relativa a tributi 88/90, notificata il 6 agosto 2002 e relativa anche ad interessi e sanzioni di imposte dirette; – per quest’ultima, infatti, l’eccezione di prescrizione doveva appunto “essere opposta mediante l’impugnazione della cartella medesima trattandosi di prescrizione del diritto di credito dell’agenzia delle entrate verificatasi prima della notifica della cartella”.

Resistono con controricorso Equitalia e l’agenzia delle entrate; nessuna attività difensiva è stata posta in essere in questa sede dal Comune di Cornaredo (MI), anch’esso intimato. Il ricorrente ha depositato memoria.

p. 2.1 Con l’unico motivo di ricorso si lamenta – ex art. 360 c.p.c., n. 3, – violazione e falsa applicazione dell’art. 2945 c.c. e dell’art. 2948 c.c., n. 4), e del D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 20, comma 3. Per avere la Commissione Tributaria Regionale escluso la prescrizione del credito portato dalla cartella n. (OMISSIS) (invece riconosciuta, sulla base di analoghi principi, per gli altri crediti tributari) sull’assunto che si trattasse di prescrizione maturata “prima” della notificazione della cartella e, come tale, suscettibile di essere fatta valere solo con l’impugnazione di quest’ultima. Contrariamente a quanto così affermato, l’avvenuta (eventuale) maturazione della prescrizione prima della notificazione della cartella (ancorchè non opposta) non precludeva (in sede di impugnazione del primo atto interruttivo successivo, nella specie costituito dalla notificazione dell’avvenuta iscrizione ipotecaria) l’eccezione relativa alla prescrizione nuovamente maturata “dopo” la notificazione della cartella. Nel caso di specie, il credito doveva ritenersi estinto per prescrizione quinquennale, poichè l’iscrizione ipotecaria era intervenuta il 29 marzo 2011, a fronte di una cartella notificata il 6 agosto 2002, con perenzione quindi maturatasi il 6 agosto 2007.

p. 2.2 Il motivo è fondato.

Va premesso che (SSUU 23397/16): “La scadenza del termine pacificamente perentorio – per proporre opposizione a cartella di pagamento di cui al D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 24, comma 5, pur determinando la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione, produce soltanto l’effetto sostanziale della irretrattabilità del credito contributivo senza determinare anche la cd. “conversione” del termine di prescrizione breve (nella specie, quinquennale, secondo la L. n. 335 del 1995, art. 3, commi 9 e 10) in quello ordinario (decennale), ai sensi dell’art. 2953 c.c.. Tale ultima disposizione, infatti, si applica soltanto nelle ipotesi in cui intervenga un titolo giudiziale divenuto definitivo, mentre la suddetta cartella, avendo natura di atto amministrativo, è priva dell’attitudine ad acquistare efficacia di giudicato. (…).

Ricorre inoltre quanto stabilito dal D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 20, in ordine alla prescrizione quinquennale del diritto alla riscossione della sanzione irrogata in materia tributaria; e quanto disposto dall’art. 2945 c.c., comma 1, secondo cui “per effetto dell’interruzione si inizia un nuovo periodo di prescrizione”.

Tutto ciò premesso sul piano dell’inquadramento normativa, si osserva come la Commissione Tributaria Regionale abbia escluso la prescrizione del credito per sanzioni ed interessi di cui alla cartella di pagamento n. (OMISSIS) stante la sua maturazione in epoca antecedente alla notificazione della cartella stessa; così da non poter essere più eccepita una volta inutilmente spirato il termine di impugnazione di questa.

Questa circostanza (anteriorità della prescrizione) doveva tuttavia apparire ininfluente ai fini di causa, dal momento che l’eccezione del contribuente aveva riguardo non già alla prescrizione antecedente, ma a quella successiva alla notificazione della cartella; ciò perchè, fermo restando l’effetto interruttivo costituito da quest’ultimo evento, successivamente ad esso iniziava a decorrere un nuovo periodo di prescrizione quinquennale, spirato il 6 agosto 2007 (appunto cinque anni dalla notificazione della cartella), attesa la mancata realizzazione di utili atti interruttivi antecedenti all’iscrizione ipotecaria opposta (successiva al quinquennio).

La fattispecie va dunque rivista, in sede di rinvio, al fine di verificare in fatto se la soluzione qui affermata (prescrizione del credito per decorso di un “nuovo” quinquennio tra la notificazione della cartella e l’iscrizione ipotecaria) sia estendibile a tutti indistintamente i crediti tributari risultanti dalla cartella n. (OMISSIS), o solo ad alcuni; in ipotesi suscettibili di prescrizione decennale, ovvero fatti oggetto di diversi tempestivi atti interruttivi.

Il giudice di rinvio provvederà anche sulle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte:

– accoglie il ricorso;

– cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Commissione Tributaria Regionale della Lombardia in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della quinta sezione civile, tenutasi con modalità da remoto secondo quanto disposto dal Primo Presidente con provvedimenti nn. 76 e 97 del 2020, il 2 luglio 2020.

Depositato in Cancelleria il 20 novembre 2020

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