Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26457 del 19/10/2018

Cassazione civile sez. trib., 19/10/2018, (ud. 17/07/2018, dep. 19/10/2018), n.26457

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CRISTIANO Magda – Presidente –

Dott. DE MASI Oronzo – rel. Consigliere –

Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – Consigliere –

Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. BALSAMO Milena – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 29302-2011 proposto da:

ITALHOLDING SRL, elettivamente domiciliato in ROMA VIA ANTONIO

BERTOLONI 26/B, presso lo studio dell’avvocato STEFANO SABLONE, che

lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE DI MESSINA, in persona

del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI

PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo

rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 20/2011 della GOMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. di

MESSINA, depositata il 18/03/2011;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

17/07/2018 dal Consigliere Dott. ORONZO DE MASI.

Fatto

RITENUTO

Che la Italholdig s.r.l., (già Finholdig s.r.l.) proponeva ricorso avverso l’avviso di liquidazione dell’imposta di registro, emesso dall’Agenzia delle Entrate per la tassazione (con imposta proporzionale) della registrazione della sentenza n. 2858/04 del Tribunale di Messina, che aveva rigettato l’opposizione alla esecuzione forzata presso terzi, ed accolto parzialmente la riunita opposizione a decreto ingiuntivo, riconoscendo alla creditrice un Italholding un tasso di interesse inferiore rispetto a quello chiesto con l’ingiunzione al debitore Consorzio Autostrade Messina-Palermo, con conseguente condanna della predetta società al rimborso di quanto indebitamente ottenuto in executivis a tale titolo, e l’adita CTP di Messina, accogliendo le ragioni di merito esposte dalla contribuente, dichiarava che il provvedimento giudiziario doveva essere registrato a tassa fissa;

che l’Agenzia delle Entrate appellava la decisione e la CTR della Sicilia, con sentenza n. 20/27/11, depositata il 18/3/2011, in accoglimento del gravame, osservava che il provvedimento giudiziale de quo è legittimamente assoggettato a registrazione, ai sensi del D.P.R. n. 131 del 1987, art. 37, anche se non ancora passato in giudicato, con applicazione dell’aliquota proporzionale di cui all’art. 8, Tariffa, Parte Prima, D.P.R. citato, fatto salvo il diritto al conguaglio;

che per la cassazione della sentenza la contribuente propone tre motivi di ricorso, cui l’Agenzia delle Entrate resiste con controricorso e memoria.

Diritto

CONSIDERATO

che, con il primo mezzo d’impugnazione, la ricorrente deduce, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 4 e 5, nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 c.p.c., omessa motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, giacchè la CTR ha omesso di pronunciarsi sul vizio di motivazione dell’avviso di liquidazione, denunciato in prime cure e, in secondo grado, riproposto con le controdeduzioni depositate il 17/12/2009, stante la palese violazione della L. n. 212 del 2000, art. 7 e della L. n. 241 del 1990, art. 3;

che, con il secondo mezzo d’impugnazione, deduce, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, violazione e falsa applicazione degli artt. 99,112 e 113 c.p.c., L. n. 212 del 2000, art. 7,L. n. 241 del 1990, art. 3 omessa motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, giacchè la CTR ha disatteso, nella sostanza, la domanda tesa all’accertamento del vizio di motivazione dell’atto impositivo, senza nulla chiarire circa la sufficienza, al riguardo, delle scarne indicazioni in esso contenute;

che, con il terzo mezzo d’impugnazione, deduce, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 131 del 1986, artt. 20,21 e 37, art. 8, Tariffa, Parte Prima, D.P.R. citato, art. 653 c.p.c., omessa motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, giacchè la CTR ha erroneamente ritenuto applicabile l’imposta di registro in misura proporzionale, anzichè fissa, senza considerare la provvisoria applicazione dell’imposta relativamente al decreto ingiuntivo, che costituisce una anticipazione della sentenza di primo grado, e relativamente alla ordinanza di assegnazione delle somme in sede di esecuzione forzata, per cui il rigetto, seppure parziale, della proposta opposizione non poteva costituire ulteriore occasione per l’applicazione del tributo;

che le prime due censure, scrutinabili congiuntamente per ragioni di connessione logica, sono infondate e vanno disattese;

che il giudice di appello ha indubbiamente omesso di pronunciarsi sulla questione rimasta assorbita – concernente il difetto di motivazione dell’avviso di liquidazione, riproposta “pedissequamente” dalla contribuente, vittoriosa in prime cure, la quale intendeva così mantenere ferma la decisione della CPT di Messina a sè favorevole, e l’odierna ricorrente, in maniera autosufficiente, ha anche indicato l’atto (pag. 9, controdeduzioni depositate il 17/12/2009) con il quale ha richiamato la domanda già proposta con il ricorso introduttivo del giudizio, come risulta peraltro riportato nella esposizione in fatto della sentenza impugnata;

che, tuttavia, il denunciato error in procedendo non comporta, automaticamente, l’accoglimento della censura di omessa pronuncia, e la cassazione con rinvio della decisione, in quanto il motivo non esaminato dal giudice di merito propone una questione di diritto infondata e, in tal caso, lo iato esistente tra la pronuncia di rigetto, ed il mancato esame del motivo per il quale l’annullamento è stato domandato, deve essere colmato dalla Corte di Cassazione ex art. 384 c.p.c., comma 2, attraverso l’impiego del potere di correzione della motivazione, senza necessità di rimettere al giudice di rinvio il compito di dichiarare infondato in diritto il motivo non esaminato (Cass. n. 3388/2005; n. 8561/2006; n. 18190/2006; n. 2313/2010);

che, allora, trova applicazione il principio, affermato da questa Corte in tema di accertamento tributario, secondo cui la motivazione di un avviso di rettifica e di liquidazione ha la funzione di delimitare l’ambito delle ragioni adducibili dall’Ufficio nell’eventuale successiva fase contenziosa, consentendo al contribuente l’esercizio del diritto di difesa, che l’esistenza e la congruità della stessa valutata alla stregua delle regole dello specifico tributo cui l’atto di riferisce e, del resto, la stessa ricorrente riferisce che l’atto impositivo riportava una “succinta motivazione” (“Imposta Principale di Registro – Autostrada MePa/Finholdig s.r.l. – Valore Imponibile Euro 1.104.452,40 x 3%”);

che, trattandosi di “imposta principale di registro”, liquidata a seguito di registrazione d’ufficio della sentenza del giudice civile, sulla base dello stesso atto presentato, in controversia ben conosciuta alla contribuente, e non sussistendo neppure profili problematici afferenti i valori dichiarati (Cass. n. 9856/2017, n. 4710/2003), la motivazione in questione risulta del tutto sufficiente a consentire la puntuale contestazione nel merito della pretesa fiscale, avuto riguardo al tasso d’interesse applicabile nella fattispecie;

che, infatti, l’adita CTP aveva accolto il ricorso proposto dalla società contribuente, la quale in tal modo ha dimostrato di avere avuto piena conoscenza dei presupposti dell’imposizione, sicchè non è dato comprendere, non essendo nel ricorso allegato e provato alcunchè di specifico al riguardo, il concreto il pregiudizio che il vizio dell’atto ha determinato al suo diritto di difesa, non essendo tutelata l’astratta regolarità formale degli atti dell’Amministrazione finanziaria (Cass. S.U. n. 11722/2010 in tema di cartella esattoriale);

che anche l’ultima censura è infondata e va disattesa, perchè il D.P.R. n. 131 del 1986, art. 37, nonchè l’art. 8 Tariffa allegata, Parte Prima, assoggettano alla imposta proporzionale gli atti della autorità giudiziaria ordinaria e speciale in materia di controversie civili che definiscono anche parzialmente il giudizio, compresi i decreti ingiuntivi esecutivi, i provvedimenti di aggiudicazione e quelli di assegnazione, anche in sede di scioglimento di comunione, le sentenze che rendono efficaci nello Stato sentenze straniere e i provvedimenti che dichiarano esecutivi i lodi arbitrali, sia che rechino trasferimenti o costituzione di diritti reali sui beni immobili o su unità di porto ovvero su altri beni e diritti, sia che rechino condanne al pagamento di somme o valori, sia infine che accertino diritti a contenuto patrimoniale;

che, inoltre, l’art. 37 specifica che gli atti dell’autorità giudiziaria predetti sono soggetti alla imposta anche se al momento della registrazione siano stati impugnati o siano ancora impugnabili, salvo conguaglio o rimborso in base a successiva sentenza passata in giudicato, sicchè sotto tale profilo l’Ufficio ha provveduto legittimamente alla liquidazione dell’imposta di registro emettendo il corrispondente avviso (Cass. n. 12736/2014);

che, dunque, è sufficiente la natura degli atti elencati, in relazione agli effetti giuridici prodotti, a costituire la ragione della tassazione proporzionale (Cass. n. 17607/2010) e, nella specie, la CTR ha applicato i principi elaborati da questa Corte allorchè ha ritenuto “l’operato dell’Ufficio (…) legittimo”, avuto riguardo alla “sentenza del Tribunale di Messina del 03/11/04”, ricollegando il presupposto del tributo all’esistenza del titolo giudiziario soggetto a registrazione, atteso che l’eventuale riforma, totale o parziale, della decisione nei successivi gradi di giudizio, e fino alla formazione del giudicato, non incide sull’avviso di liquidazione, integrando, piuttosto, un autonomo titolo per l’esercizio dei diritti al conguaglio o al rimborso dell’imposta, da far valere separatamente e non nel medesimo procedimento (Cass. n. 12736/2014, n. 12480/2018);

che, pertanto, il ricorso va respinto, con ogni conseguenza anche in ordine alle spese del giudizio di legittimità, liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte, rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, che liquida in Euro 2.900,00 per compensi, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15 per cento ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 17 luglio 2018.

Depositato in Cancelleria il 19 ottobre 2018

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