Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26457 del 09/12/2011

Cassazione civile sez. VI, 09/12/2011, (ud. 15/11/2011, dep. 09/12/2011), n.26457

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PREDEN Roberto – Presidente –

Dott. AMENDOLA Adelaide – Consigliere –

Dott. GIACALONE Giovanni – Consigliere –

Dott. DE STEFANO Franco – rel. Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 15406-2010 proposto da:

R.W. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA PASUBIO 4, presso lo studio dell’avvocato CAPARELLO ANGELO

GIUSEPPE, che lo rappresenta e difende, giusta mandato alle liti in

calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

ALBERTO DE LIGUORI & PARTNERS SRL (OMISSIS) in persona

dell’amministratore unico e legale rappresentante, elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA RODI 32, presso lo studio dell’avvocato

LAURITA LONGO LUCIO, che la rappresenta e difende, giusta procura

speciale in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 26703/2009 del TRIBUNALE di ROMA del 18.12.09,

depositata il 29/12/2009;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

15/11/2011 dal Consigliere Relatore Dott. FRANCO DE STEFANO;

udito per il ricorrente l’Avvocato Angelo Giuseppe Caparello che si

riporta agli scritti.

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. ROSARIO

GIOVANNI RUSSO che nulla osserva rispetto alla relazione scritta.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. E’ stata depositata in cancelleria la seguente relazione ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ., regolarmente comunicata al pubblico ministero e notificata ai difensori delle parti:

“1. – R.W. ricorre per la cassazione della sentenza n. 26703/09 resa in grado di appello dal Tribunale di Roma (pubblicata il 29.12.09 e non notificata) nei confronti suoi e della Alberto De Liguori & Partners srl, con cui è stato rigettato il suo appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Roma n. 31322/06 del 20.6.06.

2. – Il ricorso, che si basa su due articolati motivi di nullità della sentenza o del procedimento, il primo dei quali congiuntamente alla doglianza di vizio della motivazione, può essere trattato in camera di consiglio – in applicazione degli artt. 375, 376 e 380-bis c.p.c., essendo oltretutto soggetto alla disciplina dell’art. 360-bis c.p.c. (inserito dalla L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 47, comma 1, lett. a)) – ed essere accolto, per manifesta fondatezza, alla stregua delle considerazioni che seguono.

3. – Dallo stesso tenore letterale dell’impugnata sentenza risulta che l’accoglimento della domanda della Alberto De Liguori & Partners srl, tendente ad ottenere la condanna del R. al pagamento di un rateo di premio assicurativo in scadenza il 23.12.04 per Euro 696,50, è stato pronunciato dal giudice di primo grado sull’esclusione della prova di uno dei presupposti per la validità del recesso, addotto dall’assicurato a giustificazione della non debenza del premio per detto periodo.

4. – La sentenza di secondo grado, nonostante dia atto che il R. abbia dispiegato l’appello proprio e solo per contestare l’illogicità della valutazione di tale carenza di prova, motiva invece su argomenti che risultano con tutta evidenza nuovi o comunque non compresi nell’atto introduttivo del giudizio di gravame, cioè la riferibilità del premio al periodo già trascorso, con conseguente insensibilità al recesso pure operato: e tanto sulla base di un’interpretazione del contratto di assicurazione intercorso tra le parti, che non risulta essere stata oggetto di discussione e, per la verità, di rituale allegazione al iberna decidendum del giudizio di secondo grado.

5. – Risulta evidente quindi l’omissione della considerazione del motivo di appello – incentrato, come detto, sulla contestazione dell’assenza di prova sul presupposto del recesso, assenza posta a base del rigetto dell’eccezione di non debenza del premio, operato dal giudice di primo grado – e, al contempo, lo sviluppo pressochè ufficioso di argomentazioni che non risultano ritualmente dispiegate davanti al giudice di secondo grado, utilizzate per condurre al rigetto dell’eccezione sotto profili diversi da quelli considerati dalle parti.

6. – Tanto integra senz’altro le dedotte nullità della sentenza; e pertanto si propone l’accoglimento del ricorso, con la cassazione della gravata sentenza e rinvio, anche per le spese, al Tribunale di Roma in persona di diverso giudicante, affinchè riesamini l’appello secondo le doglianze espressamente formulate e, rifuggendo dallo sviluppo di argomentazioni non ritualmente acquisite o dedotte dalle parti, si attenga al seguente principio di diritto: non è consentito al giudice di appello omettere l’esame del motivo di gravame dispiegato dall’appellante e porre a fondamento del rigetto dell’eccezione già da costui dispiegata e disattesa in primo grado un argomento non ritualmente acquisito al thema decidendum del giudizio di appello”.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

2. Non sono state presentate conclusioni scritte, nè memorie ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ., comma 3 ma il solo difensore del ricorrente è comparso in camera di consiglio per essere sentito.

3. A seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella camera di consiglio, ritiene il Collegio di condividere i motivi in fatto e in diritto esposti nella sopra trascritta relazione, il cui contenuto fa quindi proprio, del resto nessuna obiezione avendo alla stessa mosso le parti.

4. Pertanto, ai sensi degli artt. 380-bis e 385 cod. proc. civ., il ricorso va accolto e la gravata sentenza cassata, con rinvio al medesimo Tribunale di Roma, in persona di diverso giudicante, anche per le spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso; cassa la gravata sentenza e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, al Tribunale di Roma, in persona di diverso giudicante.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della sesta sezione civile, il 15 novembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 9 dicembre 2011

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